Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28715 del 16/12/2020

Cassazione civile sez. I, 16/12/2020, (ud. 10/11/2020, dep. 16/12/2020), n.28715

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 18499/2016 r.g. proposto da:

CONSORZIO PER L’AREA INDUSTRIALE DI FIUMICINO – CAIF, (cod. fisc.

(OMISSIS)), con sede in (OMISSIS), in persona del Presidente e

legale rappresentante pro tempore, Dott. M.G.,

rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al

ricorso, dagli Avvocati Fabrizio Berliri, e Costanza Nucci, presso

il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla via D. Chelini

n. 5.

– ricorrente –

contro

COMPAGNIA ROMANA FIUMICINO S.R.L., (cod. fisc. (OMISSIS)), con sede

in (OMISSIS), in persona dell’amministratore delegato e legale

rappresentante pro tempore, rag. N.A., e NUOVA CAMPO

SALINO IMMOBILIARE S.R.L. (cod. fisc. (OMISSIS)), nella quale si è

fusa per incorporazione la Centro Italia Sviluppo Immobiliare

s.r.l., in cui, a sua volta, si era fusa per incorporazione la

Società Immobiliare Valorizzazione e Sviluppo s.r.l. – con sede in

(OMISSIS), in persona dell’amministratore unico e legale

rappresentante pro tempore, rag. N.A., entrambe

rappresentate e difese, giusta procure speciali apposte in calce al

controricorso, dall’Avvocato Francesco Ferrazza, presso il cui

studio elettivamente domiciliano in Roma, alla Piazza Adriana n. 15.

– controricorrenti –

nonchè sul ricorso incidentale condizionato proposto da:

COMPAGNIA ROMANA FIUMICINO S.R.L. e NUOVA CAMPO SALINO IMMOBILIARE

S.R.L., come sopra rappresentate e difese;

– ricorrenti incidentali –

contro

CONSORZIO PER L’AREA INDUSTRIALE DI FIUMICINO CAIF, come sopra

rappresentato e difeso;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI ROMA depositata il

30/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/11/2020 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Compagnia di Fiumicino s.p.a. (poi divenuta Compagnia Romana Fiumicino s.r.l., d’ora in avanti, più semplicemente, C.R.F. s.r.l.) e la Società Immobiliare Valorizzazione e Sviluppo s.r.l. (poi divenuta Centro Italia Sviluppo Immobiliare s.r.l., per il prosieguo, breviter, CISI s.r.l.) instaurarono separati giudizi, dinanzi al Tribunale di Roma, nei confronti del Consorzio per l’Area Industriale di Fiumicino (d’ora in poi unicamente CAIF), entrambe impugnando la Delib. CONSORTILE 15 dicembre 2005, con cui erano stati approvati i bilanci consuntivi 2003 e 2004. Chiesero dichiararsi la nullità ed illegittimità della Delib. medesima, nonchè illegittimi e non dovuti gli importi ripartiti e pretesi, in base ad essa, dal CAIF. Dedussero che l’assemblea non si era costituita validamente ed esposero le ragioni per cui nessuna spesa per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria poteva essere posta a loro carico.

1.1. Nel giudizio promosso dalla Società Immobiliare Valorizzazione e Sviluppo s.r.l., intervenne la s.r.l. Boreale aderendo alla domanda della prima.

1.2. Il tribunale adito riunì i giudizi e, con sentenza n. 7514/2008, resa nel contraddittorio con il CAIF, rigettò le domande, condannando le attrici al pagamento delle spese di lite.

2. Il gravame proposto da queste ultime, con l’intervento della Boreale s.r.l. quale appellante adesiva, contro detta pronuncia è stato deciso dalla Corte di appello di Roma con sentenza del 30 giugno 2016, n. 3918, la quale: a) ha riformato parzialmente la sentenza impugnata, dichiarando “nulla la Delib. Assembleare 15 dicembre 2005, nella parte in cui ha approvato il bilancio preventivo-consuntivo 2003 e quello consuntivo 2004 quanto ai costi “stazione metro parte ferroviaria””, confermando, nel resto, le altre sue statuizioni di merito e compensando integralmente le spese del doppio grado tra le appellanti e l’appellato CAIF; b) ha dichiarato cessata la materia del contendere tra il CAIF e la Boreale s.r.l. con compensazione delle spese processuali del doppio grado.

