Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28707 del 18/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/10/2021, (ud. 26/05/2021, dep. 18/10/2021), n.28707

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2692-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

C.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1107/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA, depositata il 03/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CAPRIOLI

MAURA.

 

Fatto

Considerato che:

L’Agenzia delle Entrate – Riscossione propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo di ricorso proposto avverso la sentenza, con la quale la commissione tributaria regionale della Emilia Romagna, in conformità della prima decisione, ha rigettato l’appello avverso la pronuncia della CTP di Ravenna che aveva parzialmente accolto il ricorso di C.R..

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha rilevato che: l’agente per la riscossione si era costituita in causa con un avvocato del libero foro in contrasto con quanto previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11, comma 2.

Diritto

Ritenuto che:

l’Agenzia delle Entrate denuncia deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11, comma 2, art. 12, comma 1, e art. 15, comma 2-sexies, e del D.L. n- 193 del 2016, art. 1, comma 8, convertito in L. 225 del 2016, nonché del D.L. n. 34 del 2019, art. 4-novies, convertito in L. n. 58 del 2019, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Sostiene infatti che gli artt. 11 e 12, richiamati in rubrica, non escludono la possibilità che l’Agenzia della Riscossione possa stare in giudizio a mezzo di un difensore del libero foro come si evince dallo stesso decreto, art. 15.

Afferma inoltre che la facoltà di avvalersi di avvocato del libero foro sarebbe contemplata dal D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 8, convertito in L. n. 225 del 2016.

Il motivo è manifestamente fondato alla stregua di Cass. Sez. U., n. 30008 dei 2019, par. 24, nonché del Protocollo d’intesa tra Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate-Riscossione n. 36437 del 5 luglio 2017.

Invero, nella citata pronuncia le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato i seguenti principi di diritto:

“impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio l’Agenzia delle Entrate Riscossione si avvale:

dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all’organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal richiamato cit. R.D., art. 43, comma 4, cit., di avvocati del libero foro – nel rispetto del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 4 e 17 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. medesimo, comma 5 – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all’Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio”; “quando la scelta tra il patrocinio dell’Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l’Agenzia e l’Avvocatura o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell’Agenzia a mezzo dell’una o dell’altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità”.

Orbene, il Protocollo d’intesa tra Avvocatura dello Stato

e Agenzia delle Entrate – Riscossione, n. 36437 del 5 luglio 2017, prevede espressamente, in tema di “Contenzioso afferente l’attività di Riscossione”, al punto 3.4.2, che “L’Ente sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio Elenco avvocati, nelle controversie relative a: (…) liti innanzi alle Commissioni Tributarie”. La CTR non ha fatto buon governo dei principi sopra enunciati rilevando l’inammissibilità dell’Agente della riscossione a stare in giudizio tramite un avvocato del libero foro.

La sentenza va cassata e rinviata alla CTR della Emilia Romagna che in diversa composizione provvederà ad esaminare il merito della vicenda rimasto assorbito e a liquidare le spese di questa fase.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, assorbito il secondo; cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR della Emilia Romagna, in diversa composizione anche per le spese di legittimità.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2021

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