Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28701 del 16/12/2020
Cassazione civile sez. VI, 16/12/2020, (ud. 20/10/2020, dep. 16/12/2020), n.28701
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3772-2019 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in
persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA
dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati ESTER
ADA VITA SCIPLINO, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI,
EMANUELE DE ROSE;
– ricorrente –
contro
P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
VINCENZO D’ERCOLE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 962/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,
depositata il 20/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA
DE FELICE.
Fatto
RILEVATO
che:
la Corte d’appello di Firenze, confermando la pronuncia del Tribunale della stessa città, ha accolto il ricorso di P.G., avvocato iscritto all’albo professionale ma non alla cassa di previdenza avvocati in quanto pubblico dipendente, rivolto a sentir dichiarare l’insussistenza in capo allo stesso dell’obbligo di iscriversi e versare i contributi previdenziali alla gestione separata Inps con riferimento ai redditi percepiti nel 2009;
la cassazione della sentenza è domandata dall’Inps sulla base di un unico motivo;
P.G. ha opposto difese e ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale;
è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
Diritto
CONSIDERATO
che:
con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, contesta “Violazione e/o falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 26 – 31, del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, commi 1 e 2, conv. con modificazioni nella L. n. 111 del 2011, del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 53, modificato dal D.Lgs. n. 344 del 2003, della L. n. 576 del 1980, artt. 10,11 e 22, della L. n. 247 del 2012, art. 21, comma 10”;
l’istituto ricorrente si duole che la Corte territoriale, fondando le proprie conclusioni su un’erronea interpretazione del quadro normativo di riferimento, abbia escluso l’obbligo di P.G. di iscriversi alla gestione separata per i redditi prodotti nell’esercizio dell’attività forense nell’anno 2009;
sostiene che il versamento alla Cassa di previdenza ed assistenza avvocati del solo contributo integrativo, non correlato alla futura percezione di un trattamento pensionistico, debba considerarsi pienamente compatibile con l’iscrizione alla gestione separata ai fini della contribuzione dovuta per redditi professionali occasionali;
il motivo è fondato;
questa Corte ha affermato il principio di diritto secondo cui i liberi professionisti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, che non possono iscriversi alle casse di previdenza professionali, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l’INPS, in quanto secondo la ratio della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, l’unico versamento contributivo rilevante ai fini dell’esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale (Così Cass. n. 30344 del 2017; Cass. n. 32166 del 2018);
in definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, che deciderà anche in merito alle spese del presente giudizio;
in considerazione dell’esito del giudizio, si dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione che si pronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 20 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2020