2.1. Per quanto qui ancora di interesse, quella corte: i) ha disatteso la doglianza delle appellanti circa la invalidità della costituzione dell’assemblea ed ha considerato estraneo al “tema devoluto in appello l’ulteriore aspetto della invalidità del quorum in relazione alla disciplina applicabile per le delibere adottate in seconda convocazione, avendone le società appellanti parlato solo nella memoria di replica, quindi tardivamente”; ii) ha giudicato “tardiva, per violazione del divieto dello ius novorum di cui all’art. 345 c.p.c., l’allegazione di cui alla pag. 26 dell’appello secondo la quale, per effetto della L. n. 765 del 1967, art. 6, il piano di lottizzazione richiederebbe l’adesione di tutti i proprietari dell’area interessata – i quali potrebbero assumere impegni solo con la sottoscrizione di atti d’obbligo trascritti – sì che nei loro confronti non potrebbe operare la proroga. Si tratta, infatti, di argomentazione mai introdotta nel thema decidendum di primo grado, estranea al contraddittorio lì formatosi”; iii) ha condiviso, invece, “il rilievo riguardo alla spesa per la stazione metro parte ferroviaria, stante la omessa previsione di tale opera nella Convenzione del 1985, essendo la sua realizzazione inserita quale intervento nel NPP23 (strumento urbanistico adottato dal Comune di Fiumicino con Delib. 31 luglio 1997) e dalla Convenzione urbanistica del 1998 con il Consorzio SPI, cui il CAIF aveva aderito specificando che le aree individuate nella Tav. II del NPP23 erano regolale da detta convenzione senza modifiche o alterazioni per le restanti aree (v. altresì Delib. Comunale 1 marzo 2001). Ne consegue che la sistemazione di tali aree è rimasta regolata dalla Convenzione del 1985. L’approvazione della spesa per tale voce è nulla, dovendo altresì ritenersi insufficiente che l’opera fosse prevista nell’accordo CAIF-SPI del 2000, stante le numerose clausole che subordinavano gli oneri relativi a carico del CAIF ad una serie di adempimenti, procedure e verifiche (v. art. 3 dell’accordo), che non risulta siano mai stati attuati”.

3. Avverso questa sentenza ricorre per cassazione il CAIF, affidandosi a due motivi. Resistono, con unico controricorso, la Compagnia Romana Fiumicino s.r.l. e la Nuova Campo Salino Immobiliare s.r.l. (nella quale si è, medio tempore, fusa per incorporazione la Centro Italia Sviluppo Immobiliare s.r.l., già Immobiliare Valorizzazione e Sviluppo s.r.l.), proponendo anche ricorso incidentale condizionato con due motivi, a sua volta resistito dal CAIF. Risultano depositate memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c. dal ricorrente e (unica) dalle controricorrenti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso principale del CAIF censura la decisione della corte distrettuale laddove ha dichiarato nulla la propria Delib. Assembleare 15 dicembre 2005, che aveva approvato i bilanci consuntivi 2003 e 2004, quanto alla ripartizione dei costi “Stazione Metro parte Ferroviaria”.

1.1. Il ricorso incidentale condizionato della C.R.F. s.r.l. e della Nuova Campo Salino Immobiliare s.r.l. (già CISI s.r.l.), invece, critica quella decisione per aver disatteso la doglianza delle appellanti circa la invalidità della costituzione dell’assemblea e per aver giudicato “tardiva, per violazione del divieto dello ius novorum di cui all’art. 345 c.p.c.”, l’allegazione, di cui alla pag. 26 dell’appello, già analiticamente riportata nella descrizione dei “Fatti di causa” (cfr. p. 2.1.).

2. La suddetta impugnazione del CAIF, che va esaminata prioritariamente, muove dal duplice rilievo che, secondo la corte capitolina:

i) la Stazione Metro Ferroviaria non era compresa nella Convenzione del 1985 tra CAIF e Comune di Roma, ma in quella del 1998 tra il Consorzio SPI ed il Comune Fiumicino, cui il CAIF aveva aderito dichiarando che non vi erano state modifiche per le restanti aree, con la conseguenza che la sistemazione di tali aree era rimasta regolata dalla Convenzione del 1985;

ii) l’approvazione della spesa per la Stazione Metro Ferroviaria, anche se prevista nell’Accordo tra CAIF e SPI del 2000, era comunque nulla, perchè molte clausole di detto Accordo che subordinavano gli oneri relativi a carico del CAIF ad una serie di adempimenti (art. 3 Accordo) non risultavano essere state attuate.

