Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28706 del 27/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28706 Anno 2013
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: FRASCA RAFFAELE

ORDINANZA
sul ricorso 24806-2011 proposto da:
FEDERICO MANNA SRL IN LIQUIDAZIONE 00040230625 (in
sigla FEDERMANNA) in persona del Liquidatore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI 39, presso
lo studio dell’avvocato FRANCESCA GIUFFRE’ (Studio avvoati
GIUFFRE’ ADRIANO e FRANCESCA GIUFFRE), rappresentata e
difesa dall’avvocato BERGAMO FEDERICO, giusta procura a
margine del ricorso per regolamento di competenza;
– ricorrente contro
MANNA MAURIZIO MNNMRZ55P0F839E quale titolare della
omonima farmacia, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati

Data pubblicazione: 27/12/2013

GIARDINO GUIDO, SARNO ALFREDO, giusta procura a margine
della memoria;
– resistente

sul ricorso 26075-2011 proposto da:

()minima farmacia, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati
SARNO ALFREDO, GIARDINO GUIDO, giusta procura a margine
del ricorso per regolamento di competenza;
– ricorrente contro

FEDERICO MANNA SRL IN LIQUIDAZIONE 00040230625 (in
sigla FEDERMANNA) in persona del Liquidatore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI 39, presso
lo studio dell’avvocato FRANCESCA GIUFFRE’ (Studio avvoati
GIUFFRE’ ADRIANO e FRANCESCA GIUFFRE’), rappresentata e
difesa dall’avvocato BERGAMO FEDERICO, giusta mandato a
margine della comparsa di costituzione allegata in atti;
– resistente

avverso il provvedimento R.G. 3822/2010 del TRIBUNALE di
BENEVENTO del 13.9.2011, depositato il 15/09/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
ANTONIETTA CARESTIA.

Ric. 2011 n. 24806 sez. M3 – ud. 07-11-2013
-2-

MANNA MAURIZIO MNNMRZ55P09F839E quale titolare della

R.g.n. 24086-11; 26075-11 (c.c. 7.11.2013)

Ritenuto quanto segue:
§1. La s.r.l. Federico Manna in liquidazione ha proposto istanza di regolamento di
competenza, iscritta al n.r.g. 24806 del 2011, avverso la sentenza del 19 settembre 2011,
con la quale il Tribunale di Napoli, investito dell’opposizione proposta da Maurizio Manna
contro un decreto ingiuntivo ottenuto da essa istante, ha dichiarato la propria incompetenza
per territorio e la competenza del Tribunale di Benevento dando rilievo (per quello che per
implicito emerge dalla motivazione), dopo averne escluso la riconducibilità all’art. 1341

c.c., ad una pretesa clausola di competenza convenzionale del Tribunale di Benevento,
invocata dall’opponente sulla base di quanto indicato nelle fatture inviare dalla società
opposta. E ciò, pur dando atto che l’opponente aveva dedotto l’incompetenza territoriale
anche secondo i criteri di competenza ordinari, di cui agli artt. 19 e 20 c.p.c.
§1.1. All’istanza di regolamento ha resistito con memoria il Manna.

§2. Il Manna Maurizio, a sua volta, con istanza iscritta al n.r.g. 26075 del 2011 ha
proposto regolamento di competenza avverso l’ordinanza del 15 settembre del 2011, con
cui il Tribunale di Benevento, investito da esso ricorrente di una domanda di accertamento
negativo del credito fatto valere dalla citata s.r.1., ha dichiarato — previa valutazione della
sussistenza della competenza del Tribunale di Napoli sulla controversia di opposizione a
decreto ingiuntivo, sull’assunto dell’inefficacia della clausola di attribuzione
convenzionale della competenza, per non essere stata essa sottoscritta specificamente dalle
parti, nonché comunque per la sua inidoneità a determinare la competenza del foro di
Benevento in via esclusiva – la continenza della causa davanti ad esso proposta nella causa
di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto la prevenzione operava a favore di
quest’ultima, per essere stato depositato il ricorso per decreto il 27 luglio 2010 e la
citazione introduttiva della causa di accertamento negativo notificata il successivo 29
luglio.
§2.1. All’istanza di regolamento di competenza ha resistito la s.r.l. con memoria.
§3. Il primo ricorso veniva assegnato alla Sesta Sezione-3, il secondo alla Sesta
Sezione-1.
La trattazione del primo ricorso seguiva con la richiesta al Procuratore Generale
presso la Corte delle sue conclusioni, all’esito del cui deposito l’adunanza della Corte
veniva fissata per il 15 novembre 2012. In detta adunanza, essendosi rilevato che la Sesta
Sezione-1 aveva redatto relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c. sull’altro ricorso
(peraltro con sola valutazione dell’opportunità di una trattazione congiunta dei due ricorsi),
con fissazione dell’adunanza al 8 gennaio 2013, veniva disposta la rimessione del fascicolo
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Est. Cons. RaYfa1e Frasca

