Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28715 del 30/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 28715 Anno 2013
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: BIANCHINI BRUNO

SENTENZA
Sul ricorso iscritto al n. r.g. 29036/07 proposto da:

Adelchi DE FRANCESCO ( c,f. :DFR DCH 42D14 C632K)
rappresentato e difeso dall’avv. Fabio Rispoli, giusta procura in calce al ricorso ed
elettivamente domiciliato in Roma, alla via Imperia n.10, presso lo studio dell’avv.
Dario Marrocco
– Ricorrente —

contro
– Maria Pia CAMPANELLI ( c.f.: CMP RMP 35T50 L103B)
rappresentata e difesa dal Prof avv. Guido Alpa, unitamente all’avv. Lucio Del Paggio
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, piazza Cairoli n.6,
giusta procura in calce alla copia notificata del ricorso per cassazione
Controricorrente –

contro la sentenza n. 784/2006 della Corte di Appello de L’Aquila; depositata il 3
novembre 2006; non notificata.

itt4d/t 3

Data pubblicazione: 30/12/2013

)-

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica dell’il novembre 2013
dal Consigliere Dott. Bruno Bianchini;

Udito l’avv. Antonio Volpe, con delega dell’avv. Dario Marrocco, per il ricorrente,
che ha concluso per raccoglimento del ricorso;

avv. Guido Piero Alpa, per il controricorrente, che hanno concluso per il rigetto del
ricorso;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Francesca Ceroni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1

Adelchi De Francesco , con atto notificato il 4 aprile 1991, citò innanzi al Tribunale

di Teramo Maria Pia Campanelli deducendo: di essere erede universale di Alessio De
Berardinis, deceduto nel marzo dello stesso anno; che in vita il predetto era stato
assistito per anni dalla Campanelli, infermiera presso l’Ospedale di Teramo,
regolarmente retribuita per il proprio servizio; che , aggravatesi le condizioni
dell’infermo, la convenuta lo avrebbe indotto a stipulare, il 28 luglio 1990, un contratto
di vitalizio, con il quale aveva trasferito alla donna la nuda proprietà di un fabbricato di
22 vani , dietro assunzione dell’impegno di fornirgli ogni tipo di assistenza morale e
materiale, comprensiva di vitto, alloggio, cure mediche e vestiario; che una volta
sottoscritto tale contratto, la Campanelli avrebbe iniziato a diradare le sue prestazioni, di
tal che il De Berardinis aveva chiamato in servizio la precedente assistente domiciliare,
tale Pasqualina Ioannucci, conferendo altresì mandato ai propri legali perché agissero in
giudizio per la risoluzione del contratto di vitalizio; tenuto conto di tali circostanze,
domandò che fosse pronunziata la nullità del negozio per mancanza di causa o, in
subordine, la sua rescissione ex art.1447 e 1448 cod. civ. o la risoluzione per
inadempimento.

2

La Campanelli, nel costituirsi, contrastò la domanda e chiese che fosse dichiarato

2

Udito l’avv. Lucio Del Paggio e l’avv. Loretta Vitaro, munita di delega del prof

nullo il testamento olografo in favore dell’attore redatto in istato di incapacità naturale,
così dando applicazione a precedente testamento — pubblico — redatto dal De Berardinis
in proprio favore il 3 dicembre 1989, con conseguente condanna del De Francesco alla
restituzione dei beni mobili compresi nell’asse ereditario.

nullità del contratto di vitalizio e dichiarò inammissibili le subordinate domande di
rescissione e di risoluzione; respinse altresì le domande riconvenzionali: quanto alla
prima, ritenne che il divario tra le prestazioni a carico delle parti del contratto di vitalizio
— giustificate dalla profonda gratitudine del De Berardinis verso la Campanelli- facesse
ritenere che le parti avessero inteso porre in essere un vitalizio misto con donazione;
quanto alle seconde, perché le relative azioni avrebbero potuto essere esercitate solo dal
de cujus originario stipulante e la legittimazione del De Francesco sarebbe stata
condizionata alla circostanza, non verificatasi, dell’instaurazione del relativo giudizio al
momento del decesso del vitaliziante; quanto infine alla dedotta invalidità del
testamento olografo, ritenne che esso dovesse giudicarsi pienamente valido, e che
comunque, riguardando i soli beni mobili, non sarebbe stato in contrasto con il
contratto di vitalizio.

