Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2871 del 09/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 09/02/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 09/02/2010), n.2871

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 e’ domiciliata;

– ricorrente –

contro

N.C., residente a (OMISSIS);

– intimato –

Avverso la sentenza n. 50/05/2006 della Commissione Tributaria

Regionale di Perugia – Sezione n. 05, in data 11/10/2006, depositata

il 24 novembre 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

16 dicembre 2009 dal Relatore Dott. DI BLASI Antonino.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il contribuente, esercente attivita’ libero professionale, ricorreva avverso il diniego, opposto dall’Amministrazione, alla domanda sottesa a conseguire il rimborso dell’IRAP, degli anni dal 1999 al 2002. L’adita Commissione Tributaria Provinciale di Terni accoglieva il ricorso, con decisione che, in sede di appello, veniva confermata dalla C.T.R., giusta sentenza in epigrafe indicata, la quale riteneva insussistenti i presupposti impositivi.

Con ricorso notificato l’08 – 12 novembre 2007, l’Agenzia ha chiesto la cassazione dell’impugnata decisione. L’intimato, non ha svolto difese in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte;

Considerato che nel ricorso iscritto al n.ro 28829/2007 R.G., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 50/05/2006, pronunziata dalla C.T.R. di Perugia, Sezione n. 05, l’11.10.2006 e DEPOSITATA il 24 novembre 2006. Con tale decisione, la C.T.R., ha rigettato l’appello dell’Agenzia Entrate, confermando la decisione di primo grado, che aveva riconosciuto il diritto al rimborso dell’Irap. 2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione del diniego su domanda di rimborso dell’IRAP per gli anni dal 1999 al 2002, e’ affidato a due mezzi, con cui si deduce, violazione e falsa applicazione dell’art. 1742 c.c. e segg., dell’art. 2195 c.c., della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 144, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2, 3, 8, 27 e 36, nonche’ motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria su punto decisivo della controversia.

3 – L’intimato, non ha svolto difese in questa sede.

4 – Le formulate censure vanno risolte richiamando il principio da ultimo affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 12108/2009 secondo cui a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attivita’ di Agente di Commercio, di cui alla L. n. 204 del 1985, art. 1, e di promotore finanziario di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 31, comma 2 e’ escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attivita’ non autonomamente organizzata; il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e’ insindacabile in sede di legittimita’, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita’ ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attivita’ in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni;

5 – La decisione impugnata, appare in linea con i principi fissati dalle richiamate pronunce, essendo pervenuta alle rassegnate conclusioni con congrua motivazione, avendo verificato, nel caso, l’insussistenza degli elementi indice dell’autonoma organizzazione, per assenza di dipendenti ed impiego di beni strumentali minimali;

6 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ex artt. 375 e 380 bis c.p.c. proponendosi il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.

Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.

Considerato che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori;

Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio ha condiviso i motivi esposti nella relazione;

Ritenuto che, in base a tali motivi, il ricorso va rigettato, per manifesta infondatezza;

Considerato che nulla va disposto per le spese del giudizio, in assenza dei relativi presupposti;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2010

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