Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28702 del 18/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/10/2021, (ud. 26/05/2021, dep. 18/10/2021), n.28702

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33679-2019 proposto da:

D.G.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VICOLO DI

PORTA FURBA, 31, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO GUZZO, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3080/24/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 05/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA

CAPRIOLI.

 

Fatto

Ritenuto che:

La CTR della Campania, con sentenza nr 3080/2019,rigettava l’appello proposto da D.G.S. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso la pronuncia della CTP di Napoli con cui era stato respinto il ricorso del contribuente relativo all’impugnativa di preavviso di fermo amministrativo concernente il mancato pagamento di due cartelle.

Il giudice di appello rilevava la ritualità della notifica della cartella su cui si era incentrata la contestazione in fase di gravame dovendosi “attribuire ad un mero refuso di trascrizione la discordanza fra i due estremi identificativi su cui fa leva la pretesa di parte”.

Osservava in punto disconoscimento operato dall’appellante in termini generici che non poteva ritenersi sussistente l’onere dell’Ufficio di produrre l’originale della cartella che non era in possesso dell’Agente della riscossione essendo questo stato notificato al contribuente.

Avverso tale sentenza D.G.S. propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate e della riscossione.

Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, carenza di legittimatio ad processum, violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11, del D.Lgs. n. 156 del 2015, art. 9, comma 1 e del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c..

Si lamenta che la CTR non avrebbe affrontato la questione di inammissibilità della costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate e della riscossione in quanto avvenuta per mezzo di un avvocato esterno investito di procura speciale in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11.

Con un secondo motivo si denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per irregolarità dell’iter notificatorio da seguire nei casi di irreperibilità relativa.

Si lamenta che la sentenza avrebbe erroneamente ritenuto perfezionata la notifica della cartella malgrado nella copia scannerizzata priva di conformità all’originale il numero della cartella fosse scritto a penna e quindi facilmente alterabile e fosse indicato un numero riferito ad altra cartella in assenza di corrispondenza fra la cartella in contestazione ed il numero indicato nell’allegata raccomandata depositata.

Si duole che la CTR non abbia fatto buon governo dei principi espressi dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 258/2012 con cui è stata dichiarata l’illegittimità del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 26, nei casi di irreperibilità relativa del destinatario e della conseguente applicazione del disposto dell’art. 140 c.p.c. in virtù del combinato disposto del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 26 art. 26 e dell’art. 60, comma 1.

Con il terzo motivo si deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio relativamente allo specifico disconoscimento delle fotocopie e alla conseguente violazione del principio di non contestazione.

Si critica la decisione della CTR nella parte in cui non ha dichiarato l’inesistenza degli atti contestati per il mancato assolvimento da parte dell’Agenzia delle Entrate dell’onere probatorio di produrre gli originali a fronte dello specifico disconoscimento della documentazione prodotta in copia effettuata dal contribuente sia nel ricorso introduttivo che in quello di appello.

Il primo motivo è infondato.

In primo luogo giova ricordare che il vizio di omessa pronunzia è configurabile solo nel caso di mancato esame, da parte della sentenza impugnata, di questioni di merito, e non anche come nella specie in caso di mancato esame di eccezioni pregiudiziali di rito (v. Cass. n. 20924/2019; Cass. n. 1876/2018; Cass., n. 22083/2013).

Non ricorre, difatti, il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo. Nel caso di specie il rigetto da parte della C.T.R. del gravame proposto dal contribuente all’esito dell’esame nel merito dei motivi che ne erano posti a fondamento, comporta evidentemente l’implicito rigetto della questione di inammissibilità della costituzione avvenuta per mezzo di avvocato esterno investito di procura speciale.

Nel merito la questione è comunque infondato alla stregua di Cass. Sez. U., n. 30008 del 2019, par. 24, nonché del Protocollo d’intesa tra Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate-Riscossione n. 36437 del 5 luglio 2017.

Invero, nella citata pronuncia le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato i seguenti principi di diritto: “impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio l’Agenzia delle Entrate Riscossione si avvale: dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all’organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal richiamato cit. R.D., art. 43, comma 4, cit., di avvocati del libero foro – nel rispetto del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 4 e 17 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. medesimo, comma 5 – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all’Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio”; “quando la scelta tra il patrocinio dell’Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l’Agenzia e l’Avvocatura o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell’Agenzia a mezzo dell’una o dell’altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità”.

Orbene, il Protocollo d’intesa tra Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate – Riscossione, n. 36437 del 5 luglio 2017, prevede espressamente, in tema di “Contenzioso afferente l’attività di Riscossione”, al punto 3.4.2, che “L’Ente sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio Elenco avvocati, nelle controversie relative a: (…) liti innanzi alle Commissioni Tributarie”. La CTR non ha fatto buon governo dei principi sopra enunciati rilevando l’inammissibilità dell’Agente della riscossione a stare in giudizio tramite un avvocato del libero foro.

