Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28702 del 27/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28702 Anno 2013
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: SEGRETO ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 18327-2012 proposto da:
NEOPOLIS ROSA SCS ONLUS, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA COLA DI
RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato ORLANDO GUIDO,
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PESCE
PIERLUIGI giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro
POSTEL SPA, in persona del Presidente del Consiglio
d’Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 5, presso lo studio
dell’avvocato SILVIA COSSU, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato PARLATORE STEFANO giusta procura a
margine del controricorso;

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Data pubblicazione: 27/12/2013

- controricorrente –

avverso il provvedimento n. 101/12 R.G. CONT. del TRIBUNALE di
SANREMO, depositato il 20/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

Ric. 2012 n. 18327 sez. M3 – ud. 07-11-2013
-2-

07/11/2013 dal Presidente Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;

3

Ricorso n. 18327/2012
Ordinanza
1.La Neopolis Rosa S.C.S Onlus ha proposto regolamento di competenza contro l’ordinanza
emessa all’udienza del 20 giugno 2012 dal tribunale di Sanremo, che ha dichiarato la propria
incompetenza per territorio in una controversia instaurata nei confronti della POSTEL s.p.a.,
in virtù di una clausola (art. 29 delle condizioni generali di contratto) di competenza

esclusiva, rimettendo le parti dinanzi al tribunale di Roma.
Secondo la ricorrente l’art. 29 delle condizioni generali del contratto dovrebbe intendersi nel
senso che il tribunale di Roma sarebbe competente per qualsiasi controversia relativa ai soli
“servizi postali” e ,poiché le domande oggetto del giudizio avrebbero ad oggetto circostanze
diverse da tali servizi, la clausola in questione non sarebbe applicabile.
2.11 ricorso è infondato.
Contro la decisione declinatoria della competenza la ricorrente ha articolato due censure,
deducendo, con la prima, che in base al tenore letterale della clausola, insuscettibile di
estensione (“per qualsiasi controversia relativa ai servizi Postel sarà competente in via
esclusiva il Foro di Roma”), la competenza esclusiva del foro di Roma sarebbe limitata alle
controversie sui servizi della POSTEL, laddove nella specie si era chiesto l’accertamento della
inefficacia della risoluzione del contratto e il risarcimento del danno per la mancata
esecuzione del contratto stesso.
Con la seconda, la ricorrente assume che l’ inapplicabilità della clausola discenderebbe dalla
circostanza che, nella stessa prospettazione avversaria, detto contratto si sarebbe già risolto di
diritto.
Ritiene questa Corte, in conformità delle conclusioni del P.G. , che dette censure non
appaiono accoglibili, dal momento che il riferimento ai “servizi” non può che riferirsi a tutti
gli aspetti di esecuzione del contratto, del quale costituiscono infatti l’ oggetto, tanto più che la
risoluzione di cui si controverte procede proprio dal denunciato e controverso adempimento
appunto dei servizi Postel.
Pertanto tale risoluzione, comunque verificatasi, è intimamente correlata al puntuale
adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto.
Ne consegue che , stante il foro convenzionale esclusivo del Tribunale di Roma, contenuto
nella clausola 29 delle condizioni generali del contratto, a norma dell’art. 29 c.p.c. va
dichiarata la competenza territoriale di tale Tribunale per la presente controversia, come
affermato dalla ordinanza impugnata.
3

4

La ricorrente va condannata al pagamento delle spese di questo regolamento.
P.Q.M.
rigetta il regolamento di competenza e dichiara la competenza del tribunale di Roma.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo regolamento, sostenute dalla
resistente e liquidate in complessivi E. 2000,00, di cui E. 200,00 per spese, oltre accessori di
legge.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Così deciso in Roma, lì 7 novembre 2013

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