Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28703 del 09/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 09/11/2018, (ud. 06/06/2018, dep. 09/11/2018), n.28703

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –

Dott. NONNO G. M. – Consigliere –

Dott. SUCCIO Rober – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria G. – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15645/2011 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

Contro

SOMI IMPIANTI s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro

tempore;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale

dell’Abruzzo Sez. Distaccata di Pescara, n. 143/09/10 depositata il

07/05/2010, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

6/6/2018 dal consigliere Dott. Roberto Succio.

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza di cui sopra la Commissione Tributaria Regionale ha accolto l’appello del Fisco e respinto l’appello incidentale dell’Amministrazione Finanziaria;

– in dettaglio, la CTR rigettava il gravame del Fisco in quanto il primo giudice aveva (sia pur non risultando ciò chiaro per un errore di scritturazione) accolto il ricorso del contribuente anche per l’annualità 1999; riteneva che l’Ufficio non avesse addotto prove sufficienti per ritenere provata la fittizietà delle società che avevano addebitato i conseguentemente – fittizi costi alla contribuente, anche alla luce della sentenza del Giudice del Lavoro prodotta, e che anche la CTU disposta in sede penale non aveva individuato nelle operazioni esaminate finalità di ottenere vantaggi fiscali; inoltre, secondo le dichiarazioni della SOMI s.r.l. e delle altre società connesse, se fosse stato dichiarato un unico imponibile la ricorrente avrebbe ottenuto un minor esborso per IRPEG;

– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate con ricorso affidato a quattro motivi. La società contribuente resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per non aver la CTP prima e la CTR poi deciso in ordine all’avviso di accertamento notificato per l’anno 1999;

– il motivo è infondato; dall’esame della sentenza impugnata come dall’esame della sentenza di primo grado riportata in ricorso, si evince invece come in ordine a tal atto i due giudici del merito abbiano invero provveduto; in particolare la CTP alla quarta riga della parte in diritto espressamentge tratta dell’avviso in parola iniziando il periodo “con riguardo all’anno 1999” e proseguendo in argomento sino alla fine del periodo stesso;

il secondo motivo si incentra sulla violazione dell’art. 1096 TUIR e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, oltre che sulla violazione dell’art. 112 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per avere erroneamente la CTR ritenuto, con riferimento all’accertamento per l’anno 2000, che le prestazioni di servizio per le quali sono state emesse fatture di acconto siano state integralmente rese e utilizzate nell’anno in oggetto;

– il motivo è fondato; la motivazione della CTR non appare logicamente motivata, quando afferma, a fronte della documentazione prodotta dall’ufficio (fatture riportanti la dicitura “acconto”, che in sè prova che sarà corrisposto il saldo nel prosieguo) che tal documentazione costituisce mera ipotesi (che ovviamente non è, poichè sicuramente tali fatture sono fatti e non ipotesi); a ciò si aggiunga che il contribuente non ha mai nè dedotto nè tantomeno dimostrato l’erronea indicazione in fattura, o il completamento delle prestazioni in altro periodo di imposta;

– il terzo motivo di ricorso censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per non aver deciso in ordine alle violazioni di cui ai nn. 1 sino a 6 del PVC, annullate dalla CTP ma non prese in esame dal secondo giudice ancorchè riproposte dal Fisco in sede di appello incidentale;

– facendo applicazione di quanto già ritenuto (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 11493 del 11/05/2018), poichè nel presente caso la decisione di merito si fonda su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la sopra ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle “rationes decidendi” rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa; comunque, anche tale motivo, è infondato; la CTR sia pur con motivazione essenziale scrive di “riconoscere che la sentenza impugnata è corretta e immune da censure” e precisa di condividere “le argomentazioni prospettate per le annualità 2000, 2001 e 2002 affermandone l’applicabilità anche all’avviso di accertamento relativo all’annualità 1999 n. (OMISSIS), come confermato anche dalle motivazioni che si illustreranno nel prosieguo di condivisione dell’assunto della sentenza di primo grado”;

– il quarto motivo rileva la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per non aver la CTR motivato in ordine alle ragioni che l’hanno indotta a non ritenere provata la tesi dell’Amministrazione Finanziaria;

– il motivo è infondato; la CTR ha esplicato le ragioni in forza delle quali ha ritenuto dirimente per la decisione il materiale probatorio offerto dalla contribuente; in sentenza si fa rimando, analizzandone le conclusioni e traendone conseguenze ai fini del decidere, alla pronuncia resa dal Giudice del Lavoro, alla CTU resa in sede penale, alla documentazione relativa alle dichiarazioni reddituali delle società coinvolte nell’operazione; dichiarazioni le cui risultanze in effetti non sono oggetto (neppure in questa sede) di contestazione sufficientemente puntuale, ma solo di generale sospetto; infine, del tutto privo di pregio è il riferimento al concetto di abuso del diritto, che risulta – pacificamente anche in ricorso – esser stato proposto solo in secondo grado;

– il quinto motivo di ricorso censura la sentenza impugnata per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

– il motivo è inammissibile, in quanto trattandosi di violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58 la censura andava dedotta quale violazione di legge, non come censura motivazionale; inoltre, le dichiarazioni di IMS e IG non sono trascritte in ricorso nè è puntualmente indicato in ricorso il dove e il quando sono state prodotte, con conseguente difetto di autosufficienza del motivo in esame che ulteriormente lo rende inammissibile;

– il motivo è comunque anche infondato; la produzione delle dichiarazioni reddituali in parola (consentita in secondo grado) non ha provocato l’ingresso di nuove prove, ma unicamente di meri documenti che potevano pacificamente esser prodotti in quella sede.

P.Q.M.

accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta nel resto, cassa la sentenza impugnata a rinvia alla Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, sez. distaccata di Pescara che provvederà anche quanto alle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2018

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