Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28701 del 27/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28701 Anno 2013
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: SEGRETO ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 10377-2012 proposto da:
CONDOMINIO PIAZZA DELLA COSTITUZIONE NN 3-7
DENOMINATO CONDOMINIO LA FOGLIAIA 92009810489, in
persona del suo amministratore condominiale pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 14,
presso lo studio dell’avvocato KUSTURIN ALESSANDRO,
rappresentato e difeso dall’avvocato LUCA MAGHERINI giusta
procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro
STUDIO ANDREI SAS DEL DOTT. ANDREA ANDREI & C., in
persona del socio accomandatario, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato

Data pubblicazione: 27/12/2013

BOGGIA MASSIMO, rappresentato e difeso dall’avvocato FERLITO
FULVIO giusta mandato in calce al controricorso;
– controricorrente avverso la sentenza n. 1020/2012 del TRIBUNALE di FIRENZE,

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;
è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

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Ric. 2012 n. 10377 sez. M3 – ud. 07-11-2013
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depositata il 22/03/2012;

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Ricorso n. 10377/2012
Ricorso n. 10377/2012
Ordinanza
Con citazione del 25.10.2008, notificata allo Studio Andrei sas , il Condominio la Fogliaia, in
Calenzano,proponeva opposizione davanti al Tribunale di Firenze avverso il decreto
ingiuntivo n. 4289/08 di quel tribunale, che ordinava all’opponente il pagamento della
somma di €. 9.209,10, oltre interessi e spese, quale residuo credito dell’opposto nei confronti

del Condominio per la cessata attività di amministrazione dello stesso condominio.
Nell’atto di opposizione il Condominio ha anzitutto contestato la competenza per territorio del
Tribunale di Firenze, essendo competente il Tribunale di Prato, ai sensi degli artt. 19 e 20
c.p.c., secondo i criteri di collegamento ivi previsti.
In particolare, quanto all’applicabilità dell’art. 1182, c. 4 c.p.c., l’opponente affermava che il
credito azionato non era una somma certa e determinata o determinabile, sulla base di un
calcolo aritmetico, trovando asseritamente fondamento su anticipazioni monetarie, per il cui
accertamento erano necessarie indagini a fronte dei quali il credito era da ritenersi illiquido
ed incerto.
L’opposta assumeva, invece, che nella fattispecie era applicabile il terzo comma dell’art..1182
c.c., in quanto l’azione si fondava su espresso riconoscimento di debito e comunque l’importo
dovuto era determinabile mediante il calcolo aritmetico.
Il tribunale di Firenze, con sentenza del 22.3.2012 ha rigettato l’eccezione ed ha affermato la
propria competenza., ritenendo appunto applicabile nella fattispecie il terzo comma dell’art.
1182 c.c. e che, quindi, il forum destinatae solutionis era il domicilio del creditore (Sesto
Fiorentino), con conseguente competenza del tribunale di Firenze. Quindi ha deciso la causa
nel merito, rigettando l’opposizione.
Avverso questa sentenza l’opponente condominio ha presentato regolamento facoltativo di
competenza, ribadendo che nella fattispecie è applicabile l’art. 1182, c. 4 c.c.; ha anche
presentato memoria.
Lo Studio Andrei sas , ha depositato scrittura difensiva e quindi memoria.
Memoria è stata presentata anche dall’istante condominio.
2.1.

Ritiene il Collegio che vada anzitutto dichiarata l’inammissibilità della scrittura

