Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28713 del 16/12/2020

Cassazione civile sez. I, 16/12/2020, (ud. 23/10/2020, dep. 16/12/2020), n.28713

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. GENTILI Andrea – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16048/2019 proposto da:

C.B., rappresentato e difeso dall’avv. ANTONIO FASCIA, e

domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 699/2019 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 19/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/10/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ordinanza del 17.5.2017 il Tribunale di Brescia rigettava il ricorso avverso il provvedimento con il quale la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Brescia aveva respinto la domanda di C.B. volta al riconoscimento della detta protezione.

Interponeva appello il C. e la Corte di Appello di Brescia, con la sentenza oggi impugnata, n. 699/2018, rigettava il gravame.

Propone ricorso per la cassazione di tale decisione C.B. affidandosi ad un solo motivo.

Il Ministero dell’Interno, intimato, ha depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il ricorrente lamenta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, nonchè la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2007, art. 14, lett. c), art. 2, lett. e) e g), D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1, perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto non credibile la storia personale, valorizzando esclusivamente il fatto che tra l’episodio di minaccia riferito dal richiedente e la sua fuga dal Paese di origine corresse un anno.

La censura è inammissibile.

Il ricorrente aveva riferito di essere fuggito dal Senegal, suo Paese di origine, per timore di ritorsioni, dovute al fatto che egli aveva rifiutato l’invito di suo fratello di associarsi al (OMISSIS). La Corte di Appello valuta non credibile la storia non tanto in base al fatto che tra l’invito e la fuga corresse un anno, ma piuttosto alla luce delle modalità concrete con cui la proposta era stata formulata. In particolare, il giudice bresciano evidenzia che il fratello aveva concesso al richiedente una notte per pensare alla proposta ricevuta, il che escludeva la sussistenza di un profilo di coartazione della volontà.

Tale profilo non viene attinto dalla censura, con la quale il C. si diffonde soltanto sul profilo temporale, relativo alla distanza di un anno tra proposta e fuga, il quale tuttavia da un lato non esaurisce la motivazione resa dal giudice di merito, e dall’altro lato neppure ne costituisce l’aspetto principale, essendo piuttosto il rigetto motivato dalla inesistenza, in concreto, di un profilo di violenza o minaccia nella proposta.

Per quanto invece attiene il profilo relativo alla condizione interna del Paese di origine, la sentenza impugnata contiene l’esame del contesto interno del Senegal, diffondendosi specificamente sulla ribellione del (OMISSIS), indicando le fonti consultate (cfr. pag. 8) e valorizzando il cessate il fuoco raggiunto tra ribelli e forze governative nel 2012. Tali profili, peraltro, non sono neppure specificamente attinti dal motivo di ricorso, con il quale il ricorrente, anzichè confrontarsi con la motivazione del giudice di merito, si limita ad un generico – e, come tale, non ammissibile – rinvio alle sole risultanze del sito “(OMISSIS)”, che di per sè stesse, per ormai costante orientamento di questa Corte, non possono essere considerate sufficienti ai fini della ricostruzione del contesto esistente nel Paese di provenienza del richiedente (cfr. Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 16202 del 24/09/2012, Rv. 623728).

Le generiche deduzioni del ricorrente non tengono, inoltre, conto del principio secondo cui “In tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla S.C. l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26728 del 21/10/2019, Rv. 655559). Ove manchi tale specifica allegazione, è precluso a questa Corte procedere ad una revisione della valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice del merito. Solo laddove nel motivo di censura vengano evidenziati precisi riscontri idonei ad evidenziare che le informazioni sulla cui base il predetto giudice ha deciso siano state effettivamente superate da altre e più aggiornate fonti qualificate, infatti, potrebbe ritenersi violato il cd. dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice del merito, nella misura in cui venga cioè dimostrato che quest’ultimo abbia deciso sulla scorta di notizie ed informazioni tratte da fonti non più attuali. In caso contrario, la semplice e generica allegazione dell’esistenza di un quadro generale del Paese di origine del richiedente la protezione differente da quello ricostruito dal giudice di merito si risolve nell’implicita richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie e nella prospettazione di una diversa soluzione argomentativa, entrambe precluse in questa sede.

In definitiva, va data continuità al principio secondo cui “In tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate” (v. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4037 del 18/02/2020, Rv. 657062).

Non così, invece, nel caso in cui le fonti informative non siano state in alcun modo citate dal giudice di merito, ovvero siano state citate con espressioni talmente generiche da non consentire, in concreto, l’individuazione della loro fonte o la loro collocazione temporale, poichè in tal caso si configura una violazione della disposizione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, che impone al giudice di esaminare la domanda di protezione internazionale “…alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall’UNHCR, dall’EASO, dal Ministero degli affari esteri anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale, o comunque acquisite dalla Commissione stessa. La Commissione nazionale assicura che dette informazioni, costantemente aggiornate, siano messe a disposizione delle Commissioni territoriali, secondo le modalità indicate dal regolamento da emanare ai sensi dell’art. 38 e siano altresì fornite agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative”.

Le Country of Origin Information (cosiddette “C.O.I.”) assumono dunque un ruolo centrale nell’istruzione e nella decisione delle domande di protezione internazionale, poichè la relativa decisione deve essere assunta, per precisa disposizione normativa, sulla base delle notizie sul Paese di origine, o di transito, del richiedente che siano tratte da fonti informative specifiche ed aggiornate. Il giudice di merito, pertanto, non può esimersi dal dar conto, in motivazione, della C.O.I. in concreto consultata e dell’informazione specifica da essa tratta, poichè l’omissione non consente di verificare l’attendibilità e la pertinenza dell’informazione utilizzata per la decisione e si riflette, pertanto, in una valutazione di scienza privata, in aperta violazione dell’obbligo di collaborazione istruttoria previsto e declinato dal già richiamato del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3.

Poichè tuttavia, come già detto, nel presente caso la sentenza impugnata indica le C.O.I. ed il ricorrente non si confronta con esse, contestandole specificamente, il motivo va nel suo complesso dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, in difetto di notificazione di controricorso da parte del Ministero intimato nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 23 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA