Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28713 del 07/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 07/11/2019, (ud. 10/09/2019, dep. 07/11/2019), n.28713

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Presidente –

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29915-2017 proposto da:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ANTONIO BOSIO 2, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO LUCONI,

rappresentata e difesa dagli Avvocati CARLOTTA CORSANI e TOMMASO

NIDIACI;

– ricorrente –

contro

CURATELA FALLIMENTO (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del

Curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

BENEDETTO CROCE 80, presso lo studio dell’avvocato ALDO PORTAVIA,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI BONANNI;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 27430/2016 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 29/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/09/2019 dal Presidente Relatore Dott. DI VIRGILIO

ROSA MARIA.

Fatto

RILEVATO

che:

Con ordinanza depositata il 29/12/2016, questo S.c. ha rigettato il ricorso proposto dalla Banca Monte dei Paschi di Siena avverso l’ordinanza del Tribunale di Prato del 3/9/2014, reiettiva dell’opposizione allo stato passivo del Fallimento della (OMISSIS), proposta da detta Banca.

In detta ordinanza, questa S.C. ha ritenuto inammissibile l’unico motivo di ricorso (col quale la Banca si era doluta della violazione degli artt. 2847 e 2878 c.c., sostenendo che il termine decennale riportato nella nota di iscrizione dell’ipoteca si riferiva non alla durata della stessa, ma all’adempimento dell’obbligo di restituzione del mutuatario dell’importo erogato) ritenendo che il motivo presupponeva il riesame della nota di iscrizione, non consentito in sede di legittimità.

Ha proposto ricorso per revocazione la Banca Monte dei Paschi di Siena, ex art. 395, n. 4, c.p.c.

Si difende con controricorso il Fallimento.

Diritto

CONSIDERATO

che:

La ricorrente sostiene l’errore di fatto in cui sarebbe incorsa l’ordinanza in oggetto, risultante dalla semplice lettura della prima pagina della nota di iscrizione ipotecaria di cui al doc. 3, non essendo riportata alcuna indicazione nella casella relativa al “termine dell’ipoteca”, comparendo il numero 10 all’interno della casella relativa alla “presenza condizione risolutiva”, condizione esplicitamente descritta alle pagine 4 e seguenti della nota ipotecaria; deduce che non era evincibile nell’atto di mutuo e nella nota di iscrizione ipotecaria in modo implicito o esplicito la volontà di consensualmente limitare la durata dell’ipoteca ad un termine inferiore a quello generale dei venti anni, da cui l’applicazione del disposto ex art. 2847 c.c. in mancanza di patto contrario. Il ricorso è inammissibile.

In applicazione del criterio decisorio della ragione più liquida ed a tacere delle due preliminari eccezioni di inammissibilità sollevate dalla difesa del Fallimento, deve ritenersi inammissibile il ricorso, in quanto del tutto distonico rispetto alla ratio decidendi dell’ordinanza impugnata.

Ed infatti, l’ordinanza 27430/2016 ha ritenuto inammissibile il ricorso, per richiedere una valutazione di merito, l’esame della nota di iscrizione a ruolo, preclusa in sede di legittimità; a fronte di detta ragione della decisione, la ricorrente ha articolato il ricorso per revocazione prospettando proprio quella lettura del merito che la Corte nell’ordinanza ha ritenuto preclusa.

Non v’è congruenza pertanto tra la ratio decidendi della pronuncia impugnata e l’articolazione del ricorso per revocazione ex artt. 391 bis e 395 c.p.c., da cui consegue la totale carenza di decisività del prospettato errore revocatorio. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 3600,00, oltre Euro 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 10 settembre 2019.

Depositato in cancelleria il 7 novembre 2019

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