Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28707 del 23/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 23/12/2011, (ud. 22/11/2011, dep. 23/12/2011), n.28707

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Presidente –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, nonchè

mandatario della S.C.CI. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei

Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA FREZZA

17, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e

difesi dagli avvocati MARITATO LELIO, CORRERA FABRIZIO, CORETTI

ANTONIETTA, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

O.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 438/2007 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 24/05/2007 r.g.n. 366/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/11/2011 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;

udito l’Avvocato CARLA D’ALOISIO per delega MARITATO LELIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ROMANO Giulio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- La sentenza attualmente impugnata conferma la sentenza del Tribunale di Messina n. 2313/03 del 7 ottobre 2003, di accoglimento dell’opposizione di O.S. avverso la cartella esattoriale con la quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 14.521.357, per omesso versamento di contributi nel periodo 1977-1987.

La Corte d’appello di Messina, per quel che qui interessa, precisa che:

a) la sentenza di primo grado ha fatto corretto uso dei principi normativi in materia di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi;

b) la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10, ha assoggettato a prescrizione quinquennale il suddetto diritto, stabilendo però la permanenza della prescrizione decennale per le contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della legge stessa (17 agosto 1995) qualora siano intervenuti atti interruttivi o sia stata iniziata una procedura nel rispetto della normativa precedente;

c) tuttavia, nella specie, l’INPS non ha prodotto in primo grado alcun documento atto a dimostrare l’avvenuta interruzione dei termini prescrizionali;

d) pertanto, alla data di notifica della cartella di pagamento (24 luglio 1996) il termine quinquennale di prescrizione era ampiamente scaduto;

e) la suddetta soluzione, conforme anche alla giurisprudenza di legittimità, non è smentita dall’avvenuta notifica dell’intimazione di pagamento avvenuta il 30 dicembre 1995, visto che ciò che conta è che la richiesta di pagamento è intervenuta dopo il termine previsto, come si è detto;

f) deve essere, infine, precisato in base all’art. 3, comma 9, della legge n. 335 del 1995, è stato mantenuto il termine prescrizionale decennale solo per il caso di denuncia della omissione contributiva fatta direttamente dal lavoratore o dai suoi superstiti, ipotesi che non ricorre nella specie.

2.- Il ricorso dell’INPS domanda la cassazione della sentenza per un motivo; O.S. non svolge attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con l’unico motivo di ricorso, illustrato da quesito di diritto, si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, commi 9 e 10.

Si contesta che la Corte d’appello abbia ritenuto applicabile nella specie la prescrizione quinquennale, ancorchè fosse pacifico che il 30 dicembre 1995 (cioè nel periodo compreso tra il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della suindicata legge e il 31 dicembre 1995) fosse stata inviata una lettera raccomandata dall’Istituto, costituente valido atto interruttivo, come tale idoneo a determinare la permanenza del termine decennale della prescrizione, secondo quanto ripetutamente affermato da questa Corte, in ordine all’interpretazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, cit.

2.- Il ricorso è inammissibile.

Va. infatti, ricordato che, in base ad un consolidato orientamento di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità:

in linea assolutamente generale, la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario da notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 cod. proc. civ., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio, conseguentemente l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380- bis cod. proc. civ., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ. (Cass. SU 14 gennaio 2008 n. 627; Cass. 10 aprile 2008 n. 9342; Cass. 23 gennaio 2009 n. 1694; Cass. 21 aprile 2010 n. 9487; Cass. 15 giugno 2010 n. 14421; Cass. 28 aprile 2011, n. 9453).

Nella specie, il ricorso risulta essere stato notificato a mezzo servizio postale a O.S. nel domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Carmelo Lo Monte in via Malpighi, 24 Messina, tuttavia non risultano nè la produzione del relativo avviso di ricevimento nè lo svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato.

Ne consegue, in applicazione del riportato principio, l’inammissibilità del ricorso, senza alcuna pronuncia sulle spese essendo l’ O. rimasto intimato.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro, il 22 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2011

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