Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28703 del 27/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28703 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: AMENDOLA ADELAIDE

ORDINANZA
sul ricorso 26295-2012 proposto da:
VERSACE PIERO (VRSPRI63B20H224K) elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA SISTINA 23, presso lo studio dell’avvocato
SCOPELLITI ANTONIETTA, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato STAIANO ROSA MARIA, giusta delega a
margine del ricorso per regolamento di competenza;

ricorrente

contro
ROSSI FRANCESCO,
ALLEANZA TORO SPA ASSICURAZIONI GENERALI;

intimati

avverso il provvedimento R.G. 15506/2011 del TRIBUNALE di
ROMA, depositato il 15/10/2012;

Data pubblicazione: 27/12/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ADELAIDE
AMENDOLA;
per il ricorrente é solo presente l’Avvocato Antonietta Scopelliti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Piero Versace ha convenuto innanzi al Tribunale di Roma Francesco
Rossi e Alleanza Toro s.p.a., chiedendone la condanna al risarcimento
dei danni subiti nell’incidente automobilistico verificatosi il giorno 20
gennaio 2009, per colpa esclusiva del Rossi.
Ha resistito la società assicuratrice, instando per sospensione del
giudizio, ex art. 75, comma 3, cod. proc. pen., per essersi l’odierno
attore costituito parte civile in due processi penali incardinati davanti al
Giudice di Pace di Roma.
Con provvedimento del 15 ottobre 2012 il g.i., ritenuta la sussistenza
delle condizioni previste dall’art. 75, comma 3, cod. proc. pen., ha
disposto la sospensione del giudizio.
Avverso tale decisione, propone istanza di regolamento di competenza
Piero Versace, sulla base di un solo motivo.
Il Procuratore generale, nella sua requisitoria scritta, ne ha chiesto
l’accoglimento.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Nell’unico motivo, denunciando violazione degli artt. 24 della
Costituzione, 295 cod. proc. civ., 75, 561 e 562 cod. proc. pen., il
ricorrente sostiene che, avendo egli esercitato l’azione civile volta a
ottenere il risarcimento dei danni anche contro Toro Assicurazioni
s.p.a., la quale non era invece stata citata nel processo penale per
lesioni colpose incardinato a carico del Rossi innanzi al Giudice di
Ric. 2012 n. 26295 sez. M3 – ud. 04-12-2013
-2-

PATRONE.

Pace, non ricorrevano gli estremi per la sospensione necessaria di cui
all’art. 75, comma 3, cod. proc. pen. Questa presupporrebbe invero pur
sempre che la sentenza penale possa esplicare i suoi effetti nel giudizio
civile di danni, ma tanto sarebbe nella fattispecie escluso perché alcune
parti del giudizio civile erano estranee al giudizio penale.

Il giudice di merito ha sospeso il processo civile in applicazione del
terzo comma dell’art. 75 cod. proc. pen., a tenor del quale se l’azione è
proposta in sede civile nei confronti dell’imputato dopo la costituzione
di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo
grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza
penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste
dalla legge.
La ratio della sospensione, una volta considerato che, con l’esercizio
dell’azione civile in sede civile, la costituzione già precedentemente
avvenuta di parte civile in sede penale perde efficacia, tanto vero che
essa, a norma dell’art. 82, comma 2, cod. proc. pen., si intende
revocata, va rinvenuta nella circostanza che il danneggiato, il quale
abbia scelto la strada del processo penale per l’esercizio del suo diritto
alle restituzioni e al risarcimento del danno, deve comunque
sopportarne le conseguenze.
Sennonché siffatti criteri non possono operare nell’ipotesi in cui, come
nella fattispecie, l’azione in sede civile è stata esercitata anche contro il
responsabile civile, posto che, venuta meno la possibilità dello stesso di
partecipare al processo penale, le norme che disciplinano l’efficacia nel
giudizio civile per le restituzioni e i danni della sentenza penale di
condanna e di quella assolutoria (artt. 651 e 652 cod. proc. civ.),
risulterebbero inapplicabili nei suoi confronti, ostandovi i principi

Ric. 2012 n. 26295 sez. M3 – ud. 04-12-2013
-3-

2 11 ricorso è fondato.

generali in tema di contraddittorio e di estensione del giudicato (confr.
Cass. civ. 26 gennaio 2009, n. 1862).
Ne deriva che il ricorso deve essere accolto in applicazione del
seguente principio di diritto: la norma dell’art. 75, comma 3, cod. proc.
pen., dev’essere interpretata nel senso che la sospensione necessaria del

esercitato l’azione civile in sede penale con la costituzione di parte
civile e, quindi, abbia successivamente esercitato l’azione civile in sede
civile, non trova applicazione allorquando il detto danneggiato eserciti
l’azione civile in sede civile non solo contro l’imputato, ma anche
contro altri coobbligati e ciò tanto se il cumulo soggettivo così
realizzato dia luogo ad un’ipotesi di litisconsorzio facoltativo, quanto
se dia luogo ad un’ipotesi di litisconsorzio necessario, restando, altresì,
in ogni caso irrilevante che alcuno o tutti fra i coobbligati fossero stati
citati nel processo penale come responsabili civile.
Conseguentemente, cassata l’impugnata ordinanza, va disposta la
prosecuzione del giudizio di merito all’esito del quale il decidente
provvederà anche sulle spese del giudizio di regolamento.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e dispone la prosecuzione del giudizio.
Spese al definitivo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre
2013.

processo civile disposta per il caso in cui il danneggiato abbia prima

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