Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2871 del 06/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2871 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: NAPOLITANO LUCIO

ORDINANZA
sul ricorso 6672-2016 proposto da:
EDILMORO COSTRUZIONI SRL, in persona del legale C
rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA
CAVOUR presso la CANCI-31 ILRIA della CORTE di
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati DANIELE
FANTINI, STEFANO FILIPPF’,TTI;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATF 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– resistente –

+- C

Data pubblicazione: 06/02/2018

avverso la sentenza n. 491/03/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALI di PERUGIA, depositata il
18/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 23/11/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO

FATTO E DIRITTO
La Corte,
costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.,
come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del
d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 197/2016;
dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo
Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente
motivazione in forma semplificata e che la ricorrente ha depositato
memoria, osserva quanto segue:
Con sentenza n. 491/03/2015, depositata il 18 settembre 2015, non
notificata, la CTR dell’Umbria – pronunciando sull’appello proposto
dalla società Edilmoro Costruzioni S.r.l. (di seguito società) nei
confronti dell’Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza della CTP di
Perugia, che aveva rigettato nel merito il ricorso proposto in primo
grado dalla società avverso avviso di accertamento per IRES, IVA ed
IRAP per l’anno 2007 – dichiarò inammissibile il ricorso di primo
grado in quanto tardivo.
Avverso la sentenza della CTR la società ha proposto ricorso per
cassazione, affidato a due motivi, ulteriormente illustrato da memoria.
L’Agenzia delle Entrate ha dichiarato di costituirsi al solo fine di
partecipare all’eventuale udienza di discussione.
Con il primo motivo la società denuncia violazione e falsa applicazione
dell’art. 21 del d. lgs. n. 546/1992, nonché dell’art. 16, commi 2 e 3
Rico 2016 n. 06672 sez. MT – ud. 23-11-2017
-2-

NAPOLITANO.

dello stesso d. lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3
e 4, c.p.c., rilevando come erroneamente la sentenza impugnata abbia
dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado sul presupposto che
il ricorso fosse stato presentato in data 20 febbraio 2013, anziché in
data 19 febbraio 2013, come invece risultante dagli atti.

violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,
c.p.c., nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che
è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360, comma 1, n. 5,
c.p.c., osservando che la pronuncia impugnata aveva dichiarato
l’inammissibilità del ricorso di primo grado, ritenendo erroneamente
riproposta in appello l’eccezione d’inammissibilità del primo per
tardività, proposta dinanzi alla CIFP dall’Agenzia delle Entrate, ed
omettendo di esaminare che la data di spedizione della raccomandata
per mezzo della quale la società aveva provveduto a notificare alla
controparte il ricorso di primo grado era quella del 19 febbraio e non
del 20 febbraio 2013 come invece erroneamente statuito dalla CTR.
I due motivi possono essere congiuntamente esaminati, in quanto
connessi.
Essi sono manifestamente fondati, il secondo nei limiti di seguito
chiariti.
Dall’esame degli atti ai quali la Corte ha accesso quale giudice del fatto
in relazione all’ error in procedendo denunciato con il primo motivo, si
rileva che la ricevuta di spedizione della raccomandata, per mezzo della
quale il ricorso di primo grado era stato notificato dalla società
all’Amministrazione, reca effettivamente l’indicazione della data del
19.2.2013, dato ulteriormente confermato dalla stampigliatura
meccanografica apposta sull’avviso di ricevimento dall’ufficio postale
di spedizione (cfr. al riguardo, pure sull’efficacia probatoria privilegiata
Ric. 2016 n. 06672 sez. MT – ud. 23-11-2017
-3-

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia cumulativamente

di quest’ultima, Cass. sez. unite n. 13452 e n. 13453 del 29 maggio
2017).
Ne consegue che, essendo stato notificato alla contribuente l’avviso di
accertamento in data 21 dicembre 2012 (dato incontroverso tra le
parti) il termine di sessanta giorni di cui all’art. 21 del d. lgs.

n.

dell’impugnazione avverso l’atto impositivo, scadeva in data 19
febbraio 2013, donde il ricorso, spedito per la notifica in detta ultima
data, doveva ritenersi tempestivo.
Manifestamente fondata è dunque la censura proposta dalla ricorrente,
nell’ambito del secondo motivo, in relazione all’art. 360, comma 1, n.
5, c.p.c., trattandosi di fatto storico oggetto di discussione tra le parti,
che, se fosse stato esaminato correttamente dalla CTR, avrebbe
determinato un esito diverso del giudizio, con la necessità da parte del
giudice d’appello di esaminare, nel merito, i motivi del gravame
proposto dalla contribuente avverso la sentenza di primo grado.
Il ricorso va dunque accolto, con conseguente cassazione della
sentenza impugnata e rinvio per nuovo esame alla CTR dell’Umbria in
diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del
giudizio di legittimità.
P.Q.1\1.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
Commissione tributaria regionale dell’Umbria in diversa composizione,
cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

546/1992, stabilito a pena d’inammissibilità per la proposizione

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