Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28704 del 23/12/2011
Cassazione civile sez. lav., 23/12/2011, (ud. 17/11/2011, dep. 23/12/2011), n.28704
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –
Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE
DEI MELLINI 24, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO NICOLETTI,
che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GUGLIELMINETTI
PIER GIACOMO, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona
del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e
quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di
Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CORRERA
FABRIZIO, CALIULO LUIGI, SGROI ANTONINO, giusta delega in atti;
– controricorrenti –
e contro
UNIRISCOSSIONI S.P.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1026/2006 della CORTE D’APPELLO di TORINO,
depositata il 25/07/2006 r.g.n. 544/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
17/11/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;
udito l’Avvocato CARLA D’ALOISIO per delega SGROI ANTONINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per estinzione per rinuncia.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 31 maggio 2006 la Corte d’Appello di Torino rigettava il gravame proposto da C.G. contro la sentenza del Tribunale della stessa sede – emessa in contraddittorio con l’INPS, anche quale mandatario della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS – S.C.C.I. S.p.A. e la UNIRISCOSSIONI S.p.A. – che ne aveva respinto l’opposizione alla cartella di pagamento n. (OMISSIS) con la quale gli era stato ingiunto il pagamento di Euro 2313,63 a titolo di contributi IVS presso la gestione commercianti e somme aggiuntive per gli anni 2001/2002.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il C. affidandosi a tre motivi, poi ulteriormente illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c..
L’INPS resiste con controricorso.
L’intimata UNIRISCOSSIONI S.p.A. non ha svolto attività difensiva.
Nelle more, in data 14.12.2010, il ricorrente ha depositato atto – notificato – di rinuncia al ricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’intervenuta rinuncia al ricorso da parte del C. comporta estinzione del giudizio.
Le spese del giudizio di legittimità si compensano per intero fra le parti, atteso che l’INPS ha aderito alla rinuncia con compensazione delle spese.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara estinto il giudizio per rinuncia. Compensa per intero fra le parti le spese.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2011