difensiva presentata dallo Studio Andrei, qualificata come controricorso e notificata alla
parte ricorrente il 10 maggio 2012, a fronte del ricorso notificato il 19.4.2012.
L’art.. 47, ult. C., infatti non prevede per la parte intimata nel procedimento di regolamento di
competenza un “controricorso” da notificare alla parte istante, ma solo la facoltà di depositare
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“scritture difensive” direttamente presso la Corte di Cassazione, entro giorni 20 dalla notifica
del ricorso introduttivo del regolamento.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte,che il Collegio ritiene di condividere, il disposto di
cui all’ultimo comma dell’art. 47 cod. proc. civ., per il quale le parti cui è stato notificato il
ricorso per regolamento di competenza possono depositare in cancelleria, nei venti giorni
successivi, scritture difensive, consente di considerare tale il controricorso. Inoltre, detto
termine ha carattere ordinatorio e, pertanto, in difetto di opposizione della controparte, la
effetti delle spese processuali ( Cass. N. 25891 del 21/12/2010).
Ne consegue che nella fattispecie, stante l’opposizione del Condominio, contenuta nella sua
memoria, questa Corte deve ritenere tardivo il deposito della scrittura difensiva ( sia pure
qualificata come controricorso) effettuato dallo Studio Andrei nella cancelleria di questa
Corte oltre i giorni 20 dalla notifica del ricorso introduttivo.
L’inammissibilità di detta scrittura difensiva preclude anche l’esame della memoria
presentata a norma dell’art. 380 ter c.p.c. cinque giorni prima dell’adunanza , applicando per
identità di ratio lo stesso orientamento costante giurisprudenziale in tema di effetti della
tardività del controricorso sulle memorie presentate ex art. 378 c.p.c.. Tale tardività non
impedisce la partecipazione del difensore della parte all’udienza camerale, al fine di “essere
sentito”. (Ex multis: Cass. N. 9023/2005; Cass. N. 8917/2003)..
2.2 Ritiene questa Corte che le conclusioni del P.G di inammissibilità del ricorso per difetto
di poteri di rappresentanza dell’amministratore a proporlo, in mancanza di autorizzazione
assembleare, non possano essere accolte.
Va, anzitutto, rilevato che il giudizio ha ad oggetto l’accertamento ed in conseguenza
l’eventuale condanna al pagamento dell’importo asseritamente dovuto a Studio Andrei sàs, in
forza dello ” sbilancio di esercizio fra gestione ordinaria e gestione straordinaria del
condominio ” e di “una serie di anticipazioni
Osserva questo che Collegio che è vero che deve essere dichiarata l’inammissibilità del
ricorso per cassazione proposto dall’amministratore del condominio, senza la preventiva
autorizzazione assembleare, eventualmente richiesta anche in via di ratifica del suo operato, in
ordine ad una controversia riguardante i crediti contestati del precedente amministratore
revocato, in quanto non rientrante tra quelle per le quali l’organo amministrativo è
autonomamente legittimato ad agire ai sensi dell’art. 1130 e 1131, primo comma cod. civ..,
come appunto nella fattispecie (Cass. n. 2179/2011; S.U. n. 189331 del 2010).

scrittura difensiva depositata tardivamente può essere presa in considerazione anche agli

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Sennonchè nella fattispecie non si versa in ipotesi di ricorso per cassazione ex art. 360, c.p.c.,
ma di regolamento (facoltativo) di competenza. Per tale mezzo di impugnazione va condiviso
l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la procura conferita per un determinato grado
del giudizio di merito, ove non escluda espressamente, o comunque in modo inequivocabile,
la facoltà di proporre eventualmente istanza di regolamento di competenza, abilita il difensore
alla proposizione di detta istanza, prevalendo, sulla presunzione di conferimento della procura
per un determinato grado di giudizio, stabilita dall’ultimo comma dell’art. 83 cod. proc. civ., la
questa può essere validamente sottoscritta dal difensore che rappresenti la parte nel giudizio di
merito, ancorchè non iscritto all’albo degli avvocati abilitati al patrocinio davanti alle
Magistrature Superiori (Cass. n. 4345/2012).
Nella fattispecie, quindi, poiché l’istanza per regolamento di competenza è stata proposta
dallo stesso difensore (avv. Luca Magherini), che rappresentava il Condominio in primo
grado senza esclusione espressa dalla proposizione di regolamento di competenza, è
irrilevante se la successiva ulteriore procura rilasciata in calce a tale ricorso
dall’amministratore condominiale sia assistita da delibera o da ratifica dell’assemblea. Infatti
l’attività rappresentativa in questo regolamento da parte dell’avv. Magherini si fonda, in ogni
caso, sulla prima procura, per la quale non è stato né eccepito né rilevato d’ufficio ,
un’eventuale difetto di rappresentanza.
3. Nel merito, invece, il ricorso è infondato, poiché nella specie trova applicazione il foro
facoltativo di cui all’art. 20 c.p.c., relativo al luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio
deve essere eseguita.
Ai fini della determinazione della competenza territoriale, ai sensi del combinato disposto degli
artt. 20 cod. proc. civ. e 1182 cod. civ., il “forum destinatae solutionis”, previsto dal terzo
comma di tale ultima disposizione, è applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto una somma
di denaro qualora, l’attore, abbia richiesto il pagamento di una somma determinata, non
incidendo sulla individuazione della competenza territoriale la maggiore o minore complessità
dell’indagine sull’ammontare effettivo del credito, la quale attiene esclusivamente alla
successiva fase di merito (Cass. n. 10837/2011).
Nella fattispecie Io Studio Andrei SAS ha richiesto una somma determinata, pari ad C.
9.209,10, oltre accessori, e conseguentemente esso ha agito dinanzi al tribunale nel cui
circondario si trovava la sua sede legale (quale luogo di adempimento dell’obbligazione
pecuniaria), nella specie il Tribunale di Firenze.
4. Va quindi dichiarata la competenza del Tribunale di Firenze.

norma speciale di cui all’art. 47, primo comma, dello stesso codice, con la conseguenza che

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Nulla per le spese, stante l’inammissibilità della scrittura difensiva e della memoria della parte
intimata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Firenze. Nulla per le
spese.

Così deciso in Roma, 7 novembre 2013.

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