Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28712 del 16/12/2020

Cassazione civile sez. I, 16/12/2020, (ud. 23/10/2020, dep. 16/12/2020), n.28712

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. GENTILI Andrea – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14942/2019 proposto da:

M.R., rappresentato e difeso dall’avv. ROSA VIGNALI, e

domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 150/2019 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 28/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/10/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA;

vista la requisitoria e le conclusioni depositate dal P.G., nella

persona del Sostituto Dott.ssa FRANCESCA CERONI, la quale ha

concluso per il rinvio del ricorso alla pubblica udienza o, in

subordine, per il suo accoglimento.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ordinanza del 16.2.2017 il Tribunale di Brescia rigettava il ricorso avverso il provvedimento con il quale la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Brescia aveva respinto la domanda di M.R. volta al riconoscimento della detta protezione.

Interponeva appello il M. e la Corte di Appello di Brescia, con la sentenza oggi impugnata, n. 150/2019, rigettava il gravame.

Propone ricorso per la cassazione di tale decisione M.R. affidandosi a cinque motivi.

Il Ministero dell’Interno, intimato, ha depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione in udienza.

Il P.G., nella persona del Sostituto Dott.ssa FRANCESCA CERONI, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, perchè la Corte di Appello avrebbe deciso in base ad una motivazione apparente, essendosi limitata ad una acritica conferma delle valutazioni del giudice di prime cure.

La censura è infondata.

Il ricorrente, cittadino del Bangladesh di religione musulmana, aveva riferito di aver intrattenuto una relazione sentimentale con una ragazza di religione (OMISSIS) dal 2009 al 2013; i genitori della fanciulla, scoperta la relazione, la avevano promessa in moglie ad un uomo della loro religione;

pochi giorni dopo le nozze forzate con quest’uomo, la ragazza di era suicidata; i suoi familiari della giovane avevano accusato il ricorrente di essere il responsabile della morte della congiunta ed avevano convocato il padre del M. presso la loro abitazione; il genitore del richiedente era stato trovato morto dopo tale incontro e la madre aveva denunciato il fatto alla polizia senza ottenere alcun esito concreto; il richiedente, quindi, aveva deciso di fuggire temendo ulteriori ritorsioni.

La storia è stata ritenuta non credibile dal Tribunale sulla base del fatto che i matrimoni misti non sono proibiti in Bangladesh e che la minoranza perseguitata è quella (OMISSIS).

La Corte bresciana, dopo aver ritenuto condivisibile la decisione del giudice di primo grado (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata) ha aggiunto una ulteriore ratio a sostegno del rigetto della domanda, evidenziando che “Nel caso di specie, anche a voler dare un minimo di credito alla narrazione, siamo di fronte ad una vicenda a sfondo marcatamente privato e familiare, circoscritta dal punto di vista temporale come risalente al 2009-2013, tanto da far ritenere, con ogni probabilità, non più attuale l’asserito pericolo” (cfr. pag. 6 della decisione di seconde cure). Non si configura, quindi, alcun profilo di violazione dell’art. 132 c.p.c., avendo il giudice di appello dato atto, nella sentenza, delle motivazioni poste a base della decisione adottata, da un lato richiamando gli argomenti già indicati dal giudice di prime cure e dando atto del motivo per cui li aveva ritenuti coerenti, e dall’altro lato aggiungendo una ulteriore ratio a sostegno del rigetto del gravame proposto dal M..

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la Corte lombarda avrebbe omesso di svolgere indagini in relazione ai contrasti inter-religiosi esistenti in Bangladesh tra musulmani ed (OMISSIS).

La censura è inammissibile.

Come già evidenziato in relazione al primo motivo di doglianza, la Corte territoriale ha richiamato la motivazione del giudice di prime cure, affermando che “… l’accusa di omicidio a suo carico, sporta da parte di una famiglia (OMISSIS) (minoranza discriminata in Bangladesh) per quanto ricca e potente non pare sufficiente a ritenere credibile una persecuzione da parte della polizia, trattandosi di una ipotesi di suicidio e non essendo comunque vietati i matrimoni misti” (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata).

Il P.G., nella sua requisitoria, evidenzia che la vicenda non si risolve in una questione meramente privata, ma presenta aspetti che si collegano alle tradizioni e alle consuetudini locali. Queste ultime possono avere una tale cogenza da risolversi, nei fatti, in una illecita limitazione dei diritti fondamentali dell’individuo, e sotto questo profilo il giudice di merito, nell’esercizio del suo dovere di cooperazione istruttoria d’ufficio, avrebbe dovuto non limitarsi alla semplice verifica dell’esistenza, o meno, di un divieto dei matrimoni misti, ma apprezzare la sussistenza, in concreto, di un contesto sociale in grado di imporre, in via di fatto, sanzioni afflittive a carico di coloro che scelgono di convenire ad una unione mista.

L’osservazione della Procura è corretta in linea di principio, poichè la mera circostanza che la legge non impedisca le unioni tra appartenenti a confessioni religiose diverse non dimostra che dette unioni siano accettate dalla società, nè impedisce che si possano configurare, a livello locale, contesti di opposizione, ove non addirittura di aperta avversione, alle predette unioni.

La verifica, pertanto, avrebbe effettivamente dovuto essere svolta dal giudice di merito in modo più approfondito, apprezzando in particolare la presenza di corpi sociali in grado di opporsi alla legge e la loro capacità di imporre, in via di fatto, la loro volontà. Sotto questo profilo, appare corretto affermare che, in linea di principio, una vicenda personale incentrata su matrimonio forzato, ovvero sull’opposizione ad un matrimonio tra appartenenti a diverse religiose, non si risolve in una vicenda privata, ma attinge in modo diretto i diritti inalienabili della persona umana.

