Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28712 del 23/12/2011
Cassazione civile sez. lav., 23/12/2011, (ud. 01/12/2011, dep. 23/12/2011), n.28712
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –
Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –
Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
M.C., G.P., elettivamente domiciliati in
Roma, Via Lazio n. 9, presso lo studio dell’Avv. Paolo Balla,
rappresentati e difesi dall’Avv. Picone Giuseppe del foro di
Agrigento come da procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – INPS -, in persona del
suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
Roma, Via della Frezza 17, presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avv.ti CORETTI
Antonietta, Elio Maritato e Fabrizio Correra per procura in calce al
controricorso;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Palermo n.
65 del 18.01.2007/19.03.2007 nella causa iscritta al n. 1652 R.G.
dell’anno 2004;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Alessandro De Renzis
nella pubblica udienza del 1.12.2011;
udito l’Avv. Giuseppe Picone per il ricorrente e l’Avv. Antonino
Sgroi, per delega dell’Avv. Fabrizio Correra, per l’INPS;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. MATERA
Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Sciacca accoglieva il ricorso proposto da M. C. e G.P., quali caratisti imbarcati sul motopeschereccio dagli stessi armato, e condannava l’INPS a rimborsare loro la somma di Euro 3.997,39 a titolo di sgravi degli oneri sociali relativi al periodo dicembre 1988/giugno 1990.
La Corte di Appello di Palermo, a seguito di appello dell’INPS, con sentenza n. 65 del 2007 riformava la decisione di primo grado e rigettava la domanda degli appellati. La Corte territoriale ha rilevato che gli appellati non avevano portato a compimento il prescritto iter amministrativo, limitandosi a formulare la richiesta di rimborso degli sgravi, ed avevano omesso di fornire all’INPS le notizie e le indicazioni per dimostrare il diritto agli sgravi, non avevano poi precisato di avere dato comunicazione allo stesso Istituto del CCNL stipulato dalle organizzazioni sindacali maggior- mente rappresentative L. n. 782 del 1980, ex art. 1 come modificato dal D.L. n. 338 del 1989, art. 6, comma 9.
La stessa Corte ha osservato che il primo giudice aveva colmato le lacune probatorie utilizzando la CTU, la quale non avrebbe potuto essere posta a fondamento della decisione.
Il M. e il G. ricorrono per cassazione con due motivi, cui l’INPS resiste con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare va rilevata l’intempestività del controricorso dell’INPS, risultando notificato il 5 maggio 2008, a fronte del ricorso notificato il 7 marzo 2008, ben oltre il termine previsto dall’art. 370 c.p.c..
2. Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione degli artt. 115 e 421 c.p.c., assumendo che la documentazione comprovante il diritto dei ricorrenti era stata depositata con la domanda in via amministrativa ed era stata poi presa in considerazione dal CTU. Tali censure sono infondate, non risultando neppure indicati i documenti ed essendo accertato l’omesso deposito con il ricorso al giudice; e quanto alla CTU, essendo stato correttamente rilevato dal giudice di appello che tale consulenza non avrebbe potuto essere utilizzata per sopperire all’onere probatorio a carico della parte.
3. Con il secondo motivo del ricorso si lamenta violazione dell’art. 435 c.p.c., comma 2 per essere stato notificato – da parte dell’INPS – il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza collegiale oltre il termine di 10 giorni successivi al deposito del decreto.
Il motivo è privo di pregio e va disatteso, in quanto trattasi nella specie di temine ordinatorio e non perentorio (cfr Cass. n. 352 del 16 gennaio 1987) ed in ogni caso la censura non è rispondente ai requisiti della specificità, non essendo indicati date o altri elementi.
4. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.
Ricorrono giustificate ragioni per compensare le spese del giudizio di cassazione, in considerazione delle difformi decisioni dei giudici di merito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2011