R.g.n. 24086-11; 26075-11 (c.c. 7.11.2013)

n.r.g. 24806 del 2011 al Primo Presidente per i provvedimenti di sua competenza circa la
trattazione unitaria dei due procedimenti. Il Primo Presidente Aggiunto, con
provvedimento del 30 novembre 2012, disponeva che i due ricorsi fossero trattati dalla
Sesta sezione-3 e la trattazione del ricorso n.r.g. 26075 veniva tolta dal ruolo del 18
gennaio 2013.
§4. Configurandosi le condizioni per l’unitaria trattazione dei due ricorsi con il
procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c., si è redatta relazione ai sensi di tale norma, che è

stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la
Corte..
Considerato quanto segue:
§1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. si sono svolte le seguenti
considerazioni:
<4..1 §5. Il ricorso iscritto al n.r.g. 24806 del 2011 appare fondato. Le ragioni sono sostanzialmente quelle già enunciate dal Pubblico Ministero nelle sue conclusioni. In particolare: a) la clausola di attribuzione della competenza convenzionale al Foro di Benevento, cui ha dato rilievo il Tribunale di Napoli, non aveva — a prescindere da ogni questione sia circa la sua riconducibilità all'art. 1341 c.c., sia dalla stessa sua efficacia in generale, trattandosi di clausola contenuta in una fattura, cioè in una dichiarazione pro se della creditrice - il valore di attribuzione della competenza convenzionale in via esclusiva, atteso che il secondo comma dell'art. 29 esige che la previsione di un foro in via convenzionale, per essere esclusiva e derogatoria di altri criteri di competenza normali (ed ancorché coincida con uno di essi), sia convenuta in modo espresso, là dove la clausola non contiene alcuna espressione in tal senso (in termini, ex multis, Cass. n. 17449 del 2007: <>
(Cass. sez. un. (ord.) n. 9004 del 2010). L’applicazione del principio di diritto ora riportato
non è esclusa per le ragioni innanzi indicate circa la possibilità che una comunicazione
possa essere avvenuta prima del 20 settembre 2010 (in termini si veda Cass. n. 14059 del
2013).
§7. Conclusivamente, dovrebbe essere dichiarata improcedibile l’istanza di cui al
ricorso n.r.g. 26075 del 2011 ed accolta quella di cui al n.r.g. 24806 del 2011, con
declaratoria della competenza sull’opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di
Napoli.>>.
§2. Il Collegio, previa riunione dei due ricorsi, condivide le argomentazioni e le
conclusioni della relazione alle quali non sono stati mossi rilievi.
§3. In conseguenza dev’essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso n.r.g. 26075
del 2011, mentre dev’essere accolto il ricorso n.r.g. 24806 del 2011 e dichiarata la
competenza del Tribunale di Napoli sull’opposizione al decreto ingiuntivo.
Va fissato termine per la riassunzione di mesi tre dalla comunicazione del deposito
della presente.
Le spese dei due procedimenti riuniti fanno carico a Maurizio Manna e si liquidano
ai sensi del d.m. n. 140 del 2012 in dispositivo.

P. Q. M.
La Corte, riuniti i ricorsi per regolamento, dichiara improcedibile quello iscritto al
n.r.g. 26075 del 2011. Accoglie il ricorso n.r.g. 24086 del 2011 e dichiara la competenza
sull’opposizione a decreto ingiuntivo del Tribunale di Napoli, fissando per la riassunzione
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Est. Cos.,Raffae1e Frasca

R.g.n. 24086-11; 26075-11 (c.c. 7.11.2013)

dinanzi ad esso termine di mesi tre dalla comunicazione del deposito della presente.
Condanna Maurizio Manna alla rifusione delle spese dei giudizi di regolamento in favore
della s.r.l. Federico Manna in liquidazione, liquidandole in euro duemilacento, di cui
duecento per esborsi, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile-, il 7

novembre 2013.

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