Il secondo motivo è inammissibile per difetto di specificità.

In tema di ricorso per cassazione, ove sia contestata la rituale notifica delle cartelle di pagamento, per il rispetto del principio di autosufficienza, è necessaria la trascrizione integrale delle relate e degli atti relativi al procedimento notificatorio, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso (in termini: Cass., Sez. 5, 28 febbraio 2017, n. 5185; Cass., Sez. 5, 30 novembre 2018, n. 31038; 17145/2018).

La sua omissione determina l’inammissibilità del motivo.

Anche qualora fosse denunciata la violazione di una norma processuale non sarebbe sufficiente, per attivare il potere-dovere di esame degli atti al fine di accertare la sussistenza o meno della dedotta violazione, un generico richiamo alla relata, ma per il principio dell’autosufficienza è necessaria la sua integrale trascrizione, onde consentire al giudice il preventivo esame della rilevanza del vizio denunziato.

Va peraltro evidenziato che la questione dell’irreperibilità non risulta dedotta in sede di gravame sicché come tale non poteva essere esaminata dalla CTR.

Il terzo motivo è infondato.

Vanno ricordati i principi di diritto enunciati da questa Corte, cui va data continuità, in ordine ai presupposti ed agli effetti del disconoscimento della conformità agli originali delle copie fotografiche o fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell’art. 2719 c.c..

In particolare, in tema di prova documentale, l’onere di disconoscere la conformità tra l’originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l’uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell’efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive” (Cass., Sez. 2, 30 dicembre 2009, n. 28096; Cass. Sez. 1, 7 giugno 2013, n. 14416; Cass., Sez. 3, 3 aprile 2014, n. 7775, la quale specifica, altresì, che la suddetta contestazione va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale; vedasi anche Cass., Sez. 3, 21 giugno 2016, n. 12730, con specifico riferimento alla copia fotostatica delle relate di notificazione di cartelle di pagamento prodotte dall’agente della riscossione).

Inoltre, quanto agli effetti, si è ripetutamente affermato che il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all’originale di una scrittura, ai sensi dell’art. 2719 c.c., non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall’art. 215 c.p.c., comma 1, n. 2, giacché, mentre quest’ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l’utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all’art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità all’originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni; ne consegue che l’avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all’originale, tuttavia, non vincola il giudice all’avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l’efficacia rappresentativa (vedansi: Cass., Sez. 3, 21 aprile 2010, n. 9439; Cass., Sez. 3, 21 novembre 2011, n. 24456; Cass., Sez. 3, 20 agosto 2015, n. 16998, la quale espressamente afferma che il giudice non resta vincolato alla contestazione della conformità all’originale potendo ricorrere ad altri elementi di prova, anche presuntivi, per accertare la rispondenza della copia; da ultimo, vedasi anche Cass., Sez. 6, 11 ottobre 2017, n. 23902).

Orbene, nel caso in esame difetta anche il requisito di specificità del disconoscimento, effettuato dal contribuente, della conformità agli originali delle copie dei documenti prodotti dall’agente della riscossione (da ultimo, Cass. 4053 del 2018, secondo cui “Il disconoscimento della conformità all’originale delle copie fotografiche o fotostatiche che, se non contestate, acquistano, ai sensi dell’art. 2719 c.c., la stessa efficacia probatoria dell’originale, è soggetto alla disciplina di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c. e, pertanto, deve avvenire, in modo formale e specifico, nella prima udienza o risposta successiva alla produzione”; in termini, Cass. n. 1974 del 2018, che richiama Cass. n. 9439 del 21/04/2010 e Cass. n. 2419 del 03/02/2006), rilevandosi all’uopo il difetto di autosufficienza del ricorso per omessa riproduzione del contenuto della contestazione che il ricorrente assume di aver effettuato sin dal ricorso introduttivo e poi ribadito in fase di gravame (arg. da Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 1150 del 17/01/2019, Rv. 652710 – 01).

“In tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell’art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all’originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all’originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni”. Conf. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 27633 del 30/10/2018; Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 29993 del 13/12/2017).

La CTR con una valutazione in fatto non sindacabile in questa sede ha ritenuto la ritualità della notifica alla luce della genericità del disconoscimento e del fatto che l’agente della riscossione può soltanto produrre la copia e che, in tal caso, come affermato da questa Corte nella sentenza n. 10326 del 2014, non sussiste alcun onere probatorio dell’Agente per la riscossione di produrre l’originale della cartella che è stata notificata al contribuente sicché l’agente della riscossione può soltanto produrre la copia.

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri di legge.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi Euro 1000,00 oltre s.p.a.d. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2021

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