Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28716 del 23/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 23/12/2011, (ud. 01/12/2011, dep. 23/12/2011), n.28716

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA

STAZIONE DI MONTE MARIO 9, presso lo studio dell’avvocato GULLO

ALESSANDRA, rappresentata e difesa dall’avvocato MAGARAGGIA GIUSEPPE,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIANI

GIUSEPPE, TADRIS PATRIZIA, DE ROSE EMANUELE, giusta delega in calce

alla copia notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 1523/2007 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 15/06/2007 r.g.n. 971/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/12/2011 dal Consigliere Dott. GABRIELLA COLETTI DE CESARE;

udito l’Avvocato SGROI ANTONINO per delega TADRIS PATRIZIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con ricorso depositato il 10 ottobre 1995 C.L., bracciante agricola, chiedeva al giudice del lavoro di Brindisi la condanna dell’INPS alla corresponsione delle indennità di maternità per un parto avvenuto nel (OMISSIS).

Con un successivo ricorso depositato il 16 gennaio 1997 e mai riunito al primo, la C. chiedeva che fosse dichiarato il suo diritto alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni dal 1991 al 1994, essendone stata cancellata giusta comunicazione dell’INPS in data 2 aprile 1996.

Con memoria di costituzione l’INPS contestava la fondatezza della domanda di indennità di maternità di cui al ricorso 10 ottobre 1995, in particolare per essere stata la C. cancellata dagli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli.

Il Tribunale di Brindisi, con sentenza del 30 marzo 2004, rigettava la domanda in questione per non avere la C. provato lo status di bracciante agricola nell’anno del parto o in quello precedente.

La lavoratrice proponeva appello deducendo che la mancata riunione, da parte del primo giudice, dei due giudizi non le aveva consentito di provare la qualità di bracciante agricola; per cui chiedeva pregiudizialmente che il giudizio d’appello fosse sospeso in attesa della definizione di quello avente ad oggetto la reiscrizione negli elenchi anagrafici.

La Corte d’appello di Lecce, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l’impugnazione osservando che, a fronte delle contestazioni formulate dall’INPS in primo grado circa la carenza del requisito assicurativo, la lavoratrice non ne aveva allegato l’esistenza nè aveva chiesto che fosse accertato incidentalmente il suo status di bracciante agricola, fornendo, a tal fine, la prova dell’espletamento di attività agricola per il numero prescritto di giornate negli anni 1991 o 1992; per tale ragione l’accertamento del ripetuto requisito assicurativo non poteva essere effettuato in appello.

Di questa sentenza la C. chiede la cassazione con ricorso fondato su due motivi L’INPS ha depositato la procura speciale ai propri difensori che hanno, poi, partecipato all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Nel primo motivo, con denuncia di vizio di motivazione, si contesta alla sentenza impugnata di non aver dato alcuna risposta alla richiesta di sospensione del giudizio avente ad oggetto la corresponsione dell’indennità di maternità, in attesa dell’esito di quello concernente la reiscrizione negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli.

Nel secondo motivo, con deduzione di violazione dell’art. 295 c.p.c. e di omessa e contraddittoria motivazione, si sostiene che il la Corte di merito aveva l’obbligo di sospendere il giudizio stante il carattere – all’evidenza pregiudiziale, in quanto coinvolgente l’accertamento del dedotto rapporto di lavoro agricolo – del giudizio avente ad oggetto la reiscrizione.

Il primo motivo è inammissibile essendo denunciata, come vizio di motivazione, la omessa pronuncia, da parte del giudice d’appello, sulla istanza di sospensione. E’ infatti consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui “L’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello – così come, in genere, l’omessa pronuncia su domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio – risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente non con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale ex art. 360 cod. proc. civ., n. 3 o del vizio di motivazione ex art. 360 cod. proc. civ., n. 5 in quanto siffatte censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l’abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa, ma attraverso la specifica deduzione del relativo “error in procedendo” – ovverosia della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 – la quale soltanto consente alla parte di chiedere e al giudice di legittimità – in tal caso giudice anche del fatto processuale – di effettuare l’esame, altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito e, così, anche dell’atto di appello. La mancata deduzione del vizio nei termini indicati, evidenziando il difetto di identificazione del preteso errore del giudice del merito e impedendo il riscontro “ex actis” dell’assunta omissione, rende, pertanto, inammissibile il motivo” (cfr., fra tante, Cass. n. 1755 del 2006, n. 1196 del 2007).

Il secondo motivo è invece privo di fondamento.