2.1. In relazione a tali argomentazioni, si prospettano, rispettivamente:

I) con il primo motivo, l'”omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”, ascrivendosi alla corte territoriale di non aver esaminato una serie di fatti storici, desumibili dai documenti specificamente indicati in ricorso, da considerarsi decisivi ai fini della controversia;

II) con il secondo motivo, la “Violazione e falsa applicazione degli artt. 101,112 e 115 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, perchè: a) mai la violazione dell’art. 3 dell’Accordo era stata lamentata in corso di causa dalle parti odierne controricorrenti e ricorrenti incidentali; b) pure a volere considerare quella violazione alla stregua di un’eccezione rilevabile di ufficio (il che non è), sarebbe stato comunque pregiudicato il diritto di difesa del CAF per il mancato rispetto, da parte della corte di merito, di quanto disposto dall’art. 101 c.p.c., comma 2, con conseguente impossibilità, per il primo di documentare di aver pienamente adempiuto alle previsioni di quell’Accordo; c) dalla lettura della sentenza impugnata risultava chiaramente che l’affermazione in ordine alla presunta mancata attuazione, da parte del CAIF, degli adempimenti previsti dall’art. 3 dell’Accordo era sfornita di qualsivoglia supporto probatorio.

3. Quanto alla prima di tali doglianze, essa imputa alla corte distrettuale di non aver tenuto conto di “fatti storici” desumibili, in particolare (cfr. pag. 16-17 del ricorso): a) dallo Statuto consortile, “ove prevede che lo scopo del Consorzio non è solo quello di realizzare le opere di urbanizzazione di cui alla Convenzione, ma anche quello di provvedere alla progettazione, esecuzione, manutenzione e finanziamento delle opere che interessino comunque il miglioramento ed il potenziamento del comprensorio”; b) dall’Accordo del 20 luglio 2000 tra CAIF e Consorzio SPI, “ove prevede, all’art. 2, che il CAIF conferisce allo SPI espresso mandato perchè definisca e concordi con il Comune di Fiumicino la localizzazione dell’Asilo Nido, del Centro Sociale e della Stazione Ferroviaria Metropolitana prevedendo che dette opere, il cui onere e realizzazione sono integralmente a carico del CAIF saranno eseguite dallo SPI”; c) dalla Delib. Consortile 18 luglio 2000, “ove ha approvato il testo dell’Accordo di cui sopra da sottoscrivere con lo SPI”; d) dalla Delib. 1 marzo 2001, n. 21, del Comune di Fiumicino, “ove ha recepito integralmente l’Accordo del 20/7/2000 tra i due consorzi ed ove ha esplicitamente dato atto della parziale sovrapposizione delle aree dei due comprensori consortili e della inscindibilità delle opere previste dalle due convenzioni”; e) dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 5780/2014 “che ha sancito la definitiva legittimità della Delib. Consortile 18 luglio 2000”; f) dalle svariate comunicazioni tra CAIF e FF.SS. tutte precedenti la Convenzione del 1998 – “ove vengono presi accordi relativi all’iter attuativo per la realizzazione della Stazione Metro Ferroviaria, trasmessi i progetti e le varianti per l’esecuzione dell’opera”. Si indicano, inoltre, gli atti processuali in cui i fatti storici riportati in quei documenti risultano tutti menzionati e si spiegano le ragioni dell’asserita loro asserita decisività.

3.1. Giova, allora, premettere che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, – nel testo introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, e qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa il 30 giugno 2015 riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da dedursi secondo gli specifici oneri di allegazione sanciti da Cass., SU, n. 8053 del 2014 e da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico: esso, quindi, non ricomprende questioni o argomentazioni, sicchè sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (cfr., ex aliis, Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017). Parimenti non costituiscono “fatti”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio predetto, gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. n. 28887 del 2019), nè una moltitudine di fatti e circostanze, o il “vario insieme dei materiali di causa” (cfr. Cass. n. 21439 del 2015).

