Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28708 del 16/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 16/12/2020, (ud. 20/10/2020, dep. 16/12/2020), n.28708

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul riscorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 558/2020

R.G., sollevato dal Tribunale di Milano con ordinanza del 20/11/2019

nel procedimento vertente tra H.J., da una parte, e

MINISTERO DELL’INTERNO, dall’altra, ed iscritto al n. 54004/2018

R.G. di quell’Ufficio;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA

DE FELICE;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. CERRONI FRANCESCA, che chiede

alla Corte di dichiarare la competenza del Tribunale di Brescia.

 

Fatto

CONSIDERATO

che:

H.J. proponeva ricorso avverso il diniego del riconoscimento di protezione internazionale emesso dalla commissione territoriale di Monza davanti al tribunale di Brescia;

la difesa del ricorrente, supponendo di essere incorsa in errore, domandava al tribunale adito di dichiarare preliminarmente la propria incompetenza in favore del tribunale di Milano;

il tribunale di Brescia accoglieva la domanda, sul presupposto che il provvedimento impugnato era stato emesso dalla commissione territoriale di Monza e concedeva un termine entro il quale riassumere la causa dinanzi al giudice nella cui circoscrizione ha sede l’autorità che ha emesso il provvedimento impugnato (D.L. n. 13 del 2017, art. 4, comma 1);

con ordinanza del 20/11/2019 il tribunale di Milano – sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’unione Europea, davanti al quale è stato riassunto il procedimento, ha sollevato a regolamento di competenza d’ufficio ritenendo a sua volta competente il tribunale di Brescia;

a fondamento della propria decisione il tribunale di Milano ha posto l’esigenza di applicazione del cosiddetto criterio di prossimità contenuto nel D.L. n. 13 del 2017, art. 4, comma 3, conv. in L. n. 46 del 2017, in virtù del quale la competenza territoriale si radica nella sede giudiziaria ove si trova la struttura o il centro di accoglienza del migrante;

le parti sono rimaste intimate;

il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto che sia dichiarata la competenza del tribunale di Brescia;

ritiene questa Corte che debbano essere condivise le conclusioni del Procuratore generale;

secondo il principio di diritto formulato da questa Corte “In tema di protezione internazionale, l’interpretazione costituzionalmente orientata del D.L. n. 13 del 2007, art. 4, comma 3, coordinato con il D.L. n. 13 del 2007, art. 4, comma 1, conv. nella L. n. 46 del 2017, deve tener conto della posizione strutturalmente svantaggiata del cittadino straniero in relazione all’esercizio del diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost., nonchè dell’obbligo, imposto dalla CEDU art. 13, e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’U.E., art. 47, di garantire un ricorso effettivo “ad ogni persona”, e ciò anche in relazione al quadro normativo innovato dal D.L. n. 113 del 2018, conv. nella L. n. 132 del 2018, sicchè la competenza territoriale a decidere sulle impugnazioni dei provvedimenti emessi dalla cd. Unità Dublino, o dalle sue articolazioni territoriali, si radica, secondo un criterio “di prossimità”, nella sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la struttura di accoglienza o il centro che ospita il ricorrente, anche nell’ipotesi in cui questi sia trattenuto in un centro di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14.”(Cass. n. 31127 del 2019);

il tribunale di Milano ha correttamente sollevato il regolamento di competenza d’ufficio invocando l’applicazione, al caso in esame, del cd. principio di prossimità avendo accertato che prima ancora di essere sentito dalla commissione territoriale di Monza, il ricorrente – come da lui stesso dichiarato all’udienza del 24 ottobre 2019 era stato trasferito in un centro di accoglienza di (OMISSIS), città appartenente al distretto della Corte d’appello di Brescia;

la competenza territoriale si radica presso la sezione specializzata in materia d’immigrazione del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la struttura di accoglienza o centro nel quale è ospitato il migrante, va dichiarata la competenza territoriale della sezione specializzata per l’immigrazione del tribunale di Brescia, cui si rimette anche la statuizione sulle spese processuali del presente procedimento.

PQM

La corte dichiara la competenza del tribunale di Brescia, dinanzi al quale il giudizio dovrà essere riassunto nei termini di legge e che provvederà anche a regolare le spese del presente procedimento.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 20 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA