Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28709 del 27/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 28709 Anno 2013
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: LA TERZA MAURA

ORDINANZA

sul ricorso 25430-2011 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA 97103880585, – società con socio
unico – in persona del Presidente del Consiglio di
Amministrazione e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE MAZZINI 134,
presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la
rappresenta e difende giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente –

2013
contro

7334

IOPPOLO

EMANUELE

PPLMNL72D11A040U,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CAPPELLETTA DELLA GIUSTINIANA
65, presso lo studio dell’avvocato CECCARELLI GIANNI,
rappresentato e difeso dall’avvocato COLESANTI LUIGI

Data pubblicazione: 27/12/2013

giusta procura speciale in calce al controricorso e
ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –

ricorrenti incidentali

-3

avverso la sentenza n. 8047/2010 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 27/09/2013 dal Consigliere Relatore
Dott. MAURA LA TERZA;
è presente il P.G. in persona del Dott. MARCELLO
MATERA.

di ROMA del 18/10/2010, depositata il 22/10/2010;

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE — L
Ordinanza
Ricorso n. 25430/11
Ricorrente: Poste Italiane s.p.a.

Controricorrente: Emanuele Ioppolo

Vista la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. del seguente tenore:
«La prima questione posta col ricorso principale (primo e secondo motivo)
delle Poste Italiane, notificato in data 19-20 ottobre 2011 (cui l’intimato si è
opposto con rituale controricorso proponendo altresì ricorso incidentale), avverso la sentenza del 22 ottobre 2010 della Corte d’appello di Roma, è se il
contratto a tempo determinato stipulato dal 5 al 30 novembre 1999 con Emanuele Ioppolo, ai sensi dell’accordo collettivo 25 settembre 1997, integrativo
del C.C.N.L. 26 novembre 1994, “per esigenze eccezionali conseguenti alla
fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso…” e dichiarato nullo dalla sentenza, con conseguente conversione del rapporto a tempo determinato e con rigetto della richiesta di condanna della società al risarcimento dei danni dalla data di offerta della prestazione, debba ritenersi risolto per mutuo tacito consenso, come sostenuto in giudizio dalla società, in ciò smentita, con motivazione che la ricorrente ritiene viziata, dalla
Corte territoriale.
In proposito, richiamati i principi ripetutamente ed esaustivamente affermati da questa Corte, secondo cui: a) in via di principio è ipotizzabile una
risoluzione del rapporto di lavoro per fatti concludenti (cfr., ad es., Cass. 6
luglio 2007 n. 15264, 7 maggio 2009 n. 10526); b) l’onere di provare circostanze significative al riguardo grava sul datore di lavoro che deduce la risoluzione per mutuo consenso (cfr. ad es. Cass. 2 dicembre 2002 n. 17070 e 2 di1

cembre 2000 n. 15403); c) la relativa valutazione da parte del giudice costituisce giudizio di merito; d) la mera inerzia del lavoratore nel contestare la clausola appositiva del termine, così come la ricerca medio tempore di una occupazione, non sono sufficienti a far ritenere intervenuta la risoluzione per mutuo consenso; deve ritenersi che la Corte di merito abbia correttamente applicato tali principi, con un giudizio ispirato a valutazioni di tipicità sociale.

I motivi appaiono pertanto manifestamente infondati.
La seconda questione posta col ricorso principale (3° e 4° motivo) investe la valutazione di illegittimità e quindi la dichiarazione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro subordinato intercorso tra le parti: in proposito la ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbe, con la sua immotivata decisione, violato gli artt. 23 della L. n. 561’87, 8 C.C.N.L. 1994, nonché gli
accordi collettivi 25.9.1997, 16.1, 27.4, 2.7.98, 24.5.99 e 18.1.2001 in relazione agli artt. 1362 e ss. c.c.
Anche tali censure sono manifestamente infondate.
Va infatti qui ribadita la consolidata giurisprudenza di questa Corte
(cfr., per tutte, Cass. 14 febbraio 2004 n. 2866 e 20 marzo 2009 n. 6913), formatasi in ordine all’esame di fattispecie analoghe alla presente, coinvolgenti
l’interpretazione delle norme contrattuali collettive indicate, la quale ha ripetutamente confermato le decisioni dei giudici di merito che hanno dichiarato illegittimo il termine apposto dopo il 30 aprile 1998 a contratti di lavoro stipulati, in base alla previsione delle “esigenze eccezionali” di cui all’accordo integrativo del 25 settembre 1997, ritenendo che i contraenti collettivi, esercitando
i poteri loro attribuiti dall’art. 23 della legge n. 56/1987, abbiano convenuto di
limitare il riconoscimento della sussistenza della situazione indicata per far
fronte alla quale l’impresa poteva legittimamente procedere ad assunzioni di
personale con contratto a tempo determinato unicamente fino al 30 aprile
1998, con la conseguente illegittimità dei contratti stipulati successivamente a
tale data.
2

Da tali conclusioni della giurisprudenza non vi è ora ragione di discostarsi, in quanto le opposte valutazioni sviluppate nel ricorso sono sorrette da
argomenti ripetutamente scrutinati da questa Corte nelle molteplici occasioni
ricordate e non appaiono comunque talmente evidenti e gravi da esonerare la
Corte dal dovere di fedeltà ai propri precedenti, sul quale si fonda per larga

servanza e l’uniforme interpretazione della legge.
Col ricorso incidentale, Emanuele Ioppolo, censura, con un primo motivo, relativo alla violazione degli artt. 1206, 1217 e 1218 nonché al vizio di
motivazione, la mancata condanna della società al risarcimento dei danni e
con il secondo, relativo alla violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e al vizio di
motivazione, la compensazione integrale delle spese dei due gradi.
Sul primo motivo incide lo ius superveniens rappresentato dalla disciplina di cui all’art. 32 commi 5-7 della legge n. 183 del 2010, con conseguente
assorbimento del secondo motivo.»
Il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti.
Va rigettato il ricorso principale e va accolto l’incidentale con conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto, con
rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio, affinché provveda ad applicare lo ius superveniens di
cui al citato art. 32 legge 183/2010. La censura concernente la compensazione
delle spese dei due gradi di giudizio rimane assorbita.

P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il principale ed accoglie l’incidentale,
cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia, anche per
le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma il 27 settembreZd zia .

Il presidente

parte l’assolvimento della funzione ad essa affidata di assicurare l’esatta os-

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA