Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28706 del 07/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 07/11/2019, (ud. 05/06/2019, dep. 07/11/2019), n.28706

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16310-2018 proposto da:

G.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DELL’UMILTA’ N. 49, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO

LUTRARIO, rappresentato e difeso dall’avvocato RAFFAELE SIMONETTI;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI VENEZIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA B. TORTOLINI 34, presso lo studio

dell’avvocato NICOLO’ PAOLETTI, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati GIUSEPPE VENEZIAN, MAURIZIO BALLARIN,

NICOLETTA ONGARO, ANTONIO IANNOITA;

– controricorrente –

e contro

PROCURATORE GENERALE presso la Corte d’appello di Venezia;

– intimato –

avverso la sentenza n. 697/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 20/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. BESSO

MARCHEIS CHIARA.

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. Con atto di citazione del 9/7/2010 G.P. instaurava giudizio di querela di falso contro il Comune di Venezia in relazione ai disegni dell’originaria licenza, delle schede catastali e dei grafici di cui al rapporto degli ispettori prot. n. 2010/72316 del 18/2/2010 nonchè del disegno dei prospetti di cui alla licenza n. 1585 del 26/3/1948.

Il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 802/2014, dichiarava inammissibile la domanda.

2. Avverso la pronuncia proponeva appello G.P.. Con sentenza 20 marzo 2018, n. 697, la Corte d’appello di Venezia, ritenuto che l’appellante non avesse assolto all’onere della prova, su di lui incombente, in ordine all’asserita falsità dei documenti, in parziale riforma della sentenza impugnata rigettava la querela di falso.

3. Contro la sentenza ricorre per cassazione G.P.. Resiste con controricorso il Comune di Venezia, che ha depositato altresì memoria ex art. 380-bis c.p.c..

L’intimato Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Venezia non ha proposto difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. E’ anzitutto inammissibile il ricorso: non è possibile, nè dalle parti dedicate allo “svolgimento del procedimento di primo grado” e all'”excursus giudiziale relativo al secondo grado” e neppure dall’esposizione dei successivi motivi, ricavare la chiara esposizione della vicenda processuale, esposizione richiesta, a pena di inammissibilità del ricorso, dall’art. 366 c.p.c., n. 3.

Sono poi inammissibili i due motivi di ricorso, in quanto le censure indicate in rubrica (“violazione e falsa applicazione degli artt. 112,210,221 e 224 c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e in ogni caso per motivazione incongrua, inidonea a giustificare la decisione, priva di correttezza giuridica e di coerenza logica formale”) non trovano corrispondenza e adeguato svolgimento nella successiva esposizione.

II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

La liquidazione delle spese, effettuata nel dispositivo, segue la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del Comune controricorrente che liquida in Euro 5.200 di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2 sezione civile, il 5 giugno 2019.

Depositato in cancelleria il 7 novembre 2019

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