Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28712 del 30/11/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 30/11/2017, (ud. 18/07/2017, dep.30/11/2017),  n. 28712

Fatto

RILEVATO

che:

– In riferimento all’inammissibilità dell’appello avverso la sentenza della Commissione Provinciale di Caserta n. 349/14/2008, depositata il 29 settembre 2008 e notificata il 16 ottobre 2008, l’Agenzia delle Entrate impugna per cassazione la sentenza della Commissione tributaria Regionale, che ha considerato non notificato l’atto introduttivo del giudizio, attesa la mancata consegna del plico per irreperibilità del destinatario, risultante dall’avviso di ricevimento, ritenendo inapplicabile all’elezione del domicilio operata presso lo studio del difensore il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, comma 1, ai sensi del quale le variazioni del domicilio eletto o della residenza o della sede sono efficaci nei confronti delle controparti costituite dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata loro notificata la denuncia della variazione.

– Il primo ed unico motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53 e 17, potendo essere legittimamente notificato l’appello al contribuente presso lo studio del difensore (non coincidente con un procuratore) indicato in atti quale domicilio eletto, in assenza di comunicazione relativamente all’avvenuto trasferimento, e dovendo essere, comunque, ordinata la rinnovazione della notifica ex art. 291 c.p.c., ove l’esito negativo della notifica non sia addebitabile al notificante.

– Il ricorso è infondato e va rigettato.

– Secondo l’orientamento preferibile della Suprema Corte, nel processo tributario, l’onere di notificare alle controparti costituite le variazioni del domicilio eletto o della residenza o della sede, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, comma 1, è previsto per il domicilio autonomamente eletto dalla parte, mentre l’elezione del domicilio dalla medesima parte operata presso il difensore ha la mera funzione di indicare la sede dello studio di quest’ultimo, sicchè in tale caso il difensore domiciliatario non ha l’onere di comunicare il cambiamento di indirizzo del proprio studio ed è onere del notificante di effettuare apposite ricerche per individuare il nuovo luogo di notificazione, ove quello a sua conoscenza sia stato mutato, dovendo la notificazione essere effettuata al domicilio reale del procuratore anche se non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte (così Sez. 6-5, n. 13366 del 29/05/2013, Rv. 626830, Sez. 5, n. 19134 del 07/09/2010, Rv. 614429-01, Sez. 5, n. 2776 del 05/02/2009, Rv. 606714-01, Sez. 5, n. 26313 del 02/12/2005, Rv. 586695), analogamente a quanto avviene nel giudizio civile (così Sez. 3, n. 7990 del 26/06/1992, Rv. 477928; Sez. 2, n. 743 del 24/01/2000, Rv. 533086; Sez. 3, n. 14698 del 13/11/2000, Rv. 541635, Sez. L, n. 1986 del 12/02/2002, Rv. 552207; Sez. 2, n. 3297 del 06/03/2003, Rv. 560904).

– La regola “de qua” risulta riferita all’elezione di domicilio avvenuta presso qualsiasi difensore di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, atteso che relativamente a tutte le categorie ivi contemplate sono soddisfatte le esigenze di pubblicità dei relativi studi (cfr. per una sua applicazione ad un difensore diverso da avvocato Sez. 5, n. 2776 del 05/02/2009, Rv. 606714-01).

– La notifica dell’appello avrebbe, dunque, dovuto essere eseguita presso il nuovo studio del difensore, anche in assenza della notifica della variazione.

– Non può, difatti, ritenersi perfezionata la notifica dell’appello all’originario indirizzo dello studio, successivamente trasferito, trattandosi di un luogo inidoneo ad assicurare la conoscibilità dell’atto al destinatario. In proposito deve osservarsi che nelle fattispecie esaminate da Sez. 5, n. 19324 del 22/09/2011 (Rv. 618780 – 01) e n. 7938 del 20/04/2016 (Rv. 639702-01), in cui è stata ritenuta valida la notifica effettuata nel luogo originariamente dichiarato, in assenza della denuncia della variazione, la sede dello studio del difensore era rimasta immutata, essendo stato piuttosto aggiunto ulteriore domiciliatario o revocato il mandato, mentre Sez. 5, n. 5749 del 23/03/2016, Rv. 639137-01, ha ritenuto applicabile la regola prevista in via residuale dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, comma 3 e, quindi, necessaria la notifica presso la segreteria della commissione, nel caso di specie, non effettuata.

– Nè può trovare applicazione l’art. 291 c.p.c., trattandosi non di notifica nulla, ma di omessa notifica.

– Va, peraltro, ricordato che la notificazione dell’appello effettuata al procuratore domiciliatario mediante consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario l’ultimo giorno utile, senza che il notificante si sia accertato del cambio di domicilio del predetto procuratore ove quest’ultimo appartenga alla stessa circoscrizione del notificante, implica che l’eventuale difetto della notificazione sia imputabile allo stesso notificante, che non ha assolto all’onere di diligenza, sullo stesso gravante, del preventivo controllo dell’albo professionale, con conseguente inammissibilità dell’appello tardivamente proposto, atteso che la legge professionale impone al procuratore di comunicare i successivi mutamenti del proprio domicilio solo nel caso di svolgimento di attività difensiva al di fuori del proprio distretto, mentre, in ambito locale, le esigenze processuali riconnesse alla conoscenza del domicilio del procuratore sono soddisfatte dalle relative annotazioni nell’albo professionale (cfr. Sez. 1, n.26189 del 19/12/2016, Rv. 642759-01).

– Del resto, come recentemente ribadito da Sez. 5, n. 14083 del 07/06/2017 (Rv. 644416-02), qualora la notificazione dell’impugnazione presso il procuratore costituito non sia andata a buon fine, per non avere l’ufficiale giudiziario reperito detto procuratore nel luogo indicato dall’istante, la questione della conoscenza o conoscibilità del diverso recapito del procuratore medesimo, anche se il trasferimento non sia stato comunicato da controparte, non ha alcun rilievo giuridico, atteso che la rinnovazione della notificazione deve avvenire entro la scadenza del termine fissato per l’impugnazione, che, in quanto perentorio, non è prorogabile, nè soggetto a sospensione o interruzione se non nei casi previsti dalla legge, sicchè decorre durante il tempo necessario per le ricerche del nuovo recapito del procuratore destinatario, restando a carico dell’istante il rischio di decadenza per mancato rispetto del termine stesso.

– Infine, anche laddove la notifica non fosse andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, avrebbe dovuto riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa (Sez. U., n. 14594 del 15/07/2016, Rv. 640441-01).

– In conclusione il ricorso deve essere rigettato, senza alcun provvedimento in ordine alle spese, non essendosi costituite le controparti.

PQM

rigetta il ricorso;

nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 18 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2017

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