Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28713 del 23/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 23/12/2011, (ud. 01/12/2011, dep. 23/12/2011), n.28713

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, PULLI CLEMENTINA, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

M.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1590/2008 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 03/10/2008 r.g.n. 474/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/12/2011 dal Consigliere Dott. GABRIELLA COLETTI DE CESARE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza indicata in epigrafe La Corte d’appello di Lecce, confermando la decisione di primo grado, ha ritenuto fondata la pretesa avanzata, nei confronti dell’INPS, da M.G. per ottenere la trasformazione in pensione di vecchiaia della pensione di invalidità della quale era titolare da epoca precedente la L. n. 222 del 1984. La Corte ha osservato che la regola posta dalla L., art. 1, comma 10, in parola per l’assegno ordinario di invalidità debba trovare applicazione anche per la pensione di invalidità prevista dal precedente regime, non essendovi differenze tra le situazioni (entrambe di invalidità parziale) tutelate e ha poi ritenuto inammissibile, per novità, il motivo di appello dell’INPS volto a sostenere che la richiesta trasformazione non opera automaticamente, ma solo se domandata dall’interessato.

Di questa sentenza l’INPS chiede la cassazione con ricorso fondato su un unico motivo. La pensionata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA. 1. Nell’unico motivo l’INPS deduce violazione o falsa applicazionedel R.D.L. n. 636 del 1939, art. 10, della L. n. 222 del 1984, art. 1, commi 6 e 10 del D.L. n. 463 del 1983, art. 8, del R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 60 del R.D.L. n. 636 del 1939, art. 9 della L. n. 218 del 1952, ar. 2 e del D.Lgs. n. 503 del 1992, artt. 1, 2, 5 e 6. Sostiene che, per la pensione di invalidità acquisita nel regime precedente la L. n. 222 del 1984, non può trovare applicazione la regola – da questa introdotta (art. 1, comma 10) per il nuovo istituto dell’assegno ordinario di invalidità – secondo cui, ai fini del raggiungimento del requisito contributivo necessario all’attribuzione della pensione di vecchiaia (e, quindi, ai fini della prevista trasformazione) è da considerare utile l’intero periodo di godimento dell’assegno, indipendentemente dalla prestazione di attività lavorativa. Rilevano, invece, prosegue l’INPS, i soli contributi (effettivamente) maturati nel periodo di fruizione della pensione di invalidità, contributi che, nel caso di specie – come segnalato dall’Istituto fin dal primo grado di giudizio – erano soltanto 420 (e non 780 come richiesto per la pensione di vecchiaia).

2. Il ricorso è fondato.

3. In effetti le conclusioni cui è pervenuta la sentenza impugnata muovono dalla considerazione che per le due prestazioni di invalidità deve trovare applicazione il medesimo regime giuridico – quello previsto dalla L. n. 222 del 1984, art. 1, comma 10, non essendovi differenze tra le situazioni di invalidità con esse tutelate. Ed è, all’evidenza, in base a tale considerazione, che la Corte di merito non ha proceduto a verificare se e quanti contributi fossero stati (effettivamente) versati a favore della pensionata nel periodo di fruizione del trattamento di invalidità.

4. Orbene, sulla questione controversa, la giurisprudenza di questa Corte, a partire dalla sentenza n. 18580 del 20008, seguita da tutte le decisioni successive (cfr. tra tante, n. 5646 del 2009, 9175 del 2010, 3855 del 2011) ha affermato, con principio da considerarsi, ormai, ius recepium, che “Ai fini della trasformazione in pensione di vecchiaia, al compimento dell’età pensionabile, della pensione di invalidità acquisita dall’assicurato nel regime del R.D.L. n. 636 del 1939 il periodo di godimento di tale pensione può essere utilizzato per incrementare l’anzianità contributiva necessaria all’acquisizione del diritto al trattamento di vecchiaia solo se e in quanto, nel suddetto periodo, l’assicurato abbia utilizzato le energie lavorative residue alla sua invalidità parziale per prestare attività lavorativa comportante il versamento di contributi. Deve escludersi, infatti, la possibilità di applicare alla pensione di invalidità la (diversa) regola prevista dalla L. n. 222 del 1984, art. 1, comma 10, con riferimento all’assegno di invalidità – regola secondo cui si considerano utili, ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia anche i periodi di godimento del detto assegno nei quali non sia stata prestata attività lavorativa – giacchè ostano a siffatta operazione ermeneutica la mancanza di ogni esplicita previsione in tal senso nella normativa sulla pensione di invalidità, il carattere eccezionale delle previsioni che, nell’ordinamento previdenziale, (y attribuiscono incrementi dell’anzianità contributiva in mancanza della prestazione di lavoro (e del versamento di contributi), nonchè le differenze esistenti tra la disciplina sulla pensione di invalidità e quella sull’assegno di invalidità, là dove quest’ultimo è sottoposto a condizioni di erogazione (basti pensare all’irrilevanza di quei fattori socio – economici legati alla difficoltà o impossibilità per un soggetto dalla capacità lavorativa ridotta di inserirsi nel mercato del lavoro che tanto spazio avevano ricevuto nella precedente legislazione: vedi, da ultimo. Cass. n. 17159 del 2011) e di conservazione ben più rigorose, oltre a non essere reversibile ai superstiti”.

5. In base a questa lettura della L. n. 222 del 1984, art. 1, comma 10, della la trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia è consentita solo in presenza del numero di contributi (effettivi) richiesti dalla legge per aver diritto al trattamento di vecchiaia; onde la verifica della sussistenza di tale requisito va compiuta prendendo a riferimento i soli periodi di godimento della pensione di invalidità nei quali vi sia stata prestazione di attività lavorativa con obbligo di contribuzione.

6. Nella specie, la Corte di merito, per l’errore in cui è incorsa nella interpretazione del ripetuto art. 1, comma 10, non ha proceduto a tale indispensabile accertamento che, pertanto, in accoglimento del ricorso dell’INPS e previa cassazione della sentenza impugnala, va compiuto da altro giudice, designato come in dispositivo, il quale provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2011

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