Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28710 del 23/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 23/12/2011, (ud. 30/11/2011, dep. 23/12/2011), n.28710

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.M., B.O., B.I., N.R.,

BR.MA., in proprio e n.q. di eredi B.E., tutti

domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE

SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato RICCARDI

VINCENZO, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI NAPOLI, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. CATALANI 26, presso lo

studio dell’avvocato D’ANNIBALE ENRICO, rappresentato e difeso dagli

avvocati BARONE EDOARDO, TARALLO GIUSEPPE, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

I.N.P.D.A.P. – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI

DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA

N. 29, presso L’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARINUZZI DARIO, giusta procura speciale

notarile in atti;

– resistente con procura –

avverso la sentenza n. 7155/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 27/12/2005 R.G.N. 2287/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/11/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;

udito l’Avvocato MARINUZZI DARIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 21.10.02 il Tribunale di Napoli rigettava la domanda proposta da N.R. e da B.M., O., I. e Br.Ma. (tutti eredi di B.E., deceduto l'(OMISSIS)) intesa ad ottenere la condanna dell’INPDAP al pagamento delle differenze dovute sull’indennità premio di servizio (IPS) spettante al loro dante causa per ulteriori 18 anni di servizio (dal 1974 al 1992) alle dipendenze del Comune di Napoli (oltre a rivalutazione ed interessi) e ciò sul presupposto dell’illegittimità della sua destituzione dal servizio avvenuta senza un regolare procedimento disciplinare, all’esito del periodo di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione (il B. aveva riportato condanna penale con interdizione perpetua dai pubblici uffici).

Tale sentenza (emessa anche in contraddittorio con il Comune di Napoli, chiamato in garanzia dall’INPDAP) era confermata, per quanto concerne il rigetto dell’istanza di riliquidazione della IPS, dalla Corte d’Appello di Napoli con sentenza 15.11.-27.12.05.

Statuivano i giudici del merito che correttamente l’INPDAP aveva liquidato l’IPS spettante al B. in ragione dei soli 4 anni di contributi utili accreditatigli dal Comune di Napoli e che era inammissibile perchè nuova la domanda avanzata solo in appello nei confronti di detta amministrazione per i contributi non versati all’INPDAP (per il periodo oggetto di domanda, durante il quale il dipendente era rimasto sospeso dal servizio).

Per la cassazione di tale sentenza ricorrono i predetti eredi del B. affidandosi a due motivi, poi ulteriormente illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c..

Resiste con controricorso il Comune di Napoli.

L’intimato INPDAP ha depositato procura e ha discusso la causa in udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1- Con il primo motivo si deduce violazione della L. 7 febbraio 1990, n. 19 in forza della quale il pubblico dipendente non può essere destituito dal servizio senza previo procedimento disciplinare.

Il motivo è inammissibile.

Invero, a prescindere dalla legittimità o meno della destituzione dal servizio a suo tempo disposta nei confronti del dante causa degli odierni ricorrenti, la doglianza come sopra formulata non affronta l’insuperabile rilievo che in nessun caso l’INPDAP avrebbe mai potuto liquidare l’IPS in ragione di contributi non versatigli (a torto o a ragione) dal Comune di Napoli e ciò perchè la disciplina dell’indennità premio di fine servizio è ispirata al principio della corrispondenza tra contributi versati e premio corrisposto; ne consegue che l’Istituto erogatore può corrispondere prestazioni solo nei limiti di quanto ricevuto dai soggetti obbligati, non operando il principio dell’automatismo proprio delle pensioni ordinarie a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.

In breve, l’indennità premio di fine servizio va commisurata agli anni di servizio effettivo per cui risultino in concreto versati i contributi (cfr., con specifico riferimento all’IPS, Cass. 4.5.99 n. 4444, Cass. 5.6.86 n. 3773; Cass. 13.6.86 n. 3954; cfr. altresì, in generale, Cass. S.U. n. 3673/93 e Cass. S.U. 1.3.88 n. 2161).

Pacifico essendo inter partes che il Comune di Napoli ha versato all’INPDAP solo i contributi per i 4 anni di servizio effettivo, per il restante periodo invocato in ricorso non è ravvisabile responsabilità alcuna da parte dell’Istituto.

La dichiarata inammissibilità della domanda proposta solo in appello nei confronti del Comune di Napoli – statuizione emessa dalla Corte territoriale e, si noti, non impugnata dagli odierni ricorrenti – assorbe ogni altra difesa svolta (anche nella memoria depositata ex art. 378 c.p.c. dagli odierni ricorrenti) e, segnatamente, qualunque discorso in tema di legittimità o meno della destituzione del B. senza previo procedimento disciplinare e/o di estensione o meno dell’originaria domanda anche nei confronti della predetta amministrazione comunale.

2- Le considerazioni che precedono si allargano altresì al secondo motivo di censura, con cui i ricorrenti lamentano vizio di motivazione nella parte in cui l’impugnata sentenza, così come aveva fatto il CTU officiato in prime cure, non ha tenuto conto della Delib. 2 dicembre 1993, n. 1377 del Commissario Straordinario nominato per il Comune di Napoli, delibera – per altro – prodotta solo unitamente al ricorso per cassazione e, quindi, in violazione dell’art. 372 c.p.c., comma 1.

3- In conclusione, il ricorso è da dichiararsi inammissibile.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate a favore del Comune di Napoli in Euro 30,00 per esborsi e in Euro 2.000,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, nonchè – a favore dell’INPDAP – in Euro 500,00.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2011

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