3.2. Tanto premesso, la censura in esame non merita accoglimento.

3.2.1. In primo luogo, infatti, il riferimento allo Statuto consortile (rectius: al fatto storico, desumibile dal suo art. 2, cui si riferisce quanto si è riportato in precedenza), piuttosto che concernere un preciso accadimento o una puntuale circostanza in senso storico naturalistico, è, in realtà, volto a sollecitare questa Corte a compiere un’indagine interpretativa sul concreto significato di quella previsione statutaria: indagine evidentemente finalizzata a far rientrare nella locuzione “progettazione, esecuzione, manutenzione e finanziamento delle opere che interessino comunque il miglioramento ed il potenziamento del comprensorio” – magari tenendo conto pure di quanto desumibile dall’ulteriore documentazione precedentemente menzionata – anche opere non espressamente inserite tra quelle di cui alla Convenzione urbanistica stipulata il 18 luglio 1985 tra il CAIF ed il Comune di Roma.

3.2.2. Una siffatta operazione ermeneutica, però, ad avviso di questo Collegio, esula dal ristretto perimetro operativo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come già descritto. Invero, se, come sancito dalla richiamata, e qui condivisa, giurisprudenza di legittimità, il fatto del cui omesso esame ci si dolga deve intendersi riferito ad un preciso accadimento o una puntuale circostanza in senso storico-naturalistico, ne consegue, evidentemente, che quel fatto, così inteso, deve essere l’oggetto diretto della verifica riguardante la configurabilità, o meno, del suo omesso esame da parte del giudice di merito, e non, invece, come accadrebbe nella specie, il risultato, auspicato dall’impugnante, dell’interpretazione di un atto di autonomia privata.

3.3. Sicuramente non sussiste, poi, l’omesso esame ascritto alla corte capitolina circa la mancata considerazione di quanto desumibile dall’ulteriore documentazione pure in precedenza riportata. Ciò per la dirimente considerazione che quest’ultima si imperniava, sostanzialmente, sulle pattuizioni di cui all’Accordo del 20 luglio 2000 tra CAIF e Consorzio SPI, che, però, quella corte ha mostrato di ritenere insufficiente per giustificare il riparto della spesa per la stazione metro parte ferroviaria, “…stante le numerose clausole che subordinavano gli oneri relativi a carico del CAIF ad una serie di adempimenti, procedure e verifiche (v. art. 3 dell’accordo), che non risulta siano mai stati attuati”: affermazione, quest’ultima, che dimostra, innegabilmente (indipendentemente da quanto si dirà scrutinandosi il secondo motivo del ricorso principale), che quell’Accordo fu comunque valutato.

4. Il secondo motivo del ricorso principale è, invece, fondato.

4.1. Invero, la già riportata affermazione della corte territoriale, secondo cui “L’approvazione della spesa per tale voce è nulla, dovendo altresì ritenersi insufficiente che l’opera fosse prevista nell’accordo CAIF-Spi del 2000, stante le numerose clausole che subordinavano gli oneri relativi a carico del CAIF ad una serie di adempimenti, procedure e verifiche (v. art. 3 dell’accordo), che non risulta siano mai stati attuati”, lascia chiaramente intendere che quel giudice ha certamente considerato la possibile incidenza, o meno, dell’art. 3 dell’Accordo del 20 luglio 2000 tra CAIF e Consorzio SPI (che subordinava gli oneri a carico del primo da esso derivanti ad una serie di adempimenti, procedure e verifiche) sul riparto delle spese in questione come sancito nella Delib. oggi impugnata: ha optato, però, per la soluzione negativa sull’assunto che non risultava che fossero stati attuati gli adempimenti, le procedure e le verifiche ivi previsti. In altri termini, si è giustificata la soluzione prescelta sul presupposto di un sostanziale inadempimento di quella previsione.

4.2. Rileva, però, il Collegio che, come può agevolmente evincersi dalla ricostruzione dei fatti di causa contenuta negli atti introduttivi di questo giudizio di legittimità, l’adempimento, o non, di quanto stabilito nel menzionato art. 3, non fu oggetto del thema decidendum in primo grado, nè in appello. Una conferma in questo senso, del resto, si coglie nella seguente affermazione della corte capitolina, seppure relativa al diverso motivo di impugnazione della Delib. in oggetto afferente gli addebiti a forfait: “Si deve sottolineare che, in primo grado, era stata richiesta l’esibizione delle delibere assembleari che avrebbero autorizzato i legali rappresentanti dei due Consorzi (CAIF e Consorzio SPI. Ndr) a sottoscrivere gli accordi (tra cui quello del 20 luglio 2000. Ndr), dei quali si assumeva la nullità (introducendo un tema di indagine in relazione al quale non si comprende se si chiedesse una pronuncia di carattere incidentale, ma che un’allegazione di nullità in questa sede non è stata ribadita, mentre le argomentazioni sulla non riconducibilità delle opere addebitate con tale modalità (a forfait) sono confuse, articolate solo apparentemente, ma, nella sostanza, non contengono specifica deduzione sulla violazione dell’accordo del 2000” (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata).

