Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28712 del 30/12/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 28712 Anno 2013
Presidente: BURSESE GAETANO ANTONIO
Relatore: PROTO CESARE ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso 2973-2008 proposto da:
RANALLI

NANDO

RNLNND41S23A944W,

elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZALE DON MINZONI 9, presso lo
studio dell’avvocato MARTUCCELLI CARLO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PORZIO
ANTONIO HECTOR;
– ricorrente –

2013
2346

contro

GARDELLA RENZO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
L BISSOLATI 76, presso lo studio dell’avvocato RICCI
SANTE, che lo rappresenta e difende;

Data pubblicazione: 30/12/2013

- controricorrente

avverso la sentenza n. 2221/2007 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 18/05/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del

07/11/2013

dal Consigliere Dott. CESARE

udito l’Avvocato MARTUCELLI Carlo, difensore del
ricorrente che si riportato agli scritti depositati e
ne ha chiesto accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

ANTONIO PROTO;

SVOLGIMENTODELPROCESSO

L’avv. Nando Ranalli chiedeva e otteneva in data
20/7/1994 decreto ingiuntivo con il quale il Presidente
del Tribunale di Roma ingiungeva a Gardella Renzo il
pagamento della somma di lire 27.618.920, oltre

assistenza e difesa svolta in un procedimento penale
davanti alla procura della Repubblica presso la Pretura
Circondariale di Roma per il reato di ricettazione e
del reato di impossessamento di cose di antichità ed
arte di cui all’art. 67 L. n. 1089 del 1939
(successivamente art. 176 del D.Lvo n. 42 del 2004,
all’epoca punito come il furto semplice); entrambi i
reati erano, all’epoca, di competenza del Pretore la
cui competenza è venuta meno, come noto, a seguito del
decreto legislativo n. 51 del 1998 che ha istituito, a
partire dal 2 giugno 1999, il giudice unico di primo
grado, sopprimendo l’ufficio di pretura.
Nella sentenza impugnata, a pagina 5 si osserva che il
Tribunale aveva rilevato la procura era stata conferita
il 23/3/1993 e che la prestazione si era conclusa,
nella sola fase delle indagini preliminari (come si
apprende a pagina 9 della sentenza), nel Marzo 1994 per
iniziativa del Ranalli.

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interessi, asseritamente dovuta per attività di

Il Gardella proponeva opposizione che veniva rigettata
dal Tribunale con sentenza del 3/4/2001 che tuttavia
era riformata dalla Corte di Appello di Roma con
sentenza 18/5/2007 con la quale era revocato il decreto
ingiuntivo ed era accolta la domanda proposta con

oltre interessi, risultante, secondo la Corte di
Appello, dall’applicazione della tariffa alle
prestazioni indicate nella nota.
La Corte di Appello, premesso che non poteva dubitarsi
dell’effettivo svolgimento, da parte del difensore,
delle prestazioni indicate nella nota, rilevava,
tuttavia:
– che trattandosi di reati di competenza del Pretore
doveva essere applicato il moltiplicatore dello 0,75
che comportava una riduzione dei compensi rispetto a
quelli dovuti per i reati di competenza del Tribunale;

che non sussisteva una sproporzione tra la

prestazione dell’avvocato e l’onorario massimo della
tariffa, tale da giustificare, come invece ritenuto dal
Consiglio dell’Ordine, un superamento dei massimi
tariffari;
– che non potevano essere liquidate voci non comprese
nella tariffa e il compenso richiesto nell’ammontare di
lire 3.400.000 per esame,

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documentazione testi e

ingiunzione nel più limitato importo di euro 2.124,70

ricerche

in

giurisprudenziali

materia

penale

e

amministrativa non era dovuto trattandosi di attività
strettamente strumentale all’attività difensiva per la
quale era liquidato il compenso; tale attività poteva
essere invece considerata al fine della valutazione

L’avvocato Ranalli ha proposto ricorso affidato a tre
motivi e ha depositato memoria.
Renzo Gardella ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la
violazione della legge regolatrice del rapporto
controverso perché la Corte territoriale ha applicato
la tariffa penale di cui al D.M. 24/11/1990 n. 392
mentre doveva applicare quella di cui al D.M. 14/2/1992
n. 328.
Con il quesito di diritto, ora abrogato, ma applicabile
ratione temporis,

il ricorrente chiede se la sentenza

impugnata, nell’applicare la normativa di cui al D.M.
24/11/1990 e omettendo di valutare il D.M. 4/2/1992
non abbia omesso di considerare che la norma
regolatrice del rapporto avrebbe dovuto intendersi nel
senso indicato dal Consiglio dell’Ordine.

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della complessità del procedimento.

