Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28715 del 23/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 23/12/2011, (ud. 01/12/2011, dep. 23/12/2011), n.28715

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI

ANTONIETTA, MARITATO LELIO, CORRERA FABRIZIO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA GIOVANNI

RANDACCIO 1, presso lo studio dell’avvocato MUSA LEONARDO,

rappresentata e difesa dall’avvocato ORLANDINO FRANCESCO CARMELO

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1044/2007 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 27/04/2007 r.g.n. 1066/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/12/2011 dal Consigliere Dott. GABRIELLA COLETTI DE CESARE;

udito l’Avvocato SGROI ANTONINO per delega MARITATO LELIO;

udito l’Avvocato ORLANDINO FRANCESCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Lecce, in riforma della decisione del giudice del lavoro di Brindisi, che aveva dichiarato inammissibile, per intervenuta decadenza L. n. 83 del 1970, ex art. 22 l’azione giudiziaria proposta da C.M. nei confronti dell’INPS per l’accertamento del proprio diritto alla (re)iscrizione negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli del Comune di Carovigno, dai quali era stata illegittimamente cancellata per gli anni dal 1991 al 1995, ha accolto la domanda della lavoratrice osservando, preliminarmente, che il suddetto termine di decadenza (di natura sostanziale) non poteva iniziare a decorrere, non avendo l’interessata ottenuto una pronuncia esplicita sul ricorso amministrativo presentato alla Commissione centrale per la manodopera agricola in data 24 marzo 1999 e ritenendo, nel merito, effettivamente esistente, per gli anni in contestazione e per il numero di giornate necessarie, il dedotto rapporto di lavoro subordinato.

Contro questa sentenza l’INPS ha proposto ricorso fondato su un solo motivo. La parte privata ha resistito con controricorso formulando, nell’atto istanza per la rimessione alle Sezioni unite della questione riguardante il “dies a quo” di decorrenza del termine di decadenza, in considerazione del contrasto rinvenibile nella giurisprudenza della cassazione tra la sentenza n. 2853 del 2006 e la successiva sentenza n. 813 del 2007.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA. 1. In via preliminare, osserva la Corte che non ricorrono i presupposti per un intervento delle Sezioni Unite sulla questione controversa, dal momento che l’interpretazione delle disposizioni di legge vigenti in materia, espressa nella sentenza n. 813/2007 della Sezione lavoro – nella quale si dissentiva dalle due iniziali decisioni della stessa Sezione (cfr. Cass. n. 2853 e 3882 del 2006) è stata seguita da tutte le successive sentenze, che hanno compiuto ulteriori approfondimenti, esaminando gli aspetti problematici che via via venivano evidenziati e pervenendo, sui vari punti a un indirizzo consolidato che va ribadito in questa sede (cfr., fra tante, Cass. n. 2373. n. 4819, n. 6709, n. 19111, n. 20668 del 2007;

n. 8650 del 2008, nn. 4405 e 15813 del 2009, n. 4896 del 2010, n. 15785 del 2011).

2. L’INPS, nell’unico motivo di ricorso, denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 7 del 1970, art. 22, convenite, con modifiche, dalla L. n. 83 de 1970, della L. n. 533 del 1973, art. 8, dell’art. 15 disp. gen., dell’art. 148 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto dalla L. n. 533 del 1973, art. 9, nonchè del D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3).

Critica la sentenza impugnata sostenendo, in estrema sintesi, che, in base alla disciplina dei ricorsi amministrativi introdotta dal D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11 in materia di accertamento dei lavoratori agricoli subordinati (disciplina applicabile nel caso di specie), l’inutile decorso dei termini stabiliti dalla disposizione di legge in questione per la decisione del ricorso ha valore di decisione tacita di rigetto, che deve ritenersi legalmente conosciuta dall’interessato: conseguendone che anche dalla definizione in questa forma del procedimento amministrativo contenzioso decorre il termine di 120 giorni previsto dal convertito D.L. n. 7 del 1970, art. 22 per contestare in sede giudiziaria il provvedimento (nel caso, di cancellazione) degli organi preposti alla gestione degli elenchi anagrafici.