4 — Detta sentenza fu impugnata dal De Francesco; la Corte di Appello di L’Aquila,
pronunziando nella contumacia della Campanelli, respinse il gravame osservando: che il
contratto intercorso tra il de cujus e la Campanelli avrebbe dovuto essere qualificato
come contratto di mantenimento o vitalizio assistenziale —in cui comunque sarebbero
stati presenti elementi di liberalità, tali da farlo configurare come

negotium mixtum cum

donatione — assistito dalla relativa alea, atteso che le condizioni di salute del vitaliziante
non sarebbero state tali da far ritenere certo, al momento della stipula, il decesso del
vitaliziante entro un lasso di tempo determinabile con ragionevole certezza, come
conseguenza delle patologie presenti a quella data: al contrario tale collegamento non
poteva dirsi accertato dal momento che non sarebbe stata sicura neppure la causa del

/r42”
3

3 — L’adito Tribunale, pronunziando sentenza n. 1048/2003, respinse la domanda di

.,

decesso del De Berardinis ; che inammissibile sarebbe stata la dedotta nullità del
contratto per l’assenza di causa — dedotta in considerazione del fatto che la Campanelli
avrebbe continuato ad essere retribuita per le sue prestazioni infermieristiche- atteso, da
un lato, che si sarebbe fatta valere solo in appello una ragione di invalidità diversa da

mantenimento avrebbe avuto un contenuto maggiore di quello della mera assistenza
specialistica; che infine parte appellante non avrebbe censurato entrambe le rationes

decidendi poste a base del rigetto delle domande subordinate di risoluzione e rescissione.

5 — Per la cassazione di tale decisione il De Francesco ha proposto ricorso, facendo
valere sette motivi di annullamento, contro i quali ha resistito la Campanelli con
controricorso; entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 348 cpc.

MOTIVI DELLA DECISIONE
I

Con il primo motivo viene dedotta la violazione e/o la falsa applicazione dell’art.

1362 cod. civ. là dove la Corte del merito ritenne che le parti avessero posto in essere
un negotium mixtum cum donatione : il mezzo è infondato perché la interpretazione alla
quale la Corte di Appello è pervenuta, si basava sulla considerazione che le parti, per i
pregressi rapporti di riconoscenza che legavano il De Berardinis alla Campanelli,
estrinsecatisi anche in atti di ultima volontà del primo in favore della seconda, avessero
inteso prevedere che se, nello svolgersi del contratto di vitalizio, si fosse assistito ad
un’alterazione dell’equilibrio tra prestazioni , presente al momento della stipula del
contratto, esse comunque avrebbero voluto mantener ferma la originaria causa
attributiva, così facendole assumere anche un profilo di liberalità: appare evidente che la
interpretazione della Corte, oltre ad essere ragionevolmente argomentata, non
confliggeva logicamente con il valore da attribuire al testo del negozio — che di tale
squilibrio non aveva fatto cenno- atteso che si limitava a ricostruire in termini di
compatibilità con la presumibile volontà dei contraenti una evenienza futura — decesso
del vitaliziante prima che le prestazioni assistenziali avessero assunto una entità

_

4

quella indicata in citazione e dall’altro che, comunque, il contenuto del contratto di

economica tale da bilanciare il valore dei beni attribuiti- non esattamente scrutinabile al
momento della conclusione del contratto.
I.a — Ti quesito di diritto ( di necessaria formulazione, stante la vigenza ratione temporis
dell’art. 366 bis cpc) è stato articolato nei seguenti termini: ” accerti la Corte di Cassazione

falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. in relazione all’ari’. 360, I comma n.3 pc ” ) è del tutto
inidoneo a far formulare alla Corte il principio di diritto a regolazione della fattispecie,
risolvendosi in una mera richiesta di conferma della propria tesi interpretativa.
— Con il secondo motivo viene denunziato un vizio nel ragionamento della Corte di
Appello — assumendosene la “omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione” —
laddove il giudice dell’impugnazione aveva, da un lato, ritenuta sussistente l’alea
caratterizzante il contratto di mantenimento e, dall’altro, aveva giudicato che lo
squilibrio patrimoniale tra le rendite detraibili dall’immobile trasferito ed il valore delle
prestazioni assistenziali avrebbe trovato giustificazione nell’intento di liberalità
dell’assistito vitaliziante, oltretutto giustificato in via meramente induttiva con il
riferimento ad un precedente testamento pubblico in favore della Campanelli ed alla
presenza — non altrimenti necessaria — di due testimoni al momento del rogito del
contratto di mantenimento : ciò non dando il debito risalto valutativo alle iniziative
prese poco prima di morire del prefato De Berardinis contro la stessa Campanelli.
II.a — A corredo del motivo viene formulata la seguente proposizione riassuntiva a’
sensi dell’art. 366 bis cpc: ” …deve ritenersi, per le ragioni su esposte, omessa, insufficiente e/ o
contraddittoria la motivazione dell’impugnata sentenza circa la sussistenza, nel caso in questione, di un
negotium mixtum cum donatione, quale fatto controverso e decisivo per il giudizio”

Iftb — Il motivo non può dirsi fondato per le ragioni sopra esposte in materia di
interpretazione della volontà delle parti, atteso che la “equivalenza del rischio” che si
poneva come parametro della sussistenza della causa del negozio di vitalizio
assistenziale, veniva ad essere influenzata dalla parallela previsione, in via interpretativa,

m

,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA