Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28715 del 09/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 09/11/2018, (ud. 21/06/2018, dep. 09/11/2018), n.28715

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17163/2011 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– ricorrente –

contro

Global Service Company s.r.l., in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Carlo Maccallini, con

domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, lungotevere

Fiaminio, 76;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Abruzzo n. 49/111/10, depositata il 12 maggio 2010;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 giugno

2018 dal Consigliere Paolo Catallozzi.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

– l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, depositata il 12 maggio 2010, di reiezione dell’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della Global Service Company s.r.l. per l’annullamento di un avviso di accertamento con cui, relativamente all’anno 2003, era stato rideterminato l’imponibile ai fini i.r.pre.g., i.r.a.p. e i.v.a. e recuperate a tassazione le imposte non versate;

– dall’esame della sentenza impugnata si evince che l’Ufficio aveva contestato ricavi non dichiarati, derivanti dall’omessa fatturazione di prestazioni di servizi per lavori di officina e vendita di autovetture e dall’omessa contabilizzazione di un canone di locazione, e che la Commissione provinciale aveva parzialmente accolto il ricorso della contribuente, limitatamente alla mancata contabilizzazione del canone di locazione;

– il giudice di appello ha respinto l’appello evidenziando l’insussistenza dei presupposti per l’accertamento induttivo operato dall’Ufficio ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 39, comma 2, lett. d);

– il ricorso è affidato a quattro motivi;

– resiste con controricorso la Global Service Company s.r.l..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

– con il primo motivo di ricorso l’Agenzia denuncia la violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4, e art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per carenza di motivazione;

– il motivo è infondato;

– il giudice di appello ha affermato che la contabilità aziendale non presenta irregolarità gravi, numerose e ripetute tali da giustificare il ricorso all’accertamento per via induttiva poichè l’unica irregolarità rilevata consisterebbe nella mancata contabilizzazione degli anticipi agli amministratori;

– ha aggiunto che “la ricostruzione del reddito da parte dell’Ufficio si basa su presupposti di cui primi giudici hanno già rilevato l’inesattezza, quali l’ipotesi che le ore di lavoro svolte dai dipendenti fossero tutte rivolte a servizi esterni che perciò fatturabili, e che le auto fossero cedute a prezzi inferiori a quelle di acquisto”, evidenziando che già la Commissione provinciale aveva sottolineato che una cassa negativa conseguente a versamenti in eccesso sul conto corrente non è indizio sufficiente di evasione fiscale se non corroborata da altri elementi;

– la conferma della dichiarazione di illegittimità dell’atto impositivo risulta, dunque, assistita da motivazione idonea a consentire il controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento;

– con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 39, comma 2, lett. d), e l’omessa o, comunque, insufficiente e contraddittoria motivazione;

– evidenzia, in proposito, l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nel ritenere inidoneo l’indizio rappresentato dalla cassa negativa a far presumere l’esistenza di ricavi non contabilizzati e la sottovalutazione, ai fini del giudizio sulla attendibilità delle scritture contabili, oltre che di tale indizio, anche degli elementi costituiti dalla mancata contabilizzazione degli anticipi dei soci e del canone di locazione;

– il motivo è fondato;

– la Commissione regionale esclude che la contabilità della contribuente presenti inesattezze o irregolarità formali così gravi, numerose e ripetute da rendere la stessa inattendibile e fondare il presupposto per la rettifica della dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 39, comma 2;

– pur non negando che dalle scritture contabili della società emerga, come allegato dall’Ufficio, una cassa negativa per un arco temporale di quasi un mese, reputa irrilevante tale circostanza, ai fini che qui interessano, anche in considerazione del fatto che “una cassa negativa (conseguente a versamenti in eccesso sul conto corrente) non è indizio sufficiente di evasione fiscale se non corroborato da altri elementi”;

– dà, inoltre, atto della irregolarità rappresentata dalla mancata contabilizzazione degli anticipi agli amministratori, mentre quanto all’ulteriore irregolarità dedotta dall’Amministrazione finanziaria, costituita dalla mancata contabilizzazione di un canone di locazione, ritiene verosimile che la relativa operazione sia da qualificarsi in termini di comodato;

– orbene, è principio consolidato quello per cui in tema di accertamento induttivo del reddito d’impresa ai fini i.r.pe.g. ed i.v.a., ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, la sussistenza di un saldo negativo di cassa, implicando che le voci di spesa sono di entità superiore a quella degli introiti registrati, oltre a costituire un’anomalia contabile, fa presumere l’esistenza di ricavi non contabilizzati in misura almeno pari al disavanzo (cfr. Cass., ord., 25 ottobre 2017, n. 25289; Cass. 31 maggio 2011, n. 11988; Cass. 20 novembre 2008, n. 27585);

– ciò in quanto la chiusura “in rosso” di un conto di cassa significa, senza possibilità di dubbio, che le voci di spesa sono di entità superiore a quella degli introiti registrati, per cui non si può fare a meno di ravvisare, senza alcuna forzatura logica, l’esistenza di altri ricavi, non registrati, in misura almeno pari al disavanzo;

– risulta, dunque, evidente il vizio logico che affligge la sentenza di appello nella parte in cui, pur dando atto dell’anomalia contabile, sintomatica di false indicazioni presenti nelle scritture contabili, prolungata nel tempo, nonchè di altra irregolarità rappresentata dalla mancata contabilizzazione degli anticipi degli amministratori, ne esclude la rilevanza ai fini del giudizio in ordine all’attendibilità delle scritture contabili, senza indicare gli elementi idonei a giustificare tali anomalie o, comunque, a renderle prive dei caratteri di gravità e reiterazione richiesti dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 39, comma 2;

– all’accoglimento del secondo motivo di ricorso segue l’assorbimento dei motivi residui, con cui l’Agenzia si duole, rispettivamente, della violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 39, e artt. 2697 e 2727 c.c., nonchè dell’omessa o comunque insufficiente motivazione, in ordine alla ricostruzione del reddito operata dall’Ufficio, e della violazione dell’art. 2697 c.c., e della omessa motivazione, in ordine alla ritenuta sussistenza di un contratto di comodato, così riqualificata l’operazione contestata dall’Ufficio in termini di locazione;

– la sentenza impugnata va, dunque, cassata in relazione al motivo accolto, e rinviata, anche per le spese alla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso; rigetta il primo e dichiara assorbiti i motivi restanti; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2018

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