3. Il ricorso è fondato.

4. Secondo la richiamata, più recente (ma consolidata) giurisprudenza di questa Corte, il riferimento fatto dal D.L. n. 7 del 1970, art. 22, ai “provvedimenti definitivi adottali in applicazione del presente decreto” va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perchè non fatti oggetto dei previsti gravami amministrativi, sia dei provvedimenti che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso aperto su ricorso dell’interessato. Per questo secondo caso viene in considerazione la disposizione del D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11, la quale, modificando la disciplina posta dal citato D.L. n. 7 del 1970, art. 17 – che assegnava alla mancata decisione del ricorso nei prescritti termini valore di accoglimento del ricorso medesimo – attribuisce al silenzio dell’autorità preposta valore di provvedimento di rigetto. Ne discende che, per le decisioni espresse, vale la regola della decorrenza del termine di decadenza dalla data della loro comunicazione all’interessato (salva la possibilità, per chi eccepisca la decadenza, di provarne l’acquisita conoscenza in un momento precedente) mentre, per l’ipotesi di mancata decisione da parte dell’autorità competente nei termini previsti dal D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11, citato, vale la regola della decorrenza del termine di decadenza dalla scadenza dei termini in parola, essendo questa una scadenza che, per essere direttamente prevista dalla legge, deve intendersi conosciuta o, comunque, conoscibile (appunto ex lege) da chi il ricorso ha proposto.

5. La ricostruzione della fattispecie normativa nei descritti termini appare la più coerente con l’impianto complessivo della speciale disciplina dettata in materia di accertamento dei lavoratori agricoli assunti a tempo determinato e con la “ratio” delle relative previsioni, per essere le stesse funzionali all’esigenza – di interesse pubblico – di accertare nel più breve tempo possibile (vedi Corte cost. sent. n. 192 del 2005) la sussistenza del diritto all’iscrizione, in ragione della brevità del termine (solo annuale quando non addirittura trimestrale) di valenza giuridica degli elenchi nominativi, nonchè dell’obiettiva difficoltà di rilevare, a distanza di tempo, la effettività di una prestazione caratterizzata, di norma, da discontinuità e dall’essere resa in favore di una pluralità di datori di lavoro.

6. Nè l’anzidetta ricostruzione può ritenersi lesiva del diritto di difesa o del principio di ragionevolezza, posto che l’esperimento dei ricorsi amministrativi ha, nella materia per cui è causa, carattere meramente facoltativo e la definizione del relativo procedimento condiziona soltanto la procedibilità della domanda giudiziale (art. 443 c.p.c.) ma non costituisce impedimento all’esercizio del diritto alla iscrizione (ovvero alla reiscrizione) negli elenchi nominativi, il quale può essere fatto valere in sede giurisdizionale dal lavoratore interessato sin dalla data di pubblicazione degli elenchi in questione ovvero dalla notifica del provvedimento dell’organo preposto alla relativa gestione (a suo tempo lo SCAU, oggi l’INPS) che, successivamente, ne dispone la cancellazione.

7. Si aggiunga, che, per la sua specialità, non è consentito estendere alla materia in oggetto la disposizione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, comma 5 ( e successive modifiche) riguardante la sola materia delle prestazioni previdenziali (cfr. Cass. n. 8650 del 2008). Senza dire che secondo la sentenza delle Sezioni unite n. 12718 del 2009, riferita appunto alla materia delle prestazioni, l’inosservanza, da parte dell’INPS, della regola di cui alla norma citata non costituisce impedimento alla operatività della decadenza in caso di proposizione dell’azione giudiziaria oltre i termini prescritti.

8. Deve quindi ribadirsi, anche con riguardo alla controversia in oggetto, il principio secondo cui “Nel caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l’esercizio dell’azione giudiziaria, stabilito dal D.L. n. 7 del 1970, art. 22 (convertito dalla L. n. 83 del 1970) decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso; definizione che coincide con la data di notifica al ricorrente del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dell’art. 11 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso di loro inutile decorso, dovendosi equiparare l’inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto del proposto gravame, conosciuto ex lege dall’interessato al verificarsi della descritta evenienza”.

9. Alla stregua di tale principio il ricorso dell’INPS va accolto, pacifico essendo tra le parti il fatto che il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado era stato depositato in data 11 maggio 2001, mentre il ricorso amministrativo (di seconda istanza) alla Commissione centrale per la manodopera agricola era stato presentato il 24 marzo 1999.

10. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa direttamente da questa Corte nel merito, nel senso del rigetto della domanda di (re)iscrizione proposta da C.M. contro l’INPS. 11. Nulla deve disporsi per le spese dell’intero processo ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo vigente anteriormente alle modifiche introdotte dal D.L. n. 269 del 2003 (convertito dalla L. n. 326 del 2003), nella specie inapplicabile ratione temporis.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di C.M.. Nulla per le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2011

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