Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28710 del 07/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 07/11/2019, (ud. 10/09/2019, dep. 07/11/2019), n.28710

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17330-2017 proposto da:

T.A. in qualità di socio accomandatario e legale

rappresentante della società (OMISSIS) SAS, C.C. in

qualità di socio della medesima società, elettivamente domiciliati

in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati

e difesi dall’avvocato DI CESARE GABRIELLA;

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS) SAS, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA EUSTACHIO MANFREDI 17, presso lo studio

dell’avvocato TERRIBILE FRANCESCA, rappresentati e difesi

dall’avvocato ACRONZIO FABRIZIO;

– controricorrenti –

contro

D.P.D., C.C., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato SCARPANTONI CARLO;

– controricorrenti –

contro

DI.FI.VI., EQUITALIA CENTRO SPA, PROCURATORE PRESSO IL

TRIBUNALE DI TERAMO, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO

DI L’AQUILA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 159/2017 della CORTE D’APPELLO) di L’AQUILA,

depositata il 09/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/09/2019 dal Presidente Relatore Dott. DI VIRGILIO

ROSA MARIA.

Fatto

RILEVATO

Che:

Con sentenza depositata il 9/2/2017, la Corte d’appello dell’Aquila ha respinto il reclamo proposto dalla (OMISSIS), T.A. in proprio e C.C. avverso la pronuncia del Tribunale di Teramo del 16/9/2015, dichiarativa di fallimento di detta società. Nello specifico, la Corte del merito ha rilevato che a seguito del provvedimento del Giudice del registro di cancellazione dell’iscrizione della cancellazione della società dal registro delle imprese, era venuto a mancare il presupposto per l’applicazione della L. Fall, art. 10; che comunque, al di là del procedimento ex art. 2191 c.c. in corso a ragione del reclamo proposto dal T. e dal C., potevano essere esaminate le ragioni poste a base del decreto del Giudice del Registro e le stesse dovevano ritenersi fondate, da cui la reiezione del primo motivo di reclamo.

E’ stato respinto anche il secondo motivo di reclamo, considerata la correttezza della notifica eseguita presso il Comune del domicilio dell’accomandatario T., stante l’esito infruttuoso delle notifiche via pec e presso la sede legale della società.

Avverso detta pronuncia hanno proposto ricorso T.A. quale legale rappresentante della (OMISSIS) sas ed in proprio, nonchè C.C., facendo valere tre motivi di ricorso. Si difendono con separati controricorsi il Fallimento ed i sigg. C.C. e D.P.D.; questi ultimi hanno depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Il ricorso è inammissibile per tardività.

La difesa del Fallimento ha eccepito la tardività della notificazione del ricorso, atteso che, a fronte della notifica a mezzo pec da parte della Cancelleria L. Fall. ex art. 18, comma 13, della sentenza della Corte d’appello avvenuta il 9/2/2017, i ricorrenti hanno iniziato il procedimento notificatorio del ricorso per cassazione il 23/6/2017, longe et ultra decorso il termine di trenta giorni, previsto specificamente dalla L. Fall., art. 18, comma 14.

Ora, i ricorrenti, pur onerati della prova del rispetto del termine per l’impugnazione, non hanno nè dedotto nè provato alcunchè a riguardo, nè, in particolare, hanno provato una data di notificazione della sentenza della Corte d’appello diversa e successiva rispetto a quanto risulta in atti in forza della produzione dei controricorrenti C. e D.P..

Ne consegue l’inammissibilità del ricorso per tardività, in forza dell’orientamento espresso nelle pronunce 2315/2017 e 10525/2016, secondo cui la notifica del testo integrale della sentenza reiettiva del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, effettuata ai sensi della L. Fall., art. 18, comma 13, dal cancelliere mediante posta elettronica certificata (PEC), D.L. n. 179 del 2012, ex art. 16, comma 4, conv., con modif., dalla L. n. 221 del 2012, è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione in cassazione secondo la previsione esplicita di cui alla L. Fall., art. 18, comma 14, non ostandovi il nuovo testo dell’art. 133 c.p.c., comma 2, come novellato dal D.L. n. 90 del 2014, conv., con modif., dalla L. n. 114 del 2014, secondo il quale la comunicazione del testo integrale della sentenza da parte del cancelliere non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 c.p.c..

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti alle spese, liquidate a favore di ciascuna delle due parti controricorrenti in Euro 4000,00, oltre Euro 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 1 5 % ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 10 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2019

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