4.2.1. Costituisce, poi, consolidato orientamento di legittimità, qui assolutamente condiviso, che “l’omessa indicazione alle parti di una questione di fatto oppure mista di fatto e di diritto, rilevata d’ufficio, sulla quale si fondi la decisione, priva le parti del potere di allegazione e di prova sulla questione decisiva e, pertanto, comporta la nullità della sentenza (cd. “della terza via” o “a sorpresa”) per violazione del diritto di difesa tutte le volte in cui la parte che se ne dolga prospetti, in concreto, le ragioni che avrebbe potuto fare valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato” (cfr., ex aliis, Cass. n. 11308 del 2020; Cass. n. 22778 del 2019).

4.2.2. Orbene, l’omessa indicazione alle parti di un ritenuto inadempimento dell’Accordo predetto tra CAIF e Consorzio SPI (nella specie, dovuta all’asserita mancata attuazione degli adempimenti, delle procedure e delle verifiche ivi previsti dal suo art. 3) integra una questione mista di fatto e di diritto che, una volta rilevata d’ufficio dal giudice, senza essere indicata alle parti, ha comportato la nullità della sentenza impugnata, fondata su tale questione, per violazione del diritto di difesa del CAIF, il quale, nell’odierno ricorso (cfr. pag. 21), ha pure prospettato le concrete ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato, altresì indicando la documentazione che avrebbe prodotto a supporto delle stesse. Nei limiti appena fissati, dunque, la doglianza de qua merita accoglimento.

5. L’accoglimento del ricorso principale nei termini finora descritti impone lo scrutinio dei due motivi formulati da C.R.F. s.r.l. e Nuova Campo Salino Immobiliare s.r.l. con il loro ricorso incidentale condizionato. Essi denunciano, rispettivamente:

I) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 1136 c.c. e dell’art. 6 dello Statuto vigente”, laddove la corte territoriale aveva disatteso la doglianza delle appellanti circa la invalidità della costituzione dell’assemblea, in seconda convocazione, del 15 dicembre 2005;

II) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, per avere la medesima corte erroneamente giudicato come “tardiva, per violazione del divieto dello ius novorum di cui all’art. 345 c.p.c.”, l’allegazione, di cui alla pag. 26 dell’appello, già analiticamente riportata nella descrizione dei “Fatti di causa” (cfr. p. 2.1.).

6. La prima di tali doglianze si rivela inammissibile.

6.1. La corte capitolina, invero, dopo aver dato atto (penultimo capoverso pag. 2) che le società impugnanti avevano denunziato vizi formali circa “la validità della costituzione dell’assemblea, per il rilascio di più di 10 deleghe al legale rappresentante sia del CAIF che del Consorzio SPI, in contrasto con la norma statutaria (art. 6) che limita a 10 le deleghe rilasciabili; conflitto di interessi detto legale rappresentante”, ha osservato che “non fa parte del tema devoluto in appello l’ulteriore aspetto della invalidità del quorum in relazione alla disciplina applicabile per le delibere adottate in seconda convocazione, avendone le società appellanti parlato solo nella memoria di replica, quindi tardivamente”. Ha poi concluso che “anche volendo stralciare la posizione dei 17 condomini irritualmente rappresentati (i cui millesimi ammontano a 47,57), considerati i millesimi validamente calcolabili (710,96), il quorum deliberativo è stato raggiunto. Non avendo le società appellanti specificamente contestato i dati numerici ora evidenziati, la censura sul punto va disattesa”.

