Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28704 del 27/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28704 Anno 2013
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: SEGRETO ANTONIO

ha pronunciato la seguente

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ORDINANZA
sul ricorso 19680-2012 proposto da:
DI BLASI GIOVANNI DBLGNN23B18B963K, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA SILVIO PELLICO 16, presso lo studio
dell’avvocato GARCEA FRANCO, che lo rappresenta e difende giusta
mandato a margine del ricorso;
– ricorrente contro
SIMEONI ROMOLO, ELLISSE SRL, VENANZI ANDREA,
TRINGALI LUCIANO, LLOYD’S OF LONDON;
– intimati avverso il provvedimento n. 86449/09 del TRIBUNALE di ROMA,
depositata il 12/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;

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Data pubblicazione: 27/12/2013

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Ric. 2012 n. 19680 sez. M3 – ud. 07-11-2013
-2-

/

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

3

Ricorso n. 19680/2012
Ordinanza
1.Di Blasi Giovanni, acquirente di un immobile ad uso abitativo in Trevignano Romano,
assumendo di avervi rilevato vizi, conveniva davanti al Tribunale di Roma per responsabilità
contrattuale, la Ellesse s.r.1., chiedendo la risoluzione del contratto di compravendita nonché
per responsabilità extracontrattuale nelle trattative Luciano Tringali.
procedimento contenzioso n. 86449/09.
Nell’ambito di detto procedimento, all’udienza del 12.6.12, l’attore ha rappresentato di aver
introdotto altro procedimento (n. 23519/12) nei confronti della Ellisse s.r.l. e del Tringali
sempre basato sul diritto di garanzia ex art. 1490 c.c. e con un petitum più ampio.
L’attore ha chiesto che il procedimento n. 86449/09 (ove non definito in sede di
conciliazione) venisse riunito all’altro(essendoci rapporto di continenza di quello più recente
rispetto all’altro).
Nell’atto di citazione introduttivo del procedimento n. 23519/12, assegnato alla sez. 13, è stata
richiesta l’adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 273 – 274 c.p.c..
Tuttavia il giudice, a scioglimento della riserva formulata all’udienza del 12.6.12, lo stesso
giorno ha adottato una ordinanza con la quale, ritenendo matura per la decisione la causa n.
86449/09, ha rinviato la medesima all’udienza del 9.4.14 per la precisazione delle conclusioni.
Avverso detta ordinanza il Di Blasi ha proposto tempestivo ricorso per regolamento di
competenza ai sensi dell’art. 42 c.p.c..
Il regolamento è essenzialmente motivato con il fatto che l’ordinanza del 12.6.12 è stata
emanata da “organo incompetente” in quanto, ai sensi degli artt. 273 o 274 c.p.c., l’unico
“competente a decidere sullo sviluppo ulteriore dei due giudizi era il Presidente” e che così
occorrerebbe dichiarare l’incompetenza del giudice che ha pronunciato l’ordinanza, in favore
di quella del Presidente del tribunale di Roma per l’adozione dei conseguenti provvedimenti.
2. In accoglimento delle conclusioni del P.G., ritiene questa Corte che il ricorso per
regolamento vada dichiarato inammissibile.
Il ricorrente si duole del “modus procedendi” adottato nel procedimento n. 86449/09 dal
giudice, il quale non ha provveduto a “riferirne” al presidente ai sensi dell’art. 273 o dell’art.
274 c.p.c.. Per far ciò l’interessato si avvale del regolamento di competenza di cui all’art. 42
c.p.c..

Conseguentemente pendeva innanzi al Tribunale civile di Roma sez. 10, giudice monocratico,

4

In materia la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che: “la nozione di
incompetenza ed il regime impugnatorio del regolamento che vi è connesso, presuppongono
… che si discuta dell’attribuzione della causa ad uno o ad un altro ufficio giudiziario, non
invece dell’attribuzione della causa all’uno o all’altro giudice all’interno del medesimo ufficio”
(cfr. ord. 23978/10).
Ciò è appunto avvenuto nella fattispecie, con la conseguente inammissibilità del ricorso.
3.Indicazioni di segno opposto non pare possano trarsi dalla motivazione della richiamata
di specie, era investita della verifica di un provvedimento di sospensione del giudizio (sia pur
viziato a monte da un modus procedendi analogo a quello di cui ci si duole in questa sede);
Peraltro è stato altresì condivisibilmente affermato che “la violazione dell’art. 274 c.p.c.
comma 2, relativo al dovere del giudice incaricato della trattazione di una causa di riferire al
capo dell’ufficio in caso di connessione della stessa causa con altra causa pendente davanti ad
un diverso giudice dello stesso ufficio, è inidonea a determinare la nullità della sentenza, in
quanto concerne una norma attinente al mero ordine interno (ad uno stesso ufficio giudiziario)
di trattazione delle cause, e non ad una fase dell’iter formativo del convincimento del giudice”
(cfr. Cass. n. 1697/08′).
4.In definitiva il rimedio impugnatorio del regolamento di competenza non può essere
adottato nei confronti di provvedimenti che si assumono resi in violazione degli artt. 273
o 274 c.p.c..

5.Va, quindi, dichiarato inammissibile il ricorso. Nulla per le spese di questo regolamento non
avendo la parte intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese di questo regolamento.
Così deciso in Roma, lì 7 novembre 2013
Il Presidente

sentenza n. 21727/06, relativa a caso nel quale la Corte di Cassazione, a differenza di quello

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