Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28714 del 09/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 09/11/2018, (ud. 21/06/2018, dep. 09/11/2018), n.28714

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16428/2011 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– ricorrente –

contro

I.P., rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro D’Amato,

con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Melina Martelli,

sito in Roma, via S. Boccanegra, 8;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Toscana n. 50/21/10, depositata il 27 aprile 2010;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 giugno

2018 dal Consigliere Paolo Catallozzi.

Fatto

FATTO E DIRITTO

RILEVATO CHE:

– l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, depositata il 27 aprile 2010, di reiezione dell’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che ha accolto il ricorso di I.P. per l’annullamento di un avviso di accertamento con cui, relativamente all’anno 1999, erano state determinate le imposte non versate;

– dall’esame della sentenza impugnata si evince che la Commissione provinciale aveva dato atto della presentazione da parte del contribuente, svolgente attività di consulente del lavoro, di “regolare” dichiarazione integrativa ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 8, e rilevato, comunque, l’inidoneità delle presunzioni indicate dall’Ufficio a dimostrare le maggiori imposte accertate rispetto a quelle derivanti dagli imponibili integrati ai sensi del predetto art. 8, commi 6 e 6 bis della medesima legge;

– il giudice di appello ha confermato la decisione gravata evidenziando che la dichiarazione integrativa doveva considerarsi trasmessa il 31 maggio 2004, data del primo invio, in quanto benché “scartata” dal sistema informatico, era stata reinviata, con successo, il 5 giugno 2004, data in cui era stato notificato l’atto impositivo, per cui la data di efficacia della stessa doveva farsi retroagire al momento del primo invio, con conseguente preclusione di ogni accertamento tributario e non debenza delle sanzioni irrogate per omessa presentazione della dichiarazione;

– il ricorso è affidato ad un unico motivo;

– resiste con controricorso I.P.;

 

CONSIDERATO CHE:

– con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia denuncia la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 8,comma 6 bis, per aver la sentenza impugnata annullato integralmente l’avviso di accertamento notificato a seguito di omessa presentazione della dichiarazione in ragione della presentazione di una dichiarazione integrativa resa dal contribuente ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 8, anziché ritenere illegittimo l’atto impositivo solo nel limite della franchigia quantificabile nell’imponibile integrato dal contribuente aumentato del 100%;

– il motivo è fondato;

– la L. n. 289 del 2002, art. 8, riconosce al contribuente – tra le diverse misure finalizzate ad agevolare la definizione delle situazioni pregresse e delle pendenze con l’erario – la facoltà di integrare le dichiarazioni relative ai periodi d’imposta per i quali i termini per la loro presentazione sono scaduti, limitatamente ai tributi e ai contributi indicati al comma 1, mediante la presentazione di apposita dichiarazione e versamento delle somme dovute entro il termine del 16 aprile 2003, successivamente più volte prorogato;

– ai sensi del comma 6, dell’articolo di legge in esame il perfezionamento della dichiarazione integrativa determina una limitazione del potere di accertamento, l’estinzione delle sanzioni amministrative in materia tributaria e previdenziale e l’esclusione della punibilità per alcuni reati tributari e comuni;

– in particolare, con riferimento al potere di accertamento, è stabilito che “il perfezionamento della procedura prevista dal presente articolo comporta per ciascuna annualità oggetto di integrazione ai sensi dei commi 3 e 4 e limitatamente ai maggiori imponibili o alla maggiore imposta sul valore aggiunto risultanti dalle dichiarazioni integrative aumentati del 100 per cento, ovvero alle maggiori ritenute aumentate del 50 per cento: a) la preclusione, nei confronti del dichiarante e dei soggetti coobbligati, di ogni accertamento tributario e contributivo;…”;

– l’integrazione degli imponibili per gli anni pregressi prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 8, determina, dunque, solo una limitazione dei poteri di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria, in quanto fa salva, come espressamente affermato dal successivo comma 6 bis, il suo potere di promuovere, per ciascuna imposta e per ciascun periodo d’imposta, la sua azione accertatrice quando il maggior reddito imponibile accertabile superi quello derivante dal cumulo tra il reddito originariamente dichiarato ed il maggior imponibile risultante dalla dichiarazione integrativa, aumentato quest’ultimo della franchigia pari al 100 per cento per ciascun periodo d’imposta;

– il perfezionamento della procedura di cui all’art. 8 determina, pertanto, per il contribuente che vi abbia aderito l’inapplicabilità delle sanzioni derivanti dalla omessa presentazione delle dichiarazioni, ma non determina la preclusione di eventuali accertamenti tributari nei suoi confronti;

– la Corte territoriale, nel far discendere dalla presentazione di una tempestiva dichiarazione integrativa anche la totale preclusione del potere di accertamento dell’Amministrazione finanziaria, anche in relazione agli importi superiori rispetto alla franchigia pari al 100 per cento del maggior imponibile risultante da tale dichiarazione, non ha fatto corretta applicazione della richiamata disposizione legislativa;

– la sentenza impugnata va, dunque, cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, che provvederà, oltre che anche al regolamento delle spese, alla verifica della legittimità dell’accertamento notificato, in relazione ai profili contestati dal contribuente.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 8 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2018

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