Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28710 del 09/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 09/11/2018, (ud. 21/06/2018, dep. 09/11/2018), n.28710

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27056/2011 R.G. proposto da:

T.E., elettivamente domiciliata in Roma, viale Parioli

n. 43, presso lo studio dell’avv. Francesco d’Ayala Valva, che la

rappresenta e difende gusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 100/65/11, depositata il 19 maggio 2011;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 giugno

2018 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con sentenza n. 100/65/11 del 19/05/2011 la CTR della Lombardia respingeva l’appello proposto da T.E. avverso la sentenza n. 21/12/09 della CTP di Brescia, che aveva accolto parzialmente il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento a fini IRPEF, IRAP e IVA, relativo all’anno d’imposta 2001;

1.1. come si evince dalla sentenza della CTR: a) l’avviso di accertamento era stato emesso a seguito di indagini bancarie espletate su conti riconducibili alla sig.a T. ed in ordine alle quali quest’ultima non aveva restituito il questionario inviatole dall’Amministrazione finanziaria; b) la CTP di Brescia accoglieva parzialmente il ricorso della contribuente, riducendo l’importo dei versamenti e dei prelevamenti in conto corrente non giustificati da quest’ultima ai fini della determinazione dei ricavi; c) avverso la sentenza della CTP la T. proponeva appello;

1.2. su queste premesse, la CTR motivava il rigetto dell’appello evidenziando che: a) la prova che le presunzioni dell’Erario sono infondate spettava alla contribuente, prova che, a fronte del rispetto delle procedure di indagine e di accertamento, non era stata fornita con adeguata documentazione; b) spettava ugualmente alla contribuente la prova della “effettività dei costi ai fini della loro deducibilità dai ricavi accertati dalla AF”, prova in ipotesi non fornita; c) la sig.a T. svolgeva attività d’impresa in contabilità semplificata e i giudici di primo grado avevano tenuto conto della documentazione dalla stessa depositata ai fini di una consistente riduzione della pretesa, sicchè non si riteneva che la CTP avesse “mancato le giuste motivazioni”, procedendo nel migliore dei modi nella valutazione della predetta documentazione; d) andavano pertanto riconosciute le ragioni dell’Ufficio, la correttezza delle procedure adottate e la giustezza della decisione presa dalla CTP;

2. T.E. impugnava la sentenza della CTR con tempestivo ricorso per cassazione, affidato a otto motivi;

3. l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo di ricorso la T. deduce omessa pronuncia su un fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, evidenziando che la CTR non si è pronunciata sull’eccezione relativa al difetto di motivazione dell’atto impugnato, non indicando quest’ultimo la natura effettiva dell’accertamento ed i motivi per i quali si è deciso di avviare una verifica di tipo presuntivo nei confronti della contribuente;

2. con il secondo motivo di ricorso si deduce omessa pronuncia su un fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, evidenziandosi la mancata pronuncia sull’eccezione relativa al difetto di motivazione dell’atto impugnato, non essendo corretto ritenere che, a fronte di un regime di contabilità semplificata, la ricorrente debba fornire una giustificazione analitica dei singoli movimenti in entrata e in uscita dal conto corrente;

3. con il terzo motivo di ricorso si lamenta omessa pronuncia su un fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, evidenziandosi la mancata pronuncia sulla eccezione relativa alla violazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10 avendo l’Ufficio disatteso senza giustificazione la richiesta di rinvio a seguito di invito a comparire ed ha rifiutato, in sede di accertamento per adesione, l’esibizione della documentazione su cui è fondato l’accertamento, in violazione del principio di collaborazione e buona fede nei rapporti con il contribuente;

4. con il quarto motivo si contesta omessa pronuncia su un fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, evidenziandosi che la contribuente ha denunciato l’erronea applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51 in quanto il particolare regime di contabilità semplificata non avrebbe consentito la giustificazione analitica di tutti i prelevamenti e versamenti e, tuttavia, la sig.a T. ha depositato quanto necessario;

5. con il sesto motivo di ricorso si deduce omessa pronuncia su un fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, evidenziandosi che la CTR non si è pronunciata sull’eccezione di mancato adeguamento dell’Ufficio alle prescrizioni della circolare 32/E del 19 ottobre 2006;

6. con l’ottavo motivo di ricorso la T. contesta omessa pronuncia su un fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, evidenziando la mancata pronuncia della CTR sulla istanza istruttoria di esercizio, da parte della Commissione, dei suoi poteri di accesso e richiesta di dati e informazioni;

7. i superiori motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto riguardano pretesi vizi di omessa pronuncia; i rilievi sono comunque inammissibili e/o infondati;

7.1. secondo la giurisprudenza di questa Corte: “il vizio d’omessa pronuncia, configurabile allorchè manchi completamente il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto, deve essere escluso, pur in assenza di una specifica argomentazione, in relazione ad una questione implicitamente o esplicitamente assorbita in altre statuizioni della sentenza” (così Cass. n. 1360 del 26/01/2016; conf. Cass. n. 29191 del 06/12/2017; Cass. n. 452 del 14/01/2015; Cass. n. 16254 del 25/09/2012; Cass. n. 15882 del 17/07/2007; Cass. n. 5351 del 08/03/2007; Cass. n. 11756 del 19/05/2006);

inoltre, “il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., rilevante ai fini di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 stesso codice, si configura esclusivamente con riferimento a domande attinenti al merito e non anche in relazione ad istanze istruttorie per le quali l’omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione” (così Cass. n. 13716 del 05/07/2016; conf. Cass. n. 24830 del 20/10/2017; Cass. n. 6715 del 18/03/2013; Cass. n. 3357 del 11/02/2009; Cass. n. 7074 del 28/03/2006; Cass. S.U. n. 15982 del 18/12/2001);

