Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28714 del 30/12/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 28714 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: BURSESE GAETANO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 1703-2008 proposto da:
PARKER IMM SPA,

IN PERSONA DELL’AMM.RE UNICO

P.I.03951840960, elettivamente domiciliata in ROMA,
FORO TRAIANO 1-A, presso lo studio dell’avvocato
SCHETTINI DARIO OVIDIO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente contro

2013
2421

FALL CEN—COMP ELETTRONICA NAZ SPA, IN PERSONA DEL
CURATORE P.I.00776440125, elettivamente domiciliata in
ROMA,

VIA

GUIDO

RENI

56,

presso

lo

studio

dell’avvocato LORETI MARIA ELENA, rappresentata e
4.*

Data pubblicazione: 30/12/2013

difesa dall’avvocato LAMBICCHI DAVIDE;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 265/2007 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 01/02/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

ANTONIO BURSESE;
udito l’Avvocato David Ermini con delega depositata in
udienza dell’Avv. Schettini Dario Ovidio difensore
della ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per
l ‘ j=fflaffimi s s44a44-1..t.à (ex art. 369 cpc), in subordine, il
rigetto del ricorso.

udienza del 19/11/2013 dal Consigliere Dott. GAETANO

Parker Immobiliare – Fallimento C.E.N.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 28.8.97,

il Fallimento C.E.N. Compagnia

Elettrotecnica Nazionale Spa conveniva in giudizio avanti al Tribunale di

in data 8.8.96, aveva promesso di vendere alla società CEN ( società del
Gruppo CEI), che prometteva di acquistare, un appezzamento di terreno
sito in Castelnuovo di Porto per il prezzo di L. 17 miliardi, e che la
convenuta si era rifiutata di stipulare il contratto definitivo, chiedeva
accertarsi l’inadempimento della stessa convenuta , nonché la sua
condanna alla restituzione di lire 17.000.000.000 oltre al risarcimento dei
danni da liquidarsi in separata sede.
Si costituiva in giudizio la Domus Jovis srl contestando che la società
attrice avesse mai corrisposta la somma di cui chiedeva la restituzione, per
cui instava per il rigetto della domanda.
L’adito tribunale di Milano, con
inammissibile la predetta domanda

sentenza 24-31.5.99 dichiarava
per difetto di legittimazione

processuale del curatore, per avere formulato una domanda diversa da
quella per cui era stato autorizzato dal giudice delegato al fallimento della
CEN.
La sentenza veniva appellata dal Fallimento, che riproponeva le domande
già formulate in 10 grado; nella contumacia della Domus Jovis, l’adita Corte

Corte Suprema di Cassazione

– est. dr. G. A. Bursese- R.G. n. ateatklf”

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Milano la Domus Jovis srl e, premesso che quest’ultima, con preliminare

d’Appello di Milano, con sentenza n. 265/07 depositata in data 1.2.2007,
dichiarava risolto il contratto preliminare per l’inadempimento della
Domus Jovis srl, che condannava al risarcimento dei danni, da liquidarsi in
separata sede in favore dell’appellante. Rigettava la domanda del

La corte territoriale rilevava che il curatore del Fallimento CEN era fornito
di legittimazione processuale, in quanto la domanda da lui formulata
supponeva chiaramente una pronuncia di risoluzione del contratto per
inadempimento della Domus Jovis per cui poteva ritenersi conforme
all’autorizzazione del giudice delegato. Precisava quanto alla domanda di
condanna generica ai danni, che era ” pacifico ” che il mancato ingresso
del cespite immobiliare nel patrimonio della promissaritcquirente, avesse
ad essa cagionato un considerevole pregiudizio patrimoniale.
Per la cassazione della sentenza ricorre la Parker Immobiliare spa ( giàÌ
Domus Jovis)sulla base di n. 6 mezzi; resiste il fallimento intimato con
controricorso.

MOTIVI DELLE DECISIONE
Osserva preliminarmente il Collegio che appare fondata l’eccezione —
sollevata dal Procuratore Generale, ma rilevabile d’ufficio – circa
l’improcedibilità del ricorso per cassazione per mancato deposito della
copia delle sentenza impugnata con la relazione della notificazione. Invero
risulta dallo stesso ricorso che la pronuncia impugnata è stata notificata il

Corte Suprema di Cassazione — fz. civ. – e dr. G. A. Bursese- R.G. n.

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fallimento di condannaValla restituzione della somma di L.17 miliardi.

13.11.2007, ma la relazione di notificazione non risulta essere stata mai
depositata.
La giurisprudenza di questa S.C. sul punto è univoca: ” La previsione – di
cui al secondo comma, n. 2, dell’art. 369 c.p.c. – dell’onere di deposito a

norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di
notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte
della Corte di cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi,
non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata
formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il
quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile
soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve. Nell’ipotesi in cui il
ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza
impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica
della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per
cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare
la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata
di una copia con la relata avvenuta nel rispetto del secondo comma dell’art.
372 c.p.c., applicabile estensivamente, purché entro il termine di cui al
primo comma dell’art. 369 c.p.c., e dovendosi, invece, escludere ogni
rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve
da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia

Corte Suprema di Cassazione — II sez.
11.

. G. A. Burse

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pena di improcedibilità, entro il termine di cui al primo comma della stessa

con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui
emerga in ipotesi la tempestività dell’impugnazione”.( Cass. Sez. U,
Ordinanza n. 9005 del 16/04/2009 ; Cass. ordinanza n. 6706 del
15/03/2013)
Il ricorso dunque dev’essere dichiarato improcedibile. Consegue la
condanna della ricorrente, in base al principio della la soccombenza, alle
spese di lite di questo giudizio di legittimità, liquidate tenuto conto del
valore della causa.
P.Q.M.
la Corte

dichiara il ricorso improcedibile e condanna la ricorrente al

pagamento delle spese di questo giudizio, che liquida in € 25.200,00, di
cui € 200,00 per esborsi.
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In Roma li 24-ettel3r-e-2042

IL CONSIGLIERE EST.

IL PRESIDENTE

dott. Gaeff oArtcnio Bursese)

(dott. Umber4=ni)

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DEPOSITATO IN

CANCELLERIA

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