Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28704 del 09/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 09/11/2018, (ud. 06/06/2018, dep. 09/11/2018), n.28704

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Rober – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria G. – Consigliere –

Dott. GORI Pierparolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16138/2011 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

NYMCO s.p.a. in persona del suo legale rappresentante pro tempore

rappresentata e difesa giusta delega a margine del controricorso

dagli avv.ti Prof. Livia Salvini, Elenio Bidoggia e Giovanna Oddo;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia n. 50/38/11 depositata il 24/03/2011, notificata il 7

aprile 2011;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

6/6/2018 dal consigliere Dr. Roberto Succio;

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che:

– con la sentenza di cui sopra la Commissione Tributaria Regionale ha accolto l’appello del contribuente e ha conseguentemente annullato la cartella di pagamento impugnata;

– in dettaglio, la CTR riteneva che sia pur risultando pacifico il mancato versamento, a titolo di ravvedimento operoso ex D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13 di Euro 269,03, la sussistenza della volontà della contribuente di porre rimedio all’inadempienza, versando in sede appunto di ravvedimento tutti gli importi dovuti per imposte e sanzioni, sia pur commettendo un errore di computo quanto agli interessi, consentiva di ritenere perfezionato l’atto di emenda;

– ricorre l’Agenzia delle Entrate sostenendo nel primo motivo di ricorso che solo il perfetto pagamento – sino all’ultimo Euro – del dovuto poteva consentire alla contribuente di produrre gli effetti estintivi del debito; l’errore, quindi, sia pure modesto (lo 0,03% dell’importo versato di Euro 792,656,99) non impediva il perfezionamento del ravvedimento;

– con i restanti tre motivi di ricorso, articolazione di una unica censura, sostanzialmente l’avvocatura erariale censure la sentenza impugnata per aver ritenuto erroneamente necessaria, prima della notifica della cartella di pagamento, la comunicazione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis;

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– Il primo motivo di ricorso è fondato;

– la disposizione dell’art. 13 richiamato ut supra, solo riferimenton normativo posto a base della sentenza impugnata e delle difese delle parti, nell’imporre l’integrale versamento del dovuto ai fini del prodursi l’effetto estintivo del ravvedimento, non consente diversa interpretazione di quella sostenuta dalla ricorrente; peraltro, l’erronea o meno determinazione del dovuto e del versato costituisce elemento di fatto che non può trovare disamina nella presente sede di legittimità;

– I restanti tre motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono complessivamente pure fondati; la CTR ha in effetti erroneamente ritenuto essenziale ai fini della validità dell’atto impugnato la previa ricezione da parte del contribuente della comunicazione di irregolarità di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 Bis; questa Corte ha già statuito, sul punto, come (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 13759 del 06/07/2016) in materia di riscossione, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, l’invio al contribuente della comunicazione di irregolarità, al fine di evitare la reiterazione di errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, è dovuto solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero un’imposta o una maggiore imposta e, comunque, la sua omissione determina una mera irregolarità e non preclude, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione, mentre tale adempimento non è prescritto in caso di omessi o tardivi versamenti, ipotesi in cui, peraltro, non spetta la riduzione delle sanzioni amministrative ai sensi del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, comma 2;

– Pertanto, anche su questo punto la sentenza deve essere cassata con rinvio al secondo giudice.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale composizione che provvederà anche giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2018

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