L’iscrizione negli appositi elenchi nominativi dei lavoratori agricoli a tempo determinato costituisce per il lavoratore che richieda una determinata prestazione previdenziale il meccanismo probatorio normativamente previsto per conseguire la prestazione in questione in un settore, come appunto quello agricolo, ove spesso l’attività lavorativa è resa in modo saltuario ed altrettanto spesso si fraziona in una pluralità di rapporti con datori di lavoro diversi”. Tuttavia l’iscrizione resta pur sempre un meccanismo di agevolazione probatoria: non certo il presupposto e giustificazione del diritto alla prestazione previdenziale, che si fonda sul rapporto di lavoro svolto, in regime di subordinazione, per un numero minimo di giornate nell’anno precedente ( o nello stesso anno) in cui si verifica l’evento tutelato. Tanto comporta che ove l’INPS disconosca in giudizio l’esistenza di questo rapporto ai fini della tutela previdenziale, il meccanismo di agevolazione probatoria rappresentato dall’iscrizione perde la sua funzione e il giudice ha il potere dovere di procedere al relativo accertamento sulla base degli elementi di prova esistenti in causa, senza essere condizionato, nel suo compito di verifica, dagli atti di iscrizione o di cancellazione.

Ma proprio perchè, a seguito del disconoscimento del rapporto, la decisione giudiziale della controversia resta svincolata dagli atti amministrativi di iscrizione e di cancellazione, l’eventuale pendenza di separata controversia di opposizione alla cancellazione del lavoratore dagli elenchi anagrafici non determina un rapporto di pregiudizialità che esiga la sospensione del giudizio relativo alla spettanza o meno della prestazione previdenziale (vedi Cass. n. 7995 del 2000).

Vero è, infatti, che la questione pregiudiziale, pendente davanti ad un giudice diverso da quello della causa che si assume pregiudicata e che obbliga quest’ultimo a disporre la sospensione, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., non postula un mero collegamento tra due emanande sentenze, ma richiede l’esistenza di un vincolo di consequenzialità, in virtù del quale uno dei due giudizi, oltre ad essere in concreto pendente tra le stesse parti, investe un indispensabile antecedente (di fatto o di diritto) la cui soluzione pregiudichi in tutto o in parte l’esito del processo da sospendere e del quale il giudice di quest’ultimo non può conoscere “incidenter tantum”, essendone imposto dalla legge l’accertamento con efficacia di giudicato. Al di fuori di questi presupposti la sospensione cessa di essere necessaria – e, quindi, obbligatoria per il giudice – sicchè il disporla o meno rientra nel suo potere discrezionale, insindacabile in sede di legittimità (vedi, tra tante, Cass. Sez. un. n. 3354 del 1994, Cass. n. 15953 del 2002, 12233 del 2007, n. 16995 del 2007).

Si aggiunga che la sospensione del processo presuppone che il rapporto di pregiudizialità tra le due cause di cui si tratta sia non solo concreto, ma anche attuale, nel senso che la causa ritenuta pregiudiziale sia tuttora pendente, non avendo altrimenti il provvedimento alcuna ragion d’essere, e traducendosi anzi in un inutile intralcio all’esercizio della giurisdizione: pertanto, ove una sentenza venga censurata in cassazione per non essere stato il giudizio di merito sospeso in presenza di altra causa pregiudiziale, incombe al ricorrente l’onere di dimostrare che quest’altra causa è tuttora pendente, e che presumibilmente lo sarà anche nel momento in cui il ricorso verrà accolto. In difetto, manca la prova dell’interesse concreto ed attuale che deve sorreggere il ricorso, non potendo nè la Corte di Cassazione nè un eventuale giudice di rinvio disporre la sospensione del giudizio in attesa della definizione di un’altra causa che non risulti più effettivamente in corso (Cass. n. 16992 del 2007).

Nel caso in caso in esame, l’onere in questione non risulta assolto dalla odierna ricorrente; e, in ogni caso, nessun obbligo aveva il giudice d’appello di sospendere il processo, dovendo ritenersi giuridicamente corretta, alla luce delle considerazioni sopra svolte, l’osservazione che la lavoratrice, in seguito alla sua cancellazione dagli elenchi anagrafici, avrebbe potuto, indipendentemente dal provvedimento in tal senso adottato dagli organi preposti alla gestione degli elenchi anagrafici, far valere ugualmente il diritto all’indennità di maternità, chiedendo che fosse accertato incidentalmente il suo status di bracciante agricola e provando, a tal fine, di aver lavorato in agricoltura per 51 giornate nell’anno precedente il parto (o nello stesso anno).

In conclusione il ricorso è rigettato.

Non deve provvedersi sulle spese del giudizio di cassazione in applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42 (convertito nella L. n. 326 del 2003), nella specie inapplicabile ratione temporis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2011

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