Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28705 del 16/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 16/12/2020, (ud. 20/10/2020, dep. 16/12/2020), n.28705

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13651-2019 proposto da:

R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO

UGONIO, 3, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO ODDI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

SOCIETA COOPERATIVA S.I.A.T. 74 A R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3414/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 31/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA

DE FELICE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa città, ha accolto l’appello della Società cooperativa SIAT 64, sostenendo l’estraneità della stessa riguardo all’imputazione delle spese di viaggio rivendicate da R.G., essendo i fogli di presenza giustificativi delle trasferte intestati ad altra Società cooperativa (COSEPURI scpa) con sede in Bologna;

ha altresì negato l’esistenza del vincolo di subordinazione tra il lavoratore e la cooperativa SIAT 64 nel periodo dicembre 2013 – luglio 2014, attestando il mancato assolvimento dell’onere probatorio di parte circa la natura subordinata del rapporto;

la cassazione della sentenza è domandata da R.G. sulla base di due motivi, illustrati da successiva memoria;

la Società SIAT 64 a.r.l. non ha opposto difese;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente contesta “Violazione e falsa applicazione dell’art. 416 c.p.c., comma 3 e dell’art. 115 c.p.c.”;

si duole che la Corte d’appello abbia ritenuto non provata la natura subordinata del rapporto senza aver espletato nessuna istruttoria sul punto, là dove il Tribunale aveva ritenuto confermato il vincolo di dipendenza, stante la generica contestazione avanzata dalla società convenuta;

col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, lamenta “Difetto assoluto della motivazione e comunque mera apparenza della stessa” per avere, la Corte d’appello, ritenuto che la prova che i fogli di presenza fossero intestati ad altra società costituisse un fatto talmente incontestabile da assurgere a base della decisione; la motivazione, contenente affermazioni meramente assertive, non mostrerebbe l’iter logico argomentativo della sentenza;

il primo motivo si fonda sulla asserita errata applicazione da parte della Corte territoriale del principio di specificità della contestazione;

la decisione d’appello sarebbe stata presa sulla base di un’eccezione della Società che il primo giudice aveva ritenuto del tutto generica;

il motivo si presenta inammissibile perchè carente di specificità; parte ricorrente non allega e non trascrive l’atto con cui la Siat 64 ha formulato l’eccezione controversa, nè la sentenza del primo giudice, sicchè non è dato verificare la veridicità delle sue asserzioni prima ancora della loro fondatezza;

piuttosto, la censura appare diretta ad ottenere una rivalutazione dei fatti di causa, inibita in questa sede;

il secondo motivo è parimenti inammissibile;

il ricorrente invoca il vizio di motivazione a proposito della affermazione (meramente assertiva) riguardo al valore probatorio dell’intestazione dei fogli di presenza ad altra società al fine di escludere l’imputazione delle spese in capo alla SIAT 64 da parte della sentenza impugnata, nonchè a proposito della presunta assenza della succinta ricostruzione delle ragioni di fatto e di diritto su cui la Corte d’appello ha fondato le sue conclusioni, in violazione dell’art. 132 c.p.c.;

tale prospettazione si colloca fuori dai parametri indicati dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ove lo stesso è ammesso, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e 369 c.p.c., comma 2, n. 4, limitatamente all’indicazione del “fatto storico” il cui esame sia stato omesso, del “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, del “come” e del “quando” il predetto fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e della “decisività” di esso;

inoltre, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. Un. 8053/2014);

la doglianza del ricorrente è rivolta, perciò, a contestare non l’omesso esame di un fatto storico decisivo, ma la mancata valorizzazione di risultanze istruttorie, che si assumono erroneamente valutate dalla Corte territoriale, la quale, invece, ne ha dato una diversa valutazione;

in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile;

non si provvede sulle spese nei confronti della parte rimasta intimata;

in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’adunanza camerale, il 20 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2020

 

 

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