6.2. Orbene, rileva il Collegio che lo specifico motivo di gravame delle appellanti/odierne ricorrenti incidentali aveva denunciato l’invalidità della costituzione dell’assemblea: in altri termini, la doglianza aveva investito la verifica del quorum costitutivo di quest’ultima (riguardante la regolare costituzione dell’organo assembleare), l’accertamento della cui sussistenza, logicamente, doveva precedere l’analogo controllo del quorum deliberativo (afferente la regolarità della Delib. assunta), invece asseritamente fatto oggetto di concreto esame nella sentenza oggi in esame.

6.2.1. L’odierna censura delle ricorrenti incidentali, dunque, è volta a dimostrare l’erroneità dell’operato della corte distrettuale sul presupposto della insussistenza, nella specie, del quorum costitutivo del menzionato organo assembleare.

6.3. Giova premettere, allora, che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, i consorzi di urbanizzazione – consistenti in aggregazioni di persone fisiche o giuridiche, preordinate alla sistemazione o al miglior godimento di uno specifico comprensorio mediante la realizzazione e la fornitura di opere e servizi – sono figure atipiche, nelle quali i connotati delle associazioni non riconosciute si coniugano con un forte profilo di realità. Ne consegue che il giudice, nell’individuare la disciplina applicabile, deve avere riguardo, in primo luogo, alla volontà manifestata nello statuto e, solo ove questo non disponga, alla normativa della comunione o dell’associazione (cfr. Cass. n. 25394 del 2019; Cass. n. 9568 del 2017; Cass. n. 7427 del 2012; Cass. n. 2877 del 2007). Secondo Cass. n. 2877 del 2007, più specificamente (cfr. in motivazione), “appaiono insoddisfacenti tanto le teorie che propugnano l’applicazione generalizzata delle norme sulle associazioni, quanto quelle che propendono per il ricorso alle sole disposizioni in tema di comunione e condominio, occorrendo invece rivolgere l’attenzione, in primo luogo, alla volontà manifestata nello statuto e, soltanto ove questo nulla disponga al riguardo, passare all’individuazione della normativa più confacente alla regolamentazione degli interessi implicati dalla controversia (così Cass., 21.03.2003, n. 4125; Cass., 22.12.2005, n. 28492). Fonte primaria della disciplina di siffatti consorzi, specie per quel che riguarda l’ordinamento interno e l’amministrazione, è dunque l’accordo delle parti sancito nell’atto costitutivo (Cass., 06.03.2003, n. 3341)…”.

6.3.1. Orbene, la doglianza in esame, nel riprodurre il contenuto del corrispondente motivo di appello, permette di comprendere che, in quella sede, si era invocata la violazione dell’art. 6 dello Statuto del CAIF (secondo cui “nessuno può rappresentare per delega più di 10 consorziati; le deleghe non possono essere rilasciate a favore dei membri del Consiglio di Amministrazione”) e dell’art. 1136 c.c. (Costituzione dell’Assemblea e validità delle deliberazioni), senza specificare, però, se l’applicazione di detta norma codicistica fosse, o non, conseguenza di un puntuale rinvio alla relativa disciplina esistente nello Statuto medesimo (nè, di tanto, minimamente si argomenta ad opera della corte distrettuale).

6.3.2. Invero, dell’esistenza di un simile rinvio C.R.F. s.r.l. e Nuova Campo Salino Immobiliare s.r.l. danno espressamente atto solo nel loro ricorso incidentale condizionato (cfr. pag. 21), laddove hanno affermato che “l’art. 1 dello Statuto specificamente prevede che il Consorzio è retto dagli artt. 1130 c.c. e segg. (Amministrazione del condominio) e dall’art. 2602 c.c. (Consorzi); sicchè, ai sensi dell’art. 11364, c.c., comma 4, espressamente richiamato, l’assemblea in seconda convocazione è valida con la presenza di un numero di voti che rappresenti un terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell’edificio”, per poi inferirne che, “nel caso di specie, in seconda convocazione, la validità della costituzione assembleare è sottoposta al duplice requisito della presenza “numerica” e per “caratura” di condomini/consorziati che rappresenti almeno un terzo dei partecipanti”. Ma il CAIF, nel suo controricorso al suddetto ricorso incidentale, ha contestato tale assunto sostenendo che il proprio Statuto, all’art. 6, stabilisce che “in seconda convocazione, l’Assemblea sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti”.

