Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28701 del 23/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 23/12/2011, (ud. 16/11/2011, dep. 23/12/2011), n.28701

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

BENI CULTURALI S.P.A., GESTIONI & SERVIZI, (già ARTE VITA

S.P.A.),

in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in

ROMA, VIA ATTILIO REGOLO 12/B, presso lo studio dell’avvocato STILE

LUCIO, rappresentata e difesa dall’avvocato FORTUNA TULLIO, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO

CESI 21, presso lo studio dell’avvocato TORRISI MASSIMILIANO,

rappresentato e difeso dall’avvocato LA DELFA CONCETTA, giusta delega

in atti;

– controricorrente –

e contro

G.S., + ALTRI OMESSI

;

– intimati –

avverso la sentenza n. 166/2006 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 19/07/2006 r.g.n. 1011/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/11/2011 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO;

udito l’Avvocato TULLIO FORTUNA; udito l’Avvocato LA DELFA CONCETTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ROMANO Giulio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 19 luglio 2006 la Corte d’Appello di Catania ha, fra l’altro e per quanto rileva in questa sede, dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla Arte Vita s.p.a. nei confronti di R. A. avverso la sentenza del Tribunale di Catania del 10 aprile 2003, con la quale è stato riconosciuto il diritto del R., e di altri lavoratori, all’inquadramento nel 3 livello di cui al CCNL del settore commercio a decorrere dal 2 aprile 1999 ed è stata condannata la stessa Arte Vita s.p.a. al pagamento delle differenze retributive conseguenti al superiore inquadramento. La Corte territoriale ha ritenuto che tale pronuncia di primo grado è passata in giudicato nei confronti del R. perchè l’Arte Vita s.p.a. non ha proposto appello nei suoi confronti, in quanto il suo nome non è riportato tra gli appellati nel ricorso in appello depositato, e relativo ad altri lavoratori nella medesima posizione del R., ed irrilevante è il riferimento al R. nella successiva istanza per inibitoria.

L’Arte Vita s.p.a. propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolandolo su cinque motivi, e proponendolo, ai soli fini della litis denuntiatio, anche nei confronti degli altri soggetti nei cui confronti aveva proposto appello avverso la sentenza di primo grado.

Resiste con controricorso il R.. L’Arte Vita s.p.a. ha presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 121 cod. proc. civ.; nullità della sentenza e del procedimento, omessa, insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio.

In particolare si assume che la sentenza di primo grado, come risulterebbe dalla stessa intestazione dell’atto di appello, sarebbe stata impugnata nella sua interezza e comprensiva, quindi, di tutti i soggetti in essa individuati, e lo stesso R. avrebbe accettato il contraddittorio costituendosi avverso il ricorso per inibitoria, e avverso l’appello notificatogli successivamente, per cui la Corte territoriale, ritenendo decisivo il dato meramente formale della mancanza del nome del R. fra i soggetti appellati nell’intestazione dell’atto di appello avrebbe violato il principio della libertà di forme negli atti processuali, senza interpretare l’atto di appello nella sua complessiva formulazione.

Con secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ.; nullità della sentenza e del procedimento; omessa, insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio. In particolare si lamenta che la Corte d’Appello di Catania non si sarebbe pronunziata su tutta la domanda, in quanto l’appello sarebbe stato proposto anche nei confronti del R., mentre la stessa pronuncia di inammissibilità non avrebbe potuto essere pronunciata se l’appello in questione non fosse stato proposto.

Con terzo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 329 c.p.c., comma 2; nullità della sentenza e del procedimento;

omessa, insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio. In particolare di assume che la Corte territoriale avrebbe implicitamente riconosciuto un’ipotesi di acquiescenza tacita per parziale impugnazione, mentre, per giurisprudenza della Corte di Cassazione, la formazione della cosa giudicata per impugnazione parziale, può avvenire solo per capi autonomi della domanda, mentre, nel caso in esame, la domanda si riferiva a vari lavoratori nella medesima situazione di inquadramento.

Con quarto motivo si assume violazione e falsa applicazione degli artt. 359 e 291 cod. proc. civ.; nullità della sentenza e del procedimento;

omessa, insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio. In particolare si lamenta che la Corte territoriale non avrebbe ordinato la notifica del gravame al soggetto al quale la stessa risultava essere stata omessa.

Con il quinto motivo si lamenta insanabile contraddizione fra motivazione e dispositivo, e nullità della sentenza ex art. 161 cod. proc. civ. in particolare si deduce la contraddittorietà fra la pronuncia di inammissibilità dell’impugnazione, che ne presuppone l’esistenza, e la ricognizione della res iudicata che presuppone l’assenza del gravame.

Il ricorso è infondato.

La sentenza di primo grado è passata in giudicato in quanto, come correttamente affermato dalla Corte territoriale, non fu proposto rituale appello nei confronti del R., al contrario degli altri ricorrenti in primo grado. Circostanza decisiva, a tale fine, è la mancata notifica dell’atto di appello al R. con conseguente omissione della costituzione del contraddittorio nel giudizio di appello. E’, dunque, vano considerare la dizione incompleta dell’intestazione dell’atto di appello, o l’avvenuta difesa da parte del R. in sede di giudizio per inibitoria, in quanto, come detto, la omessa notifica dell’atto di appello impedisce comunque la formazione del contraddittorio e, conseguentemente, di un valido giudizio di impugnazione nei confronti dell’appellato che non ha avuto rituale notizia del giudizio di appello.

Il passaggio in giudicato, nei confronti del R., della sentenza di primo grado impugnata dall’attuale ricorrente Arte Vita s.p.a.

rende dunque vana ogni censura sulla sentenza d’appello che ha correttamente considerato tale passaggio in giudicato.

Le spese possono essere compensate nei confronti del R., considerato che le vicende di causa hanno reso scusabile l’errore dell’attuale ricorrente. Nulla per le spese nei confronti degli intimati non costituiti.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso;

Compensa le spese nei confronti del R.. Nulla per le spese nei confronti degli intimati non costituiti.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2011

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