Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2871 del 06/02/2020

Cassazione civile sez. III, 06/02/2020, (ud. 10/10/2019, dep. 06/02/2020), n.2871

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13619/2018 proposto da:

D.S.P., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ADALBERTO PALESTINI;

– ricorrente –

contro

T.P.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1496/2017 del TRIBUNALE di PARMA, depositata

il 31/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/10/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

Fatto

RITENUTO

che:

1. D.S.P. ricorre, affidandosi a tre motivi, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Parma che aveva confermato la pronuncia del giudice di pace con la quale era stata respinta la sua domanda volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa della dedotta diffamazione derivante da una missiva che lo definiva come “occupante abusivo”, inviata alla Questura di Parma da T.P.L., proprietario dell’immobile del quale gli era stata concessa una stanza in locazione.

Per ciò che interessa in questa sede, il ricorrente convenne in giudizio davanti al giudice di pace di Parma T.P.L., deducendo di essere stato diffamato in relazione ai seguenti fatti:

a. il convenuto gli aveva concesso in affitto una stanza di un appartamento di sua proprietà su proposta di un altro coinquilino;

b. a seguito del mancato riconoscimento del rapporto negoziale, venne instaurato un separato giudizio in sede civile attraverso il quale era stata accertata la sussistenza di un rapporto di locazione e l’obbligo del T. a risarcirgli i danni per il mancato godimento dell’immobile.

c. successivamente, il proprietario inviò alla Questura di Parma una missiva nella quale affermava che il D.S. aveva occupato abusivamente l’immobile: dopo l’archiviazione del procedimento penale avviato su querela dell’odierno ricorrente per tale fatto, egli agì in sede civile chiedendo il risarcimento dei danni esistenziali subiti (ansia, irritabilità, depressione etc.) e causati da tale comunicazione inoltrata dal T. alle forze di Polizia.

Entrambi i giudici di merito rigettarono la domanda, escludendo l’intento diffamatorio della lettera e revocando l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato concesso.

2. L’intimato ha resistito.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli artt. 185-595 c.p., artt. 2043 e 2059 c.c. e degli artt. 2,29 e 30 Cost..

1.1. Assume che la missiva del T. contenente l’accusa di occupazione abusiva configurava una doppia ipotesi criminosa che il Tribunale aveva erroneamente escluso, omettendo di considerare il carico denigratorio e diffamatorio della stessa: deduce, al riguardo, che ciò configurava sia la violazione delle norme che disciplinano la fattispecie penale che quelle che regolano la responsabilità civile, con particolare riferimento all’ipotesi di cui all’art. 2059 c.c., ed, in particolare, al pregiudizio subito al suo onore, pregiudicato gravemente attraverso una condizione di vergogna, disistima e depressione.

1.2. Il motivo è inammissibile.

In primo luogo la censura difetta di autosufficienza in quanto è fondata su passaggi di una sentenza di cui non sono riportati gli estremi: non corrisponde a quella impugnata e non è dato sapere quale pronuncia fra quelle che hanno caratterizzato la vicenda costituisca l’oggetto della critica.

In secondo luogo, il ricorrente prospetta questioni di fatto inconferenti e non più decisive, in quanto la censura ha per oggetto la vicenda penale, già definita, rispetto alla quale la missiva configura un evento successivo e separato.

In relazione a ciò egli richiede la rivalutazione di questioni di mero fatto già esaminate nei gradi di merito ed oggetto di motivazione sufficiente e logica: la censura, pertanto, non può trovare ingresso in sede di legittimità.

2. Con il secondo motivo, si deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 2909 c.c. e l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il ricorrente assume che il Tribunale aveva omesso di considerare il giudicato sostanziale della sentenza civile che aveva statuito l’esistenza di un contratto di locazione fra le parti.

2.1. Anche tale motivo è inammissibile.

2.1. In relazione al vizio ricondotto all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, infatti, la censura è formulata in relazione alla versione della norma antecedente alla modifica introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), convertito nella L. n. 134 del 2012, secondo cui la motivazione non è più criticabile se non in relazione alla sua illogicità, ed il vizio deducibile può riguardare soltanto l’omesso esame di un fatto storico principale o secondario, decisivo per il giudizio e già oggetto di discussione fra le parti.

2.2. Per il resto il ricorrente non ha colto la ratio decidendi della pronuncia, riferita non all’esistenza del contratto di locazione accertato mediante la sentenza del Tribunale civile di Parma (n. 475/1998) richiamata, ma alla valenza non diffamatoria della lettera trasmessa alla Questura dal T. (per la quale si era svolto anche un giudizio penale) che costituisce il vero oggetto della controversia in esame, in termini di causalità con il danno dedotto.

3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione degli artt. 3 e 24 Cost.; e del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 2, comma 2.

Deduce che la revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio adottata con la sentenza che definisce la causa andava impugnata con il rimedio ordinario (dell’appello), senza che fosse configurabile la separata opposizione nelle forme di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170.

Assume che la revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio adottata con la sentenza del Tribunale contrastava con le norme sopra richiamate per mancanza dei presupposti, non essendo evincibile da alcuna delle pronunce emanate nel corso della complessiva vicenda, la sua mala fede o colpa grave.

3.1. Il motivo è infondato, essendo basato su un erronea affermazione.

Si osserva, infatti, rispetto alla premessa della censura, che questa Corte ha affermato il principio, pienamente condiviso dal Collegio che “la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottata con la sentenza che definisce il giudizio di appello, anzichè con separato decreto, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, non comporta mutamenti nel regime impugnatorio che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione ex art. 170 della stesso D.P.R., dovendosi escludere che la pronuncia sulla revoca, in quanta adottata con sentenza, sia, per ciò solo, impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione, rimedio previsto solo per l’ipotesi contemplata dall’art. 113 del D.P.R. citato” (cfr. Cass. 29228/2017; Cass. 3028/2018).

3.2. A ciò consegue che l’impugnazione della revoca dei beneficio, ancorchè pronunciata in grado d’appello, doveva essere proposta mediante l’opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170.

Le restanti argomentazioni, che vertono sul merito della decisione del Tribunale rimangono logicamente assorbite.

4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in 1500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfettario spese generali nella misura di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 10 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2020

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