Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28711 del 30/12/2013
Civile Sent. Sez. 2 Num. 28711 Anno 2013
Presidente: BURSESE GAETANO ANTONIO
Relatore: PROTO CESARE ANTONIO
SENTENZA
sul ricorso 1561-2008 proposto da:
BRUNELLI PELLI MASSIMO, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 2, presso lo studio
dell’avvocato DI GIROLAMO ALFREDO, rappresentato e
difeso dall’avvocato MILANI MARCO;
– ricorrente contro
2013
r 2345
CHIOSTRINI
SANDRO CHSSDR6OL28D612A,
elettivamente
domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18,
presso lo studio dell’avvocato GREZ GIAN MARCO,
rappresentato e difeso dagli avvocati IARIA DOMENICO,
Data pubblicazione: 30/12/2013
MONTINI MAURO;
– controricorrente
–
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di FIRENZE,
depositata il 02/08/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
ANTONIO PROTO;
udito l’Avvocato DI GIROLAMO Alfredo, con delega
depositata in udienza dell’Avvocato MILANI Marco,
difensore del ricorrente che si riportato agli scritti
e ne ha chiesto accoglimento;
udito
l’Avvocato CRISCUOLI Michele con delega
dell’Avvocato IARIA Domenico, difensore del resistente
che si riportata agli scritti e ne ha chiesto
l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
udienza del 07/11/2013 dal Consigliere Dott. CESARE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’ing. Sandro Chiostrini era nominato CTU con
l’incarico di accertare e quantificare i compensi
spettanti all’attore per l’attività svolta nel
procedimento promosso dal geometra Brunelli Pelli
pagamento del compenso per attività professionali
da lui espletate.
Dopo l’espletamento dell’incarico il G.I. liquidava
al CTU la somma d euro 4.500,00 per onorario oltre
spese con pagamento a carico solidale delle parti.
Il Brunelli proponeva opposizione avverso il
decreto di liquidazione del compenso al CTU
deducendo l’erronea applicazione della tabella
degli onorari spettanti ai consulenti perchè era
stato applicato l’art. 11 (in materia di
costruzioni) del DM 30/5/2002 invece dell’art. 12
(in materia di misura e contabilità dei lavori);
l’opponente lamentava inoltre la liquidazione di
compensi plurimi nonostante l’unicità dell’incarico
e l’applicazione della tariffa nella percentuale
massima.
Il giudice adito rigettava l’opposizione rilevando
che l’attività espletata aveva richiesto non solo
3
nei confronti di Roberto Bonini per ottenere il
il controllo della corrispondenza alla tariffa
professionale, ma anche la verifica del valore
dell’opera e che il CTU aveva dovuto svolgere
valutazioni distinte in relazione ai diversi tipi
di attività, raggruppando, poi, le notule per
Massimo Brunelli Pelli ha proposto ricorso affidato
a due motivi.
Sandro Chiostrini ha resistito con controricorso e
ha depositato memoria.
Motivi della decisione
L’opposizione di cui trattasi è stata proposta
prima dell’entrata in vigore del d.Lgs. n. 220 del
2011 (pubblicato nella Gazz. Uff. 21 settembre
2011, n. 220.)
L’ art.
170,
applicabile
comma
ratione
l
del
temporis,
D.P.R.
115/2002,
prevedeva
che
“avverso 11 decreto di pagamento emesso a favore
dell’ausiliario del magistrato, del custode e delle
imprese private cui è affidato l’incarico di
demolizione e riduzione in pristino, il
beneficiario e le parti processuali, compreso il
pubblico ministero, possono proporre opposizione,
gruppi omogenei di attività svolte.
entro venti giorni dall’avvenuta comunicazione, al
presidente dell’ufficio giudiziario competente”.
Con tale previsione, il legislatore ha configurato
un procedimento del quale i soggetti ivi menzionati
e, per quanto rileva nel caso di specie, le parti
alla quale si riferisce il decreto di liquidazione
oggetto di opposizione, sono litisconsorti
necessari.
Il ricorso introduttivo dell’opposizione alla
liquidazione e il decreto di comparizione non
risultano notificati ad una delle parti del
processo nel quale è stata svolta la prestazione,
ossia al convenuto Roberto Bonini.
L’omessa notifica del ricorso e del decreto di
comparizione delle parti – disposta della L. 13
giugno 1942, n. 794, ex art. 29, cui rinvia il
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170 – ad uno
dei soggetti obbligati al pagamento, ove manchi la
partecipazione di costui al procedimento, determina
non l’inammissibilità del ricorso (dato che il suo
deposito realizza la
editio actionis
necessaria
all’incardinamento della seconda fase processuale),
ma la nullità del successivo procedimento e della
del processo nel quale viene svolta la prestazione
relativa decisione, in ragione della mancanza di
integrità del contraddittorio, con conseguente
cassazione della decisione stessa e rinvio della
v
causa al giudice a quo” (Cass. 23192/2012, Cass. n.
24786 del 2010;
e, in precedenza, Cass. n. 7528
Il Tribunale di Firenze non si è attenuto a tale
principio.
L’ordinanza impugnata va pertanto cassata con
rinvio al Tribunale di Firenze, in persona di
diverso magistrato, perché proceda a nuovo esame
..
della
opposizione
previa
integrazione
del
e contraddittorio nei confronti delle altre parti del
giudizio nel quale è stato svolto l’incarico
conferito al C.T.U..
Le spese di questo giudizio di cassazione devono
essere compensate tra le parti ravvisandosi i
giusti motivi nel fatto che il difetto di integrità
del contraddittorio, per il quale si è resa
necessaria questa pronuncia, non è stato rilevato
né dal giudice né dalle parti, neppure in questo
«M
giudizio di legittimità.
P.Q.M.
del 2006, Cass. n. 645 del 2000).
La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara la
nullità del procedimento e della relativa decisione
e rinvia la causa ad altro giudice del Tribunale di
Firenze.
Compensa le spese di questo giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 7/11/2013.