Tuttavia, nel caso concreto, il motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità, poichè il ricorrente non contrappone alla superficiale valutazione della Corte di merito alcun elemento fattuale o alcuna informazione tratta da una fonte internazionale a sostegno della dedotta esistenza di un contesto sociale in grado di imporre, di fatto, il divieto delle unioni matrimoniali tra appartenenti a diverse religioni. Sotto questo profilo, è rilevante il fatto – valorizzato dalla Corte di Appello – che la famiglia della ragazza appartenga alla minoranza (OMISSIS), perseguitata in Bangladesh. Questa specifica circostanza, che avrebbe dovuto essere attinta dalla censura, non viene invece in alcun modo affrontata dal ricorrente, che quindi si limita ad una generica prospettazione di una tesi alternativa rispetto a quella fatta propria dal giudice di merito. Il motivo, dunque, si risolve nella inammissibile richiesta di un riesame delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura e ai fini del giudizio in Cassazione (Cass. Sez. U., Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790).

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto che la storia si risolvesse nella deduzione di una vicenda esclusivamente privata e familiare.

Anche questa censura è inammissibile.

Il ricorrente si limita a dedurre, in modo peraltro generico, la rilevanza di fenomeni di persecuzione posti in essere da enti e persone non direttamente promananti dall’autorità statale, ma non deduce alcunchè di specifico in relazione alla sua storia personale. La semplice allegazione di aver “… ben esposto di essere vittima di comportamenti violenti da parte di gruppi che attuano condotte criminali a fronte dei quali l’apparato di potere non intende reagire, o comunque reagire adeguatamente”, contenuta a pag. 9 del ricorso non è sufficiente ad integrare il necessario livello di specificità che deve assistere la doglianza. Sotto questo profilo il ricorrente non si confronta adeguatamente con la motivazione del giudice di merito, posto che la Corte lombarda aveva ritenuto scarsamente credibile che una famiglia appartenente alla minoranza (OMISSIS), per quanto ricca e potente, potesse avere una influenza tanto forte da condizionare l’operato delle locali forze di polizia. Questa motivazione avrebbe dovuto essere attinta dal ricorrente mediante l’allegazione di fonti internazionali indicanti l’esistenza, in Bangladesh, di un contesto talmente disarticolato da far ipotizzare che le singole famiglie abbiano, di fatto, il potere di amministrare giustizia o di imporre comunque la loro forza a livello locale; in difetto di simile allegazione, la mera affermazione del fatto che, in linea teorica, la violenza possa promanare anche da enti e strutture non integrate nel potere statale non appare rilevante, posto che il sindacato di credibilità e rilevanza della storia personale del richiedente va condotto in concreto, e non in astratto. Sotto questo profilo, dunque, la censura non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata.

Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la Corte lombarda avrebbe erroneamente denegato il riconoscimento della protezione sussidiaria. In particolare, il giudice di merito non avrebbe fatto cenno, nella decisione impugnata, al fatto che il M. proviene da (OMISSIS), località posta all’estremo oriente del Bangladesh, al confine con l’India, e quindi in una zona politicamente turbolenta.

La censura è inammissibile.

Il giudice di merito ha infatti esaminato il contesto interno del Bangladesh, avendo cura di citare le fonti informative consultate – in particolare, Amnesty International Report 2017/2018 e Refworld Country Report 2018/2019 – e le specifiche notizie da esse tratte (cfr. pag. 8 della sentenza). Il ricorrente non contesta specificamente tali fonti, nè indica alcuna diversa C.O.I., più specifica o più aggiornata di quelle richiamate dalla sentenza impugnata, a sostegno della dedotta condizione di pericolo esistente nella zona del Bangladesh a confine con l’India. Sul punto, va ribadito il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui “In tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla S.C. l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26728 del 21/10/2019, Rv. 655559). Ove manchi tale specifica allegazione, è precluso a questa Corte procedere ad una revisione della valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice del merito. Solo laddove nel motivo di censura vengano evidenziati precisi riscontri idonei ad evidenziare che le informazioni sulla cui base il predetto giudice ha deciso siano state effettivamente superate da altre e più aggiornate fonti qualificate, infatti, potrebbe ritenersi violato il cd. dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice del merito, nella misura in cui venga cioè dimostrato che quest’ultimo abbia deciso sulla scorta di notizie ed informazioni tratte da fonti non più attuali. In caso contrario, la semplice e generica allegazione dell’esistenza di un quadro generale del Paese di origine del richiedente la protezione differente da quello ricostruito dal giudice di merito si risolve nell’implicita richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie e nella prospettazione di una diversa soluzione argomentativa, entrambe precluse in questa sede.

In definitiva, va data continuità al principio secondo cui “In tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate” (v. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4037 del 18/02/2020, Rv. 657062).

Con il quinto ed ultimo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2005, art. 32 (recte, 2008) e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la Corte di Brescia avrebbe erroneamente denegato anche il riconoscimento della protezione umanitaria, senza apprezzare da un lato la situazione esistente in Bangladesh e dall’altro lato l’integrazione conseguita dal M. in Italia.

La censura è inammissibile.

Il ricorrente deduce, a pag. 10 del ricorso, di aver prodotto in appello “… documentazione attestante l’attività lavorativa svolta come montatore orefice nel noto tessuto produttivo aretino” ma non precisa nè di quali documenti si tratti, nè il preciso momento del giudizio di merito in cui questi ultimi sarebbero stati depositati. In assenza di questa specificazione, che era onere del ricorrente fornire, l’unico elemento rilevante rimane quello della permanenza in Italia per quattro anni, che tuttavia non è di per sè decisivo ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria.

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Nulla per le spese, in difetto di svolgimento di notificazione di controricorso da parte del Ministero intimato nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 23 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2020

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