Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28708 del 07/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 07/11/2019, (ud. 05/06/2019, dep. 07/11/2019), n.28708

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MARCHEIS BESSO Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17734-2018 proposto da:

EDIL 3000 DI M.L. & C. SNC IN LIQUIDAZIONE, in

persona del Commissario Liquidatore, D.A., in proprio,

M.T., in proprio, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

TELESE 35, presso lo studio dell’avvocato PALMIERI LIVIA,

rappresentati e difesi dall’avvocato GIORDANO VINCENZO;

– ricorrenti –

contro

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, V. TRIONFALE

6551, presso lo studio dell’avvocato RUO MARIA GIOVANNA,

rappresentato e difeso dagli avvocati GUALANO ASSUNTA PIA, PARISI

RACHELE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2150/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 19/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. BESSO

MARCHEIS CHIARA.

Fatto

RITENUTO

Che:

1. La causa trae origine dall’integrazione del preliminare di compravendita di un immobile, concluso nel 2002 tra i germani P.G., P.M. e P.C., quali promissari venditori, e M.T., quale promissario acquirente, integrazione consistente nell’assunzione dell’obbligo del promissario acquirente di versare, in favore dei venditori, l’ulteriore somma di Euro 77.400 “in caso di permesso di costruire un quarto piano fuori terra abitabile” (a sua volta integrata dalla dichiarazione di assunzione dell’obbligo da parte di D.A., in proprio e quale amministratrice della società Edil 3000, nominata acquirente dell’immobile).

Su istanza di P.G., P.M. e P.C., il Tribunale di Foggia ingiungeva, con decreto n. 80/2009, alla società Edil 3000 di M.L. & C. s.n.c., in persona del commissario liquidatore D.A., alla stessa D.A. in proprio e a M.T. di pagare Euro 77.400. Con atto di citazione del 17/3/2009 gli ingiunti si opponevano al decreto, deducendo il mancato avveramento della condizione di cui alla dichiarazione aggiuntiva, con conseguente insussistenza del credito azionato in sede monitoria.

Con sentenza n. 1034/2012, il Tribunale di Foggia accoglieva l’opposizione e revocava il decreto, sul presupposto che l’onere di provare l’avveramento della dedotta condizione sospensiva, da considerarsi alla stregua di un fatto costitutivo del diritto di credito azionato in sede monitoria, gravasse sugli opposti, da intendersi attori in senso sostanziale, onere disatteso dai germani P., essendo dimostrato, sulla base della documentazione prodotta dagli opponenti, il mancato avveramento della predetta condizione.

2. Avverso la sentenza proponeva appello P.G., lamentando l’errata motivazione della decisione del Tribunale e l’errata qualificazione della condizione sospensiva come causale invece che mista.

Con sentenza 19 dicembre 2017, n. 2150, la Corte d’appello di Bari riteneva, in accoglimento del gravame, che la menzionata condizione sospensiva dovesse intendersi per verificata; in riforma integrale della sentenza impugnava rigettava così l’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo e, per l’effetto, condannava Edil 3000, D.A. e M.T. al pagamento in solido di Euro 77.400 (oltre interessi legali) in favore di P.G..

3. Contro la sentenza ricorrono per cassazione Edil 3000 s.n.c. in liquidazione, in persona del commissario liquidatore, D.A. in proprio e M.T..

Resiste con controricorso P.G., il quale ha altresì depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

I. Il ricorso è articolato in tre motivi.

1. I primi due motivi sono tra loro strettamente connessi:

a) Il primo lamenta “erronea e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.”, per avere la Corte d’appello recepito, senza alcun apprezzamento critico, elementi di prova in contrasto con la prova legale risultante nel processo: il giudice d’appello ha richiamato documentazione che è stata formata successivamente all’atto di compravendita stipulato tra le parti, ai permessi di costruire e alla dichiarazione di agibilità dei locali, all’accatastamento degli immobili, agli atti di compravendita stipulati da terzi con la società Edil 3000 nel 2007, “atti la cui efficacia è predeterminata dalla legge e della cui veridicità non è verosimile dubbio attesa la provenienza pubblica della stessa”, che “costituiscono prova legale dei fatti che negli stessi vengono affermati e riportati”, così che vi sarebbe “illogicità intrinseca della motivazione in riferimento alla prova legale acquisita al processo”.

Il motivo è inammissibile. Mediante il richiamo alla supposta efficacia di prova legale (efficacia di prova legale che in ogni caso è limitata agli elementi di cui all’art. 2700 c.c.), i ricorrenti contestano la valutazione delle prove (in particolare i documenti prodotti in giudizio) operata dal giudice d’appello, valutazione che, ove come nel caso in esame motivata nel rispetto del canone costituzionale di cui all’art. 111 Cost., è sottratta al vaglio di questa Corte di legittimità.

b) Il secondo motivo sostanzialmente ripropone – denunciando “erronea e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., correlato con gli artt. 1358 e 1359 c.c.” – la medesima censura del precedente motivo (“la prova legale, come risulta dagli atti del giudizio, non è stata contraddetta da controprova processuale diretta sull’avveramento della condizione sospensiva”) ed è pertanto anch’esso inammissibile.

2. Il terzo motivo contesta “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia”, in relazione alla valutazione della prova del mancato avveramento della condizione sospensiva.

Il motivo è inammissibile in quanto invoca un parametro, la “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione”, che non trova applicazione al caso di specie (la sentenza impugnata è stata depositata il 19 dicembre 2017).

II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

La liquidazione delle spese, effettuata nel dispositivo, segue la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in Euro 4.200 di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2 sezione civile, il 5 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2019

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