Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28707 del 27/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28707 Anno 2013
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: FRASCA RAFFAELE

ORDINANZA
sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Giudice di Pace
di Catanzaro, con ordinanza R.G. 1492/2012 del 22.12.2012,
depositata il 2.1.2013, nel procedimento pendente fra:
AMMIRATO ALESSIA;
EQUITALIA SUD SPA;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
ANTONIETTA CARESTIA.

Data pubblicazione: 27/12/2013

R.g.n. 5082-13 (c.c. 7.11.2013)
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Ritenuto quanto segue:
§1. Con ordinanza resa fuori udienza il 2 gennaio 2013, regolarmente comunicata ai
difensori delle parti, rispettivamente il 22 gennaio per la parte attrice in riassunzione ed il 6
febbraio 2013 per quella con essa convenuta, il Giudice di Pace di Bari ha sollevato
conflitto di competenza d’ufficio contro la decisione con la quale il Tribunale di Catanzaro,
investito da Alessia Ammirata contro la s.p.a. Equitalia Sud di un ricorso in data 16 aprile
2011 avverso un atto di preavviso di fermo amministrativo ai sensi dell’art. 86 del d.P.R. n.

febbraio 2012, a seguito della riserva assunta all’udienza di comparizione del 13 febbraio
2012, oltre a disporre la rimessione al Presidente del Tribunale del procedimento per tutte
le altre cartelle, nel presupposto che il credito di cui ad esse fosse di natura previdenziale e,
dunque, sussistesse competenza del giudice della previdenza, ha dichiarato la propria
incompetenza per valore e la competenza per valore del Giudice di Pace di Catanzaro
limitatamente alla controversia riguardo ad una sola delle cartelle (la n.
03020090019192672000), in quanto concernente un credito — di £ 647,67 – per la
riscossione di sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada.
A seguito della declinatoria di competenza la controversia riguardante la declinatoria
di competenza veniva riassunta dalla Ammirato e nel giudizio riassunto si costituiva la
società esattrice.
§2. Nessuna delle parti ha depositato memoria.
§3. Configurandosi le condizioni per la trattazione dell’istanza di regolamento
d’ufficio con il procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., sono state richieste al
Pubblico Ministero presso la Corte le sue conclusioni ed all’esito del loro deposito, è stata
fissata l’odierna adunanza.
Considerato quanto segue:
§1. Il Pubblico Ministero, previo rilievo — a suo dire – del tempestivo esercizio del
potere di conflitto da parte del Giudice di Pace nel termine di cui al’art. 38 c.p.c., ha
concluso per l’accoglimento dell’istanza di regolamento di competenza d’ufficio,
assumendo che, come, peraltro, dedotto dallo stesso Giudice configgente, la controversia
sulla detta cartella esattoriale si sarebbe dovuta ritenere di competenza per materia del
Tribunale trattandosi di impugnazione di c.d. provvedimento di preavviso di fermo
amministrativo e ciò in base al’insegnamento di cui a Cass. sez. un. n. 20931 del 2011.
§2. Il Collegio condivide l’avviso del Pubblico Ministero e dello stesso Giudice di
Pace in ordine alla riconducibilità della controversia all’ambito della competenza per

Est. Cons. HafbJe Frasca

602 del 1973, riguardante varie cartelle di pagamento, con provvedimento emesso il 20

R.g.n. 5082-13 (c.c. 7.11.2013)

materia del Tribunale di Catanzaro, per avere essa ad oggetto contestazioni sotto vari profili
dell’agire dell’esattore manifestatosi con il detto preavviso e, quindi, relative al quomodo di
esso, si da giustificare l’assimilazione dell’opposizione — è questo che le Sezioni Unite
hanno implicitamente affermato nella detta decisione — ad un’opposizione ai sensi dell’art.
617 c.p.c. avverso un atto di natura esecutiva (tale natura avendo anche il preavviso, come
manifestazione autoritativa dell’esattore), e, dunque, l’esistenza di una competenza per
materia del detto Tribunale (competenza che, invece, ove con il ricorso introduttivo la

