Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28702 del 07/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 07/11/2019, (ud. 05/06/2019, dep. 07/11/2019), n.28702

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16537-2018 proposto da:

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AVEZZANA 6,

presso lo studio dell’avvocato MATTEO ACCIARI, rappresentato e

difeso dall’avvocato BRUNO GUARALDI;

– ricorrente –

contro

A.S., A.C., elettivamente domiciliate in

ROMA, VIA LAZIO 20/C, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO

COGGIATTI, che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MAURIZIO PARIDE DONELLI;

– controricorrente –

e contro

G.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 932/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 10/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 05/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

ORICCHIO.

Fatto

RILEVATO

che:

è stata impugnata da G.A. la sentenza n. 932/2017 della Corte di Appello di Bologna con ricorso fondato su due ordini di motivi e resistito con controricorso delle parti intimate, che – in via preliminare- hanno eccepito il difetto di rappresentanza per inesistenza di procura.

Deve, per una migliore comprensione della fattispecie in giudizio, riepilogarsi, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.

La gravata decisione della Corte territoriale – in accoglimento del gravame innanzi alla stessa interposto dall’odierno ricorrente – riformava parzialmente la decisione di primo grado del Tribunale di Ferrara, facendo venir meno la condanna del medesimo odierno ricorrente al pagamento in favore delle A. appellate – controricorrenti della somma di Euro 63.347 posta a carico del solo G.M.. Nell’occasione la Corte distrettuale disponeva l’integrale compensazione delle spese di lite fra le suddette parti appellate e l’odierno ricorrente G.A..

Il Tribunale di prima istanza aveva accolto la domanda delle odierne controricorrenti tesa ad ottenere, in forza di apposito accordo intervenuto il 20.2.2006, la restituzione delle suddetta somma dalle stesse anticipata per il ripianamento delle perdite della società Tecnital S.p.a., della quale erano soci i convenuti.

Sia la parte ricorrente che quelle controricorrenti hanno depositato memore.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. – Va disattesa la formulata eccezione relativa alla prospettata inesistenza di procura e, quindi, di difetto di rappresentanze.

Non risulta inesistenza procura relativa al presente giudizio essendo irrilevante l’errato riferimento al numero della sentenza citata ed al numero di registro generale.

2. – Col primo motivo del ricorso si censura il vizio di “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.” in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

2.1. – L’impugnata sentenza ha ritenuto che spese andavano compensate (integralmente) per effetto della opposizione/resistenza in giudizio – di primo grado – svolta dall’odierno ricorrente (in uno al socio debitore G.M.).

La Corte distrettuale ha motivato, ma non ha omesso di adempiere a tale suo compito.

La sentenza oggi impugnata ha ritenuto, con riferimento al potere di regolamentazione delle spese del Giudice, di procedere, valutati i fatti di causa, alla compensazione (pur in presenza di un appello vittorioso dell’odierno ricorrente).

In ogni caso dalla sentenza impugnata si evince comunque la rilevanza implicita del rapporti societario in comune fra i due soci convenuti.

Il motivo non può, quindi, essere accolto.

2. – Con il secondo motivo si deducono promiscuamente i vizi di “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e dell’art. 118 att. c.p.c. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3”, nonchè “omessa e/o apparente motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5”.

Il motivo non è ammissibile stante al sue promiscuità e tenuto conto dei limiti previsti dal vigente testo della norma di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Non si è, infatti, al cospetto di una inesistenza di motivazione o di una “anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante in quanto attinente all’esistenza della motivazione in se” (Cass. n. 29328/2017 e Cass. S.U. n. 8053/2015).

3. – Il ricorso va, dunque, rigettato.

4. – Le spese seguono la soccombenza e si determinano come in dispositivo.

5. – Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore delle parti controricorrenti delle spese del giudizio, determinate in Euro 1.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2019

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