Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28705 del 27/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28705 Anno 2013
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: SEGRETO ANTONIO

ORDINANZA

Data pubblicazione: 27/12/2013

C U .4- C _E.

sul ricorso 13980-2012 proposto da:
LANFRANCHI MAREE THERESE LNFMTH56L64Z110Y,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA VECCHIA
691, presso lo studio dell’avvocato LEPPO MARCO FABIO,
rappresentata e difesa dall’avvocato MARIANI ARNALDO giusta
procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro
CUCCHI SIMONE;
– intimato avverso la sentenza n. 1550/2012 del TRIBUNALE di FIRENZE,
depositata il 03/05/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/11/2013 dal Presidente Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

Ric. 2012 n. 13980 sez. M3 – ud. 07-11-2013
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Ricorso N. 13980/12 R. G.
Ordinanza
1. Con ricorso per regolamento di competenza notificato il 10 giugno 2012 Marie Thérèse
Lanfranchi ha chiesto che la Corte di Cassazione dichiari la competenza del Tribunale di
Firenze a decidere la causa di opposizione al decreto ingiuntivo n. 136, emesso il 13 gennaio
2011, per E. 2015,00 dal Tribunale di Firenze, proposta da Simone Cucchi ed avente ad
oggetto una controversia sulla mancata corresponsione dell’indennità di occupazione di

immobile della Lanfanchi, a seguito della convalida per finita locazione intimata alla data del
31 luglio 2009, con fissazione per il rilascio dell’immobile al 30 novembre 2009.
Con il suddetto ricorso si impugna la sentenza n. 1550 del 3 maggio 2012 del Tribunale di
Firenze la quale – ritenuto che nel caso di specie non viene in considerazione il rapporto con
l’immobile, ma solo la debenza o meno di modeste somme di denaro che il conduttore assume
di aver pagato indebitamente e la debenza o meno dell’aumento legato agli indici ISTAT – ha
ritenuto la propria incompetenza per valore, per essere competente il Giudice di Pace di
Firenze, revocando per l’effetto il decreto ingiuntivo n. 136/2011.
Con l’istanza di regolamento – per quel che in questa sede rileva – si deduce che la sentenza
impugnata è errata per violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 9 c.p.c., che attribuiscono
al Tribunale la competenza per materia di tutte quelle cause che appartenevano
tradizionalmente alla competenza del Pretore (art. 8 c.p.c. abrogato dall’art. 49 del d.lgs. 18
febbraio 1998 n. 51) e, in particolare, l’intera materia delle locazioni e del comodato di
immobili urbani e di affitto di azienda;
La parte convenuta, alla quale è stata ritualmente notificata l’istanza di regolamento di
competenza, non ha svolto attività difensiva.
2. L’istanza di regolamento di competenza è infondata.
La sentenza impugnata si è correttamente riportata alla statuizione di Cass., sez. un., ord. 19
ottobre 2011 n. 21582, secondo la quale “è competente il giudice di pace (nei limiti della sua
competenza per valore) in ordine alle controversie aventi ad oggetto pretese che abbiano la
loro fonte in un rapporto, giuridico o di fatto, riguardante un bene immobile, salvo che la
questione proprietaria non sia stata oggetto di una esplicita richiesta di accertamento
incidentale di una delle parti e sempre che tale richiesta non appaia, “ictu oculi”, alla luce
delle evidenze probatorie, infondata e strumentale – siccome formulata in violazione dei
principi di lealtà processuale – allo spostamento di competenza dal giudice di prossimità al
giudice togato”.
Il principio di diritto è stato enunciato ai sensi dell’art. 363 c.p.c..
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Ritiene questa Corte che non vi siano ragioni per discostarsi da tale principio, al quale va data
adesione piena.
Con esso si è dato seguito a quella recente giurisprudenza, sino ad allora minoritaria, che,
premessa una corretta esegesi del sintagma “bene mobile”, collocato il bene “somma di
denaro” all’interno di tale categoria concettuale, richiamato il concetto di petitum mediato
come legittimo criterio attributivo della competenza, osserva che, allorquando si eserciti una
pretesa di risarcimento danni per equivalente assumendo che il danno si è verificato ad un

immobile (quale che ne sia il titolo di godimento), il diritto fatto valere, avendo ad oggetto
una somma di danaro – e, quindi, un petitum mediato inerente il conseguimento di un bene
della vita rappresentato da un bene mobile -, è per definizione un diritto concernente una cosa
mobile, qual è il danaro e, pertanto, agli effetti dell’art. 7 c.p.c., comma 1, la relativa domanda
è senz’altro riconducibile all’ambito della competenza generale mobiliare colà prevista a
favore del giudice di pace (così Cass. n. 17039 del 2010).
Viene così correttamente e condivisibilmente relegata nella sfera dell’irrilevante giuridico il
nesso tra la somma chiesta sulla base di un contratto di godimento e quindi avente ad oggetto
un diritto personale e l’immobile oggetto di tale contratto poiché, essendosi fatta valere una
pretesa ad una somma di denaro, la sua riferibilità ad un immobile perde di consistenza
giuridica al fine della corretta individuazione dell’oggetto del diritto fatto valere (il danaro, id
est una cosa mobile), onde la situazione proprietaria non è destinata a spiegare influenza
sull’individuazione del petitum.
La competenza per valore del Giudice di Pace deve quindi essere intesa in via generale, con
gli unici limiti costituiti: a) dal valore in senso stretto desunto dal petitum-, b) dal carattere
mobiliare dell’azione desunto sia dalla causa petendi che dal petitum-, c) dalla mancanza di
competenza per materia di altro giudice.
Le “cause relative a beni mobili” possono, pertanto, del tutto legittimamente esser ritenute
tutte quelle che si riferiscano a diritti tendenti all’attuazione di un obbligo pecuniario,
ancorché collegato ad un diritto reale immobiliare, con la conseguenza che il giudice di pace
deve ritenersi competente a giudicare sulle azioni personali concernenti beni immobili e, in
particolare, sulle cause che hanno per oggetto somme di denaro relative a quei beni le quali
non involgano questioni sul rapporto giuridico o di fatto con i medesimi.
Nella specie, l’ordinanza impugnata ha correttamente osservato che nella controversia in
esame non viene in considerazione il rapporto con l’immobile, ma soltanto la debenza o meno
di “modeste somme di denaro che il conduttore assume di aver pagato indebitamente e la
debenza o meno dell’aumento legato agli indici ISTAT”.
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La questione proprietaria non è stata pertanto oggetto di una esplicita richiesta di
accertamento incidentale di una delle parti.
Nulla per le spese non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso ed afferma la competenza a decidere del giudice di pace di Firenze.
Così deciso in Roma, lì 7 novembre 2013

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