Ammirato avesse sollevato anche contestazioni sull’an della pretesa dell’esattore avrebbe
comportato che tali contestazioni — assenti invece nel citato ricorso — avrebbero anche
integrato un’opposizione all’esecuzione, come tale soggetta per la fase sommaria alla
competenza del tribunale, ma per quella di merito alla competenza per valore,
eventualmente anche del Giudice di Pace, che, peraltro, sarebbe stata assorbita per
connessione ai sensi dell’art. 104 c.p.c. da quella sui profili inerenti all’art. 617 c.p.c.: in
termini Cass. (ord.) n. 16355 del 2010).
Il Tribunale, dunque, risulterebbe avere erroneamente declinato sull’opposizione
quanto alla nota cartella la propria competenza per materia su un’opposizione che era
qualificabile alla stregua dell’art. 617 c.p.c. (e che, come s’è detto, se si fosse
accompagnata ad una sul merito della pretesa dell’esattore, avrebbe visto essa attratta alla
competenza del Tribunale).
§3. Tuttavia, la constatazione dell’esattezza dei termini indicati dal confliggente e
condivisi dal Pubblico Ministero, nella specie non può portare all’effetto di accogliere il
conflitto, perché esso — contrariamente a quanto opinato dal Pubblico Ministero — risulta
esercitato palesemente oltre il termine della prima udienza di comparizione della
controversia in riassunzione, rilevante ai sensi dell’art. 38 c.p.c. quale momento per
l’esercizio del potere di conflitto.
Va rilevato, infatti, che la giurisprudenza della Corte ha da tempo affermato che il
potere di elevazione del conflitto ai sensi dell’art. 45 c.p.c., soffre un termine di
preclusione analogo a quello fissato dall’art. 38 c.p.c., per il potere di rilevazione d’ufficio
della incompetenza da parte del giudice e, quindi, davanti al giudice togato si consuma
nella prima udienza di comparizione e trattazione, ora disciplinata dall’art. 183 c.p.c. Ne
consegue che dinanzi al giudice di pace, davanti al quale sia stata riassunta una
controversia per declinatoria di competenza da parte di altro giudice, il potere di elevazione
del conflitto per ragioni di materia o di territorio inderogabile (cioè per quelle per cui l’art.

Est. Cons. ka1e Frasca

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45 lo ammette), si preclude, per evidenti ragioni di omologia, a seguito della tenuta
dell’equivalente della udienza di prima comparizione di cui all’art. 183 c.p.c.
Ora, nella specie, dall’esame del fascicolo d’ufficio rimesso dal Giudice di Pace
emerge che egli nella prima udienza di comparizione del 3 ottobre 2012, dopo le deduzioni
delle parti, ebbe a formulare invito alle «parti a formulare le loro deduzioni in ordine
all’eventuale incompetenza per materia del Giudice di Pace>> ed all’esito di esse, si
riservò. Quindi, sciogliendo la riserva con ordinanza del 10 ottobre 2012, anziché sollevare

il conflitto, come avrebbe potuto (e dovuto per rimanere nei termini di esercizio del
relativo potere) fare, invitò le part <> ed all’uopo rinvio all’udienza del 14 dicembre 2012, nella quale
trattenne la causa a sentenza.
Solo all’esito della rimessione in decisione il Giudice di Pace ha esercitato il potere
di elevare il conflitto e, quindi lo ha fatto ben oltre il termine di cui al’art. 38 c.p.c., posto
che l’assegnazione della causa a sentenza e, quindi, la sua rimessione in decisione
determinò automaticamente la consumazione di quel potere, tenuto conto anche che
nessuna delle precedenti esternazioni di convincimento sul modus procedendi aveva
manifestato l’intenzione di elevare il conflitto, intenzione che, comunque, avrebbe dovuto
realizzarsi al più tardi nell’appendice della prima udienza rappresentata dallo scioglimento
della riserva in essa assunta.
Il conflitto dev’essere, dunque, dichiarata inammissibile sulla base del seguente
principio di diritto: <

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