Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2871 del 05/02/2021

Cassazione civile sez. I, 05/02/2021, (ud. 15/09/2020, dep. 05/02/2021), n.2871

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. ANDRONIO Alessandro Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da

Y.K., nato in (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv.

Clementina Di Rosa, ed elettivamente domiciliato presso il suo

studio in Napoli, via Porzio, centro direzionale G1;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, ((OMISSIS)), rappresentato e difeso ex lege

dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliato nei suoi uffici

di Roma, via dei Portoghesi 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno, depositata il

04/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/09/2020 dal consigliere Dott. Alessandro M.

Andronio.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 1471/2018 del 4 ottobre 2018, la Corte d’appello di Salerno ha rigettato l’appello proposto dall’interessato avverso il provvedimento di diniego della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.

2. Avverso la sentenza l’interessato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo: 1) l’erronea applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5, 6,7,8 e 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in relazione ai requisiti per la protezione sussidiaria, per la mancata considerazione della vicenda personale narrata dal richiedente in sede di audizione, il quale aveva prospettato di essere un migrante economico e che nel suo paese i migranti economici che si erano recati in Libia e poi in Italia venivano arrestati, per disposizioni del Presidente della Repubblica; 2) la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per il mancato accertamento della condizione di vulnerabilità oggettiva e soggettiva del richiedente asilo; 3) la violazione dell’art. 132 c.p.c., per la sostanziale mancanza di motivazione del provvedimento impugnato; 4) l’omessa valutazione della situazione del paese di origine, nonchè della condizione personale del richiedente, sotto il profilo della vulnerabilità, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria.

3. L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio con controricorso, chiedendo che il ricorso dichiarato inammissibile o rigettato.

4. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l’accoglimento del ricorso, sostanzialmente aderendo alla prospettazione di parte ricorrente circa la sostanziale mancanza di motivazione della sentenza impugnata sulla sua situazione oggettiva di pericolo nel paese di origine.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo e il terzo motivo ricorso – che possono essere trattati congiuntamente, perchè entrambi relativi a carenze motivazionali quanto alla protezione sussidiaria – sono fondati, con assorbimento degli altri, per ragioni di priorità logica.

Deve rilevarsi che, in riferimento alla protezione sussidiaria richiesta dall’interessato, la sentenza impugnata reca una motivazione stereotipata, del tutto sganciata dalle circostanze del caso concreto, non prendendo in specifica considerazione, neanche per confutarla, la prospettazione del richiedente. In particolare, la Corte d’appello non ha adempiuto al dovere del giudice di cooperazione istruttoria (affermato dalla costante giurisprudenza di questa Corte: ex plurimis, Sez. 2, n. 19177 del 15/09/2020, Rv. 659110; Sez. 2, n. 9230 del 20/05/2020, Rv. 657701) in relazione alla fattispecie contemplata dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. c), con particolare riferimento all’indagine sulla circostanza se sia vero che in (OMISSIS) i migranti economici di rientro siano sottoposti a persecuzioni, come sostenuto dal ricorrente.

2. Da quanto precede consegue che, in accoglimento del primo e del terzo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Salerno, perchè proceda a nuovo giudizio, tenendo conto di quanto sopra rilevato.

P.Q.M.

Accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2021

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