Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28710 del 27/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28710 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 5336-2012 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e rappresentante
legale pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA
FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati
GIUSEPPINA GIANNICO, LUIGI CALIULO, ANTONELLA
PATTERI, SERGIO PREDEN, giusta procura speciale in calce al
ricorso;
– ricorrente contro

PERRONE IVANA;
– intimata –

Data pubblicazione: 27/12/2013

avverso la sentenza n. 808/2011 della CORTE D’APPELLO di
TORINO del 28.6.2011, depositata il 23/08/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERNANDES;
udito per il ricorrente l’Avvocato Sergio Preden che si riporta agli

è presente il P.G. in persona del Dott. GIANFRANCO SERVELLO.

Ric. 2012 n. 05336 sez. ML – ud. 14-11-2013
-2-

scritti;

FATTO E DIRITTO
La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 14
novembre 2013, ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente
relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:
“Con sentenza del 23 agosto 2011 la Corte d’appello di Torino,

rivalutare, con l’applicazione del coefficiente 1,25, vari periodi lavorativi di
Perrone Ivana per essere stata esposta a rischio chimico da cloro, nitro e
ammine nello stabilimento dell’ex Acna di Cengio. La Corte adita
disattendeva la tesi dell’Inps per cui detta rivalutazione, prevista dall’art. 3
comma 133 legge 350/2003, competerebbe solo ai dipendenti dell’Acna e
non già ai non dipendenti che pure in detto stabilimento avevano lavorato.
Per la cassazione di tale decisione propone ricorso l’INPS affidato ad un
unico motivo che, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 3
comma 133 della legge 24 dicembre 2003 n. 350, ripropone la tesi disattesa
dalla sentenza impugnata.
La Perrone è rimasta intimata.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Questa Corte ha in varie decisioni avuto modo di chiarire (Cass.
ordinanze nn. 18236 del 2013, 16594 del 2013, 10772 del 2012, 10773 del
2012) che la disposizione di cui all’art. 3 comma 133 legge 350/2003
secondo cui” I benefici previdenziali di cui all’art. 13 comma 8 della legge
27 marzo 1992 n. 257, e successive modificazioni, sono estesi anche ai
lavoratori esposti al rischio chimico da cloro, nitro e ammine, dello
stabilimento ex Acna di Cengio, indipendentemente dagli anni di
esposizione, a decorrere dal 2004″ fa testualmente riferimento ai
“lavoratori” non già ai “dipendenti” e non già alla società Acna, ma allo
“stabilimento” il che induce a ritenere che il beneficio della rivalutazione

riformando in parte la statuizione di primo grado, condannava l’Inps a

contributiva riguardi tutti coloro che in quello “stabilimento”,
“lavoravano”.
E’ stato osservato, altresì, che se è vero che la ratio della norma era quella
di salvaguardare i lavoratori dal rischio morbigeno indotto dall’esposizione
ai suddetti agenti chimici, non vi sarebbe ragione per escludere coloro che

comandati, soprattutto considerando che il rischio di esposizione è stato
ritenuto dal legislatore particolarmente grave, dal momento che il
beneficio non è stato sottoposto né alla ricorrenza di un periodo minimo,
né di una soglia di esposizione, come invece è stato prescritto per il
beneficio concernente l’amianto.
Inoltre, vale a circoscrivere la platea dei beneficiari la ricorrenza, all’interno
dello stabilimento, del rischio di esposizione agli agenti chimici indicati,
con conseguente obbligo di allegazione e prova, da parte dell’interessato,
oltre dei periodi di esposizione, anche delle lavorazioni a cui era addetto,
così consentendo la necessaria verifica in sede giudiziale.
Ed ancora, se la ratio della disposizione era quella di sopperire alle esigenze
occupazionali conseguenti alla asserita ristrutturazione dell’Acna, le stesse
esigenze non potevano che ricorrere anche nei confronti delle ditte
appaltatrici esterne e dei dipendenti di queste, con conseguente necessità
di accelerare, anche nei confronti di questi ultimi, la maturazione dei
requisiti utili al pensionamento.
Per tutto quanto sopra considerato, si propone il rigetto del
ricorso con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., n. 5.”
Il Collegio condivide il contenuto della relazione ritenendo, quindi, il
ricorso infondato e da rigettare.
Nulla per le spese del presente giudizio essendo il Perrone rimasto
intimato.

P.Q.M.

2

nello stabilimento lavoravano, ancorché dipendenti da ditte esterne, colà

La Corte rigetta il ricorso, nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2013

Il Presidente

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