1.1 Sia la Tariffa penale del 1992 che quella del 1990
stabiliva identici compensi e criteri di liquidazione
per le prestazioni oggetto di causa.
Risulta pertanto evidente l’infondatezza del motivo di
ricorso: nella delibera 24/1/1991 con la quale il

penale è espressamente specificato che “è

necessario

però che dette tariffe – pur senza modificare l’importo
degli onorari previsti – vadano rapportate alle varie
attività che il nuovo Codice prevede”;

gli onorari, in

effetti, per quanto attiene alle voci tariffarie
esposte e considerate dalla Corte di Appello, non
risultano modificati; pertanto il motivo
inammissibile per assoluta irrilevanza; il quesito è
inammissibile in quanto muove dall’infondata premessa
secondo la quale dalla tariffa del 1992 sarebbe dovuto
necessariamente derivare un incremento dei compensi di
cui alle voci tariffarie del 1990.
2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la
violazione e falsa applicazione delle norme regolatrici
del rapporto nonché l’omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione su un punto decisivo della
controversia in relazione all’art. l del D.M.
24/11/1990; il ricorrente si duole che sia stato
applicato l’abbattimento (con l’applicazione del

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Consiglio dell’ordine ha approvato la nuova tariffa

moltiplicatore 0,75%) per i processi penali pretorili
senza motivazione e non considerando la gravità del
reato (ricettazione) contestato; pertanto la Corte di
appello avrebbe dovuto applicare un correttivo onde
aumentare il massimo previsto dalla tariffa e comunque

rispetto a quanto richiesto nella notula.
Il ricorrente, formulando il quesito di diritto, chiede
se la sentenza è insufficientemente motivata o motivata
in modo illogico e contraddittorio nel negare di
aumentare fino al quadruplo i massimi tariffari.
2.1 n motivo è manifestamente infondato.
La Corte di Appello, in considerazione dell’attività e
dell’impegno profusi anche per la natura e complessità
delle

questioni

trattate,

ha

applicato

una

maggiorazione del doppio degli onorari massimi
stabiliti e, con valutazione di merito, incensurabile
in questa sede, ha ritenuto che la richiesta
quadruplicazione dei massimi tariffari fosse esagerata,
tenuto anche conto della contenuta durata della
prestazione professionale, esauritasi nella sola fase
delle indagini preliminari (pag. 9) e del fatto che
l’originaria, più grave ipotesi accusatoria era stata
fin dalla fase iniziale delle indagini, ridimensionata.

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avrebbe dovuto motivare sulla riduzione operata

Il procedimento era all’epoca un procedimento di
competenza del Pretore e pertanto era obbligatorio
l’abbattimento dello 0,75%.
La motivazione, dunque, è stata data ed è del tutto
congrua; essendo stata correttamente applicata la

valutazione discrezionale adeguatamente motivata, la
possibilità di applicare un aumento ulteriore rispetto
al raddoppio e addirittura fino al quadruplo, deve
altresì escludersi la prospettata violazione di norme
di diritto.
3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la
violazione della tariffa di cui al D.M. del 1990, come
modificato dal D.M. del 1992 e la violazione dell’art.
2 n. 7 del D.M. del 1990.
Il ricorrente lamenta:
a) la mancata liquidazione delle voci tariffarie per
esame e studio dovute in relazione a sedici attività
che erano state (asseritamente) documentate in atti,
ancorché non indicate nella notula;
b)

l’insufficiente

liquidazione degli accessi al

carcere esposti nel numero di 98, ma la cui
liquidazione doveva tenere conto non già del numero
degli accessi, ma del numero delle ore;

tariffa penale ed escludendosi, sulla base di una

c) la mancata liquidazione della voce esposta per esame
documentazione, testi e ricerche giurisprudenziali in
materia penale e amministrativa consistite anche nel
reperimento di circolari ministeriali interpretative
presso la P.A.;
la decisione di non elevare il massimo motivata

sulla non eccessiva durata del procedimento che non
dovrebbe influire sulla qualità intrinseca delle
prestazioni;
e)

la detrazione, dall’importo dovuto dell’intero

importo dell’acconto pagato pari a lire 6.500.000 al
lordo di IVA e c.a.p., mentre avrebbe dovuto essere
detratto l’acconto al netto degli oneri.
Il ricorrente formulando il quesito di diritto, chiede
se la Corte, nel non avere liquidato la voce esame e
studio per tutte le attività previste dalla norma,
nell’avere negato riconoscimento all’attività
stragiudiziale accertata e compiuta, nell’avere
riduttivamente liquidato il numero degli accessi,
nell’avere tenuto conto della durata del procedimento
penale, nell’avere considerato gli oneri fiscali di cui
all’acconto ricevuto quale parte del compenso non abbia
violato il dato normativo, ovvero abbia omesso di
motivare a fornito insufficiente, illogica e
contraddittoria motivazione.

