Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28709 del 09/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 09/11/2018, (ud. 21/06/2018, dep. 09/11/2018), n.28709

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21860/2011 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

– controricorrente incidentale –

contro

Sinam Flat s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via Crescenzio n. 19, presso lo

studio dell’avv. Lucilla Lenti, rappresentata e difesa dall’avv.

Giuseppe Fattori giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 105/26/10, depositata il 30 giugno 2010;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 giugno

2018 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con sentenza n. 105/26/10 del 30/06/2010 la CTR della Lombardia respingeva l’appello proposto dalla Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 453/02/08 della CTP di Milano, che aveva accolto il ricorso della Sinam Flat s.r.l. avverso l’avviso di accertamento, relativo all’anno d’imposta 2002, con il quale veniva disconosciuto un credito IVA;

1.1. come si evince dalla sentenza della CTR: a) la CTP accoglieva il ricorso della società contribuente per carenza di delega del soggetto firmatario dell’avviso, per difetto di conformità all’originale del processo verbale di constatazione, privo peraltro della sottoscrizione del contribuente, e per mancata produzione dell’autorizzazione ad utilizzare le indagini di polizia giudiziaria a fini fiscali; d) la sentenza della CTP era impugnata dalla Agenzia delle entrate;

1.2. su queste premesse, la CTR motivava il rigetto dell’appello evidenziando che: a) l’Ufficio aveva prodotto in sede di appello la delega del direttore in favore del sottoscrittore dell’avviso di accertamento, delega legittima in considerazione del valore dell’accertamento medesimo; b) l’avviso di accertamento non avrebbe potuto essere emanato prima della scadenza di giorni sessanta dal rilascio del processo verbale di constatazione, con la conseguente nullità dello stesso, non essendo stati rispettati in ipotesi i termini di legge;

2. l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con tempestivo ricorso per cassazione, affidato a due motivi;

3. la Sinam Flat s.r.l. resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale condizionato affidato ad un unico motivo.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce la violazione e falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando che la menzionata disposizione non prevede alcun termine dilatorio nei caso di semplice segnalazione conseguente ad indagini penali, ma solo nel caso di operazioni di accesso, ispezione e verifica fiscale presso i locali dell’impresa, di cui si dà conto in un vero e proprio processo verbale di constatazione;

2. il motivo è ammissibile, perchè la sentenza impugnata non è affatto in linea con il consolidato orientamento della S.C., come subito si dirà, nè può dirsi carente di autosufficienza, avendo la ricorrente riportato le parti dell’avviso di accertamento e del verbale del 19/10/2007 rilevanti ai fini della sua delibazione; atti, peraltro, allegati al ricorso;

2.1. il motivo è, altresì, fondato;

2.2. la sentenza della CTR ha dedotto che l’avviso di accertamento non avrebbe potuto essere emanato senza il rispetto del termine di sessanta giorni dal rilascio del processo verbale di constatazione, così come previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7;

2.3. orbene, indipendentemente dalla qualificazione giuridica che si voglia dare al verbale redatto dall’Amministrazione finanziaria (processo verbale di constatazione o semplice ricognizione di una segnalazione conseguente ad indagine penale), è pacifico tra le parti che, successivamente all’accesso della polizia giudiziaria in sede penale, non vi è stato nessun accesso dei verificatori presso la sede dell’impresa a fini fiscali;

2.4. secondo la giurisprudenza di questa Corte, “le garanzie previste dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, operano esclusivamente in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l’attività imprenditoriale o professionale del contribuente, sia pure accompagnati da contestuali indagini finanziarie avviate per via telematica e con consegna di ulteriore documentazione da parte dell’accertato” (Cass. n. 24636 del 19/10/2017; si vedano anche Cass. S.U. n. 24823 del 09/12/2015; Cass. n. 7843 del 17/04/2015; Cass. n. 21391 del 09/10/2014; Cass. n. 15624 del 09/07/2014; Cass. n. 7598 del 02/04/2014).

2.5. ne consegue che, non essendoci stato alcun accesso dei verificatori presso i locali dell’impresa, la L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, non è applicabile al caso di specie;

3. con il secondo motivo di ricorso la ricorrente deduce insufficiente motivazione su un fatto decisivo e controverso del giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, costituito dalla ritenuta redazione, da parte della CTR, del verbale di constatazione a chiusura di un accesso, ispezione o verifica nei locali dell’impresa;

4. il motivo resta assorbito in ragione dell’accoglimento del primo;

5. con l’unico motivo di ricorso incidentale condizionato la società contribuente contesta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 57 e 58, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deducendo l’inammissibilità dell’atto di appello dell’Ufficio, avendo depositato solo in sede di gravame la documentazione relativa alla contestata delega di firma, così ampliando l’oggetto del giudizio, avendo difeso in primo grado unicamente la legittimità del proprio operato;

6. il motivo è infondato;

6.1. l’oggetto del giudizio è stato delimitato in primo grado dal motivo proposto dalla società contribuente, che ha dedotto che il ricorso non è stato sottoscritto da soggetto delegato dal direttore della sede territoriale dell’Agenzia delle entrate;

6.2. il motivo è stato accolto dalla CTP che ha rilevato la mancata produzione della “delega del Direttore dell’Ufficio atta a dimostrare l’esercizio del potere di firma al Capo Area Controllo”;

6.3. legittimamente, pertanto, l’Ufficio ha prodotto in appello la documentazione riguardante la delega di firma e si è difeso nel merito: da un lato, la produzione di documenti in appello deve ritenersi ammissibile, attinendo direttamente al motivo di illegittimità dell’accertamento proposto, su cui si è pronunciato il primo giudice, ed essendo volti a contrastare le ragioni poste a fondamento del ricorso originario (cfr., da ultimo, Cass. n. 8313 del 04/04/2018); dall’altro, non c’è stato alcun allargamento dell’oggetto del giudizio per come definito dalla stessa censura della società contribuente, a fronte della quale le deduzioni dell’Agenzia delle entrate costituiscono mere difese (cfr. Cass. n. 31224 del 29/12/2017);

del resto è stato puntualmente affermato che: “nel processo tributario, la parte resistente la quale, in primo grado, si sia limitata ad una contestazione generica del ricorso può rendere specifica la stessa in sede di gravame poichè il divieto di proporre nuove eccezioni in appello, posto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2, riguarda solo le eccezioni in senso stretto e non anche le mere difese, che non introducono nuovi temi di indagine” (Cass. n. 12651 del 23/05/2018);

7. in conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso principale, assorbito il secondo e rigettato il motivo di ricorso incidentale condizionato; la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame (anche con riferimento ai motivi dichiarati assorbiti) e per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso principale, dichiara assorbito il secondo e rigetta il motivo di ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2018

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