6.3.3. Lo specifico tema così introdotto in questa sede (applicabilità, o meno, nella specie, delle disposizioni di cui all’art. 1136 c.c. quanto alla determinazione del quorum costitutivo dell’assemblea consortile CAIF del 15 dicembre 2005, alla luce di quanto complessivamente desumibile – artt. 1 e 6 – dallo Statuto del CAIF) – ove pure se ne volesse sottacere un eventuale carattere di novità rispetto a quanto dibattuto nella precedente fase di merito – comunque avrebbe imposto una puntuale riproduzione, nei rispettivi atti di parte, che, invece, se ne rivelano carenti, delle disposizioni statutarie del CAIF riguardanti la costituzione dell’assemblea consortile e, per l’effetto, la validità delle sue deliberazioni.

6.3.4. Ne consegue che questa Corte, da un lato, è posta nell’impossibilità di apprezzare l’effettivo contenuto di quelle disposizioni e la relativa incidenza sulla vicenda di cui oggi si discute (sulla quale nemmeno rileverebbe, ratione temporis, la sopravvenuta disposizione dell’art. 1117 bis c.c.); dall’altro, e per l’effetto, non può valutare la rilevanza e decisività della censura, rendendola, per ciò solo, inammissibile.

7. Il secondo motivo del ricorso incidentale condizionato in esame è infondato.

7.1. Esso assume che, contrariamente a quanto opinato dalla corte capitolina (secondo cui si era trattato di un quid novi inammissibile ex art. 345 c.p.c.), non sarebbe stata affatto tardiva l’allegazione secondo la quale, per effetto della L. n. 765 del 1967, art. 6, il piano di lottizzazione avrebbe richiesto l’adesione di tutti i proprietari dell’area interessata. A supporto della censura, le società consorziate affermano che la questione era stata già dedotta in primo grado, nell’atto introduttivo, ove “veniva eccepito che l’accordo sottoscritto il 20.7.2000 (CAIF-SPI) è nullo e non opponibile ai consorziati che non abbiano volontariamente aderito alla realizzazione degli interventi”.

7.2. Sul punto, però, rileva il Collegio che – pure a volersi sottacere il palese difetto di autosufficienza della censura perchè non chiarisce, negli esatti termini, come invece sarebbe stato onere delle appellanti/odierne ricorrenti incidentali, il completo tenore della corrispondente doglianza in primo grado e della sua riproposizione in sede di gravame – il generico riferimento alla mancata adesione volontaria dei consorziati agli interventi, citato peraltro per sostenere la nullità dell’Accordo 20 luglio 2000, non è in alcun modo idoneo a dimostrare la tempestiva allegazione della questione relativa alla partecipazione di tutti i consorziati alla proroga della Convenzione stipulata, il 18 luglio 1985, tra CAIF e Comune di Roma, attuata con Delib. Comune di Fiumicino 1 marzo 2001, n. 21.

7.2.1. Nè la locuzione sopra citata appare idonea a far ritenere già introdotta, fin dal primo grado, la questione dell’invalidità della proroga della convenzione cui non avrebbero partecipino tutti i soggetti facenti parte del Consorzio CAIF.

7.2.2. Una cosa, infatti, è dedurre la nullità dell’Accordo del 20 luglio 2000 per mancata presunta adesione ai lavori ivi previsti, altro è dedurre la mancata adesione alla proroga del piano di lottizzazione ex lege n. 765 del 1967.

8. In conclusione, il ricorso principale del CAIF deve essere accolto limitatamente al suo secondo motivo, respinto il primo, mentre quello incidentale condizionato della C.R.F. s.r.l. e della Nuova Campo Salino Immobiliare s.r.l. (già CISI s.r.l.) deve essere rigettato. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata con rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

8.1. Va dato atto, infine, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte della C.R.F. s.r.l. e della Nuova Campo Salino Immobiliare s.r.l. (già CISI s.r.l.), in solido tra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il loro ricorso incidentale condizionato a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto, mentre “spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento”.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso principale del Consorzio per l’Area Industriale di Fiumicino – CAIF e ne accoglie il secondo. Rigetta il ricorso incidentale condizionato della Compagnia Romana Fiumicino s.r.l. e della Nuova Campo Salino Immobiliare s.r.l. (già CISI s.r.l.). Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della Compagnia Romana Fiumicino s.r.l. e della Nuova Campo Salino Immobiliare s.r.l. (già CISI s.r.l.), in solido tra loro, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il loro ricorso incidentale condizionato, giusta dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA