Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28705 del 07/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 07/11/2019, (ud. 05/06/2019, dep. 07/11/2019), n.28705

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15356-2018 proposto da:

NUX SERVIZI DIREZIONALI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA DEL FANTE, 2,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMO DE BELARDINI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MOBILIA SA SOCIETA’ ANONIMA PER AZIONI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2522/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa BESSO

MARCHEIS CHIARA.

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. Con atto di citazione del 20/2/2006, la società Mobilia s.a. conveniva in giudizio la società Nux Servizi Direzionali s.p.a., chiedendo che venisse dichiarato l’inadempimento della convenuta rispetto al contratto preliminare di vendita intercorso tra le parti e avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di un immobile sito in Roma, nonchè la legittimità del recesso operato dalla società attrice, con conseguente condanna della convenuta al pagamento di Euro 200.000 quale doppio della caparra versata alla stipulazione del contratto. Costituitasi in giudizio, Nux Servizi Direzionali s.p.a. chiedeva a sua volta di dichiarare l’inadempimento di Mobilia s.a. rispetto all’obbligazione di pagamento del saldo dovuto, con conseguente riconoscimento della legittimità del recesso e del diritto di trattenere la somma di Euro 100.000, versati dalla società attrice a titolo di caparra confirmatoria.

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 3686/2008, accoglieva la domanda della società attrice.

2. Avverso la sentenza proponeva appello Nux Servizi Direzionali s.p.a., censurando la decisione del giudice di primo grado per non avere valorizzato le risultanze documentali e le prove testimoniali acquisite.

Con sentenza 14 aprile 2017, n. 2522, la Corte d’appello di Roma rigettava il gravame e confermava la sentenza impugnata.

3. Contro la sentenza ricorre per cassazione Nux Servizi Direzionali s.p.a.

L’intimata Mobilia s.a. non ha proposto difese.

La società ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. L’unico motivo di ricorso lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1; violazione degli artt. 1385 e 1455 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: il giudice d’appello, “pur dando atto che Nux aveva eccepito come Mobilia si fosse rifiutata di versarle quanto in realtà ad essa dovuto a titolo di i.v.a., ha espressamente dichiarato di non potere esaminare tale circostanza allegata dall’odierna ricorrente in quanto oggetto di un’eccezione che (..) era tardiva in quanto formulata solo in grado di appello”, conclusione che non considera che il pagamento dell’1.v.a. era questione che era stata allegata da Nux sin dal primo grado, così finendo per realizzare una palese violazione degli artt. 1385 e 1455 c.c..

Il motivo è inammissibile in quanto non è ravvisabile il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, omesso esame che avrebbe poi determinato la violazione di legge. Come hanno affermato le sezioni unite di questa Corte, “l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo” (Cass., sez. un., sez. un. 8053/2014). Nel caso in esame, il fatto storico “rifiuto della società acquirente a versare l’importo dovuto per il pagamento dell’1.v.a.” è stato esaminato dal giudice d’appello, come d’altro canto riconosce la ricorrente, che infatti in realtà contesta non il mancato esame, ma la qualificazione come eccezione della circostanza, senza d’altro canto rapportarsi alla effettiva ratio decidendi della decisione impugnata.

II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Nulla viene disposto per le spese, non essendosi la società intimata costituita in giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della società ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti per il versamento da parte della società ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2 sezione civile, il 5 giugno 2019.

Depositato in cancelleria il 7 novembre 2019

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