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d)

3.1 La censura

di cui alla precedente lettera a)

(omessa liquidazione di compensi per esame e studio)
inammissibile in quanto la Corte di Appello ha
liquidato, come doveva, le voci esposte nella notula
per esame e studio (della controversia e del

decreto ingiuntivo e non risulta che nel giudizio di
merito sia stata formulata specifica e tempestiva
richiesta di pagamento degli ulteriori compensi dei
quali con il presente ricorso il ricorrente (che era
tenuto a specificare nel ricorso per cassazione come,
quando e in che termini avesse sottoposto ai giudici di
merito la formale richiesta di liquidazione delle
ulteriori 16 voci) lamenta la mancata liquidazione, non
essendo all’uopo sufficiente la semplice produzione di
atti che dovrebbero provare l’effettuazione delle
ulteriori attività di esame e studio.
3.2 La censura di cui alla precedente lettera b)
manifestamente infondata perché non risulta che nel
giudizio di merito sia stata formalizzata

una

specifica e tempestiva richiesta formulata sulla base
del numero delle ore dei singoli accessi, così che
correttamente la Corte di Appello ha liquidato una sola
indennità di accesso per ogni singolo accesso.

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provvedimento cautelare) esposte nella richiesta di

3.3 La censura sub c) è manifestamente infondata perché
la Corte di Appello, con una valutazione di merito,
come tale non censurabile in questa sede di
legittimità, ha ritenuto che le attività svolte per
acquisire ulteriori cognizioni sulla legislazione in

alla doverosa attività di difesa nel processo penale,
pur se finalizzata anche al recupero della piena
disponibilità delle monete; né vale obiettare che la
ricerca normativa è stata estesa anche alla ricerca di
circolari amministrative volte a disciplinare il regime
di detenzione delle monete perché, tenuto conto delle
imputazioni ascritte al cliente (ricettazione e reato
di impossessamento di cose di antichità ed arte di cui
all’art. 67 L. n. 1089 del 1939), non vi sono elementi
(né sono stati specificati) per affermare che la
ricerca svolta non sia strettamente connessa al normale
espletamento della difesa.
3.4 la censura sub d) (il riferimento alla durata del
processo come elemento di valutazione nell’applicazione
della duplicazione o quadruplicazione dei massimo
tariffario) è manifestamente infondata perché lo stesso
articolo 1 della tariffa penale (sia quella del 1990
che quella del 1992) prevedeva che nella
determinazione del compenso si dovesse tenere conto

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tema di beni archeologici fosse meramente strumentale

anche della durata del processo (v. art. 1 che

“Per la

determinazione dell’onorario dovrà tenersi conto della
natura, complessità e gravità della causa, del numero e
della importanza delle questioni trattate; della durata
del processo e del pregio dell’opera prestata”)

il ricorrente nel prospettare la censura evidenzia che
la Corte di Appello è incorsa in un
errore”

“macroscopico

nel non considerare l’esatto importo

dell’importo versato a titolo di acconto (da detrarre
dal residuo dovuto dal cliente dell’avvocato) perché il
documento fiscale esponeva un acconto di lire 5.000.000
oltre lire 100.000 per c.a.p. e oltre lire 950.000 per
i.v.a. con la conseguenza che l’i.v.a. e la cassa
avvocati non potevano essere detratti non costituendo
acconto.
Se, come prospettato dal ricorrente nel ricorso, era
stata emessa fattura con addebito di i.v.a. e c.a.p.,
l’avere considerato acconto l’importo globale senza
detrazione degli oneri costituisce effettivamente non
un errore di giudizio, ma un errore materiale (come
confermato anche dall’affermazione contenuta a pagina
11 della motivazione della sentenza secondo la quale
gli importi dovuti a titolo di i.v.a. e c.a.p. non
possono essere conglobati nell’onorario) e come tale,

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3.2 La censura sub e) è inammissibile tenuto conto che

tuttavia,

rimediabile

con

il

procedimento

di

correzione; a questo errore non può porsi rimedio in
sede di legittimità perché in questa sede non può
procedersi alla correzione di errori materiali o di
calcolo, contenuti nella sentenza del giudice di

quo” a norma degli artt. 287 e ss. c.p.c. (Cass.
15/6/1999 n. 5966; Cass. 7/11/2005 n. 21492).
4. In conclusione il ricorso deve essere rigettato con
la condanna del ricorrente, in quanto soccombente, al
pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione
liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna Nando Ranalli a
pagare a Renzo Gardella le spese di questo giudizio di
cassazione che liquida in euro 1.800,00 per compensi
oltre euro 100,00 per spese
Così deciso in Roma, il 7/11/2013.

merito, dovendo alla stessa provvedere il giudice “a

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