Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28712 del 09/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 09/11/2018, (ud. 21/06/2018, dep. 09/11/2018), n.28712

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29964/2011 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

CO.R.E.S. s.coop. regionale per l’edilizia sociale a r.l., in persona

del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Toscana n. 106/18/10, depositata il 25 ottobre 2010;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 giugno

2018 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con sentenza n. 106/18/10 del 25/10/2010 la CTR della Toscana accoglieva l’appello proposto dalla CO.R.E.S. s.coop. regionale per l’edilizia sociale a r.l. (d’ora in poi solo Cores) avverso la sentenza n. 31/19/09 della CTP di Firenze, che aveva rigettato il ricorso della società contribuente avverso la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, concernente IVA, IRES, IRAP e ritenute alla fonte relative all’anno d’imposta 2004;

1.1. come si evince dalla sentenza della CTR: a) la CTP rigettava il ricorso proposto dalla società contribuente, fondato su eccezioni inerenti al mancato invio della comunicazione di irregolarità, al difetto di motivazione della cartella di pagamento, all’addebito di un imponibile IVA errato e all’indebita imputazione di interessi anatocistici; b) la Cores appellava la sentenza della CTP riproponendo le medesime doglianze;

1.2. su queste premesse, la CTR motivava l’accoglimento dell’appello evidenziando che: a) il mancato invio della comunicazione di irregolarità o la mancata conoscenza della stessa “vizia il procedimento di formazione del ruolo inficiando di nullità l’intero procedimento di riscossione e di conseguenza la cartella di pagamento comunque emessa”; b) il contenuto della cartella di pagamento non permetteva “di comprendere gli addebiti riportati la qualcosa induce ad affermare una carenza di motivazione della stessa”;

2. l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con tempestivo ricorso per cassazione, affidato a due motivi;

3. la Cores non si costituiva in giudizio e restava, pertanto, intimata.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25 e della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando che, trattandosi di una cartella di pagamento emessa per il mancato o tardivo pagamento delle imposte indicate in dichiarazione dalla stessa società contribuente, l’onere di motivazione può considerarsi assolto mediante il mero rinvio alla dichiarazione medesima;

2. il motivo è fondato;

2.1. secondo il consolidato orientamento della S.C., “in tema di riscossione delle imposte sul reddito, la cartella di pagamento, nell’ipotesi di liquidazione dell’imposta ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, costituisce l’atto con il quale il contribuente viene a conoscenza per la prima volta della pretesa fiscale e come tale deve essere motivata; tuttavia, nel caso di mera liquidazione dell’imposta sulla base dei dati forniti dal contribuente medesimo nella propria dichiarazione, nonchè qualora vengano richiesti interessi e sovrattasse per ritardato od omesso pagamento, il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l’effetto che l’onere di motivazione può considerarsi assolto dall’Ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima” (così Cass. n. 14236 del 07/06/2017; conf. Cass. n. 21804 del 20/09/2017; Cass. n. 11612 del 11/05/2017; Cass. n. 15564 del 27/07/2016; Cass. n. 25329 del 28/11/2014; Cass. n. 26671 del 18/12/2009;

2.2. la CTR, richiedendo l’obbligo di motivazione per una cartella di pagamento emessa, a seguito di controllo cd. formale o automatizzato, in ragione dell’omesso o tardivo pagamento di imposte risultanti dalla stessa dichiarazione presentata dal contribuente, non si è attenuta al sopra menzionato principio di diritto;

3. con il secondo motivo di ricorso si contesta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bisD.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis e della L. n. 212 del 2000, art. 6 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziandosi che l’emissione di una cartella di pagamento a seguito di controllo formale presuppone l’invio della comunicazione di irregolarità solo quando emerge un risultato diverso da quello indicato nella dichiarazione, sicchè la comunicazione non deve essere inviata in caso di iscrizione a ruolo conseguente ad omessi o tardivi versamenti;

4. il motivo è fondato;

4.1. secondo la giurisprudenza di questa Corte, “in tema di riscossione delle imposte, in caso di liquidazione in esito a controllo di dichiarazioni secondo procedure automatizzate, occorre l’instaurazione del contraddittorio prima dell’iscrizione a ruolo soltanto quando emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione” (Cass. n. 15740 del 28/07/2016; si veda anche Cass. n. 27716 del 21/11/2017; Cass. n. 9450 del 18/04/2018);

con specifico riferimento ad un’ipotesi similare a quella per cui è causa, è stato precisato che “in materia di riscossione, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, l’invio al contribuente della comunicazione di irregolarità, al fine di evitare la reiterazione di errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, è dovuto solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero un’imposta o una maggiore imposta e, comunque, la sua omissione determina una mera irregolarità e non preclude, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione, mentre tale adempimento non è prescritto in caso di omessi o tardivi versamenti” (Cass. n. 13759 del 06/07/2016);

4.2. la CTR non ha fatto corretta applicazione dei sopra menzionati principi di diritto: posto, infatti, che la cartella è stata emessa in relazione ad omessi o tardivi versamenti delle imposte dichiarate dalla società contribuente, la previa comunicazione di irregolarità non doveva essere necessariamente inviata dall’Amministrazione finanziaria;

5. in conclusione il ricorso va accolto e, non essendosi il giudice d’appello pronunciato sulle ulteriori censure proposte dalla società ricorrente, evidentemente ritenute assorbite, la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla CTR della Toscana, in diversa composizione, per nuovo esame e perchè provveda anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2018

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