7.2. nel caso di specie, la CTR ha dato espressamente atto delle doglianze della ricorrente nell’ambito della sentenza impugnata (cfr. pag. 1), rigettandole esplicitamente o implicitamente, sicchè ove la ricorrente si dolga della circostanza che la motivazione non sia perspicua in quanto omessa, insufficiente o contraddittoria, avrebbe dovuto dedurre uno specifico vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

7.3. ed invero, la doglianza relativa al difetto di motivazione dell’avviso di accertamento (primo motivo) è stata espressamente rigettata con motivazione per relationem alle difese dell’Agenzia delle entrate (il Collegio “si pronuncia col convincimento delle ragioni dell’appellato Ufficio”, pag. 3 della sentenza), riportate specificamente a pag. 2 (l’atto emesso dall’Ufficio “è pienamente legittimo, in quanto esso, in ossequio al disposto del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42reca l’indicazione dell’imponibile accertato, delle imposte liquidate, al lordo e al netto delle detrazioni, delle ritenute d’acconto e dei crediti d’imposta. L’avviso risulta essere adeguatamente motivato in quanto richiama l’atto ad esso presupposto, il questionario inviato alla parte e mai restituito il quale è stato portato a conoscenza della ricorrente… e per tanto dalla stessa conosciuto”);

7.4. le doglianze relative alla mancata considerazione degli effetti, anche a fini probatori, che importa il regime di contabilità semplificata della contribuente a fronte di indagini bancarie (motivi secondo e quarto), nonchè relative alla necessità che l’Ufficio non avrebbe dovuto valutare troppo rigidamente le prove offerte (sesto motivo), hanno trovato risposta nel riferimento, per relationem, alla motivazione della CTP, che ha ritenuto che l’operare in contabilità semplificata non assolva la contribuente “dal dover produrre documentazione delle operazioni bancarie compiute” (sentenza impugnata, pag. 2), evidenziando, altresì, che la T. ha giustificato solo in parte prelievi e versamenti;

7.5. i rilievi posti in relazione a presunti vizi procedurali (terzo motivo) vengono superati dalla CTR con l’affermazione che la procedura fiscale è stata corretta (pag. 3 della sentenza), così implicitamente ritenendosi insussistente la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 10;

7.6. infine, l’ottavo motivo pone una questione di omessa pronuncia su di un’istanza istruttoria ed è pertanto inammissibile, scontrandosi con il secondo principio di diritto enunciato al p. 7.1.;

8. con il quinto motivo di ricorso la T. deduce omessa e insufficiente motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, su un fatto controverso e decisivo per la controversia, consistente nella correttezza o meno dell’operato dell’Amministrazione finanziaria;

8.1. in particolare si evidenzia che: a) il regime contabile adottato dalla contribuente (contabilità semplificata) avrebbe dovuto imporre una diversa interpretazione delle norme sugli accertamenti bancari, sia alla luce dell’impossibilità, stante la mancanza del libro giornale, di giustificare analiticamente tutti i movimenti in entrata e in uscita, sia in ragione della peculiare attività svolta dalla ricorrente (prestazioni di servizi contabili); b), in ogni caso, la contribuente avrebbe comunque indicato tutti i beneficiari dei prelevamenti e documentato i versamenti;

9. il motivo è inammissibile;

9.1. sotto il profilo sub a), la ricorrente, censurando il difetto di interpretazione delle norme sugli accertamenti bancari, denuncia in realtà un vizio di violazione di legge, che avrebbe dovuto essere dedotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

9.2. sotto il profilo sub b), a fronte della chiara affermazione della CTR per cui i prelevamenti e i versamenti sono stati giustificati solo in parte dalla contribuente, quest’ultima non trascrive o allega, nemmeno a campione, la documentazione giustificativa prodotta con riferimento ai contestati prelevamenti e versamenti, con la conseguenza che il ricorso pecca di autosufficienza;

10. con il settimo motivo di ricorso si deduce la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziandosi che, nell’applicare la presunzione di ricavi da prelievi, l’Ufficio non ha tenuto conto dei costi che la ricorrente ha sostenuto per generare i menzionati ricavi;

11. il motivo è infondato;

11.1. secondo la giurisprudenza di questa Corte:

“l’Amministrazione finanziaria deve riconoscere una deduzione in misura percentuale forfettaria dei costi di produzione soltanto in caso di accertamento induttivo “puro” D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 2, mentre in caso di accertamento analitico o analitico presuntivo (come in caso di indagini bancarie) è il contribuente ad avere l’onere di provare l’esistenza di costi deducibili, afferenti ai maggiori ricavi o compensi, senza che l’Ufficio possa, o debba, procedere al loro riconoscimento forfettario” (Cass. n. 22868 del 29/09/2017);

è stato, altresì, evidenziato che: “l’accertamento induttivo di maggiori ricavi derivanti da un’attività di impresa non comporta l’automatico e forfettario riconoscimento degli elementi negativi del reddito, incombendo sul contribuente l’onere di provare la certezza dei costi e la loro inerenza all’attività” (Cass. n. 9888 del 19/04/2017); 11.2. nel caso di specie, la ricorrente si è limitata a ritenere il diritto ad un riconoscimento dei costi sostenuti per la produzione dei ricavi, riconoscimento che non è automaticamente dovuto in assenza di prova in ordine all’esistenza degli stessi, nonchè dell’inerenza all’attività esercitata;

12. in conclusione il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata a rifondere alla controricorrente le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore della lite dichiarato di Euro 196.000,00.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 5.600,00, oltre alle spese di prenotazione a debito.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA