Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28701 del 09/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 09/11/2018, (ud. 06/06/2018, dep. 09/11/2018), n.28701

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –

Dott. NONNO G. M. – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria G. – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24799/2011 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Queso s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Monti Parioli n. 48,

presso lo studio dell’avv. Ulisse Corea, rappresentata e difesa

dall’avv. Roberto Pignatone giusta procura speciale a margine dei

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia n. 45/14/11, depositata il 20 giugno 2011;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 giugno 2018

dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con sentenza n. 45/14/11 del 20/06/2011 la CTR della Sicilia rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 122/03/10 della CTP di Palermo, che aveva accolto il ricorso della Queso s.r.l. nei confronti dell’avviso di diniego del rimborso IVA relativo agli anni d’imposta 2007 e 2008;

1.1. come si evince dalla sentenza della CTR: a) la Queso s.r.l. e la I.L.C. s.p.a. ponevano in essere “una fattispecie negoziale complessa diretta a realizzare il sub ingresso della prima alla seconda nell’esercizio dell’attività commerciale mediante una serie di operazioni negoziali collegate”, tra le quali l’acquisto, da parte della società contribuente, del marchio della I.L.C. s.p.a. e la sua successiva concessione in uso a quest’ultima; b) con gli avvisi diniego impugnati l’Ufficio negava alla Queso s.r.l. il rimborso dell’IVA riconnesso all’acquisto del marchio; c) la CTP accoglieva il ricorso della Queso s.r.l.; d) la sentenza della CTP era impugnata dall’Agenzia delle entrate;

1.2. su queste premesse, la CTR rigettava l’appello, evidenziando, che: a) le operazioni negoziali poste in essere dovevano essere interpretate “in funzione del loro collegamento” e tese a realizzare il rilevamento dell’attività della I.L.C. s.p.a. da parte della Queso s.r.l.; b) in questo contesto si inseriva “logicamente anche l’acquisto del marchio e la sua temporanea concessione alla società che lo ha venduto, in quanto indispensabile ai fini della prosecuzione interinale e definitiva dell’attività”, a dispetto della funzione di garanzia che, secondo l’Agenzia, assumeva la cessione del marchio, funzione che risultava “disattesa dallo scopo perseguito dai contraenti di trasferire l’attività alla Queso”; c) in coerenza con la funzione perseguita dalle parti, risultava “indubitabile la natura di bene strumentale ammortizzabile del marchio e l’acquisto di esso, traducendosi in un costo, deve ricondursi alla previsione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 3, lett. c), e deve essere rimborsato”;

2. l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con tempestivo ricorso per cassazione, affidato a due motivi;

3. la Queso s.r.l. resisteva con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. va pregiudizialmente dichiarata l’improcedibilità del ricorso;

1.1. invero, come stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte, “nell’ipotesi in cui il ricorrente per cassazione non alleghi che la

sentenza impugnata gli è stata notificata, la S. C. deve ritenere che lo stesso ricorrente abbia esercitato il diritto di impugnazione entro il c. d. termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., procedendo all’accertamento della sua osservanza. Tuttavia, qualora o per eccezione del controricorrente o per le emergenze del diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d’ufficio emerga che la sentenza impugnata era stata notificata ai fini del decorso del termine di impugnazione, la S. C., indipendentemente dal riscontro della tempestività o meno del rispetto del termine breve, deve accertare se la parte ricorrente abbia ottemperato all’onere del deposito della copia della sentenza impugnata entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1 e, in mancanza, deve dichiarare improcedibile il ricorso, atteso che il riscontro della improcedibilità precede quello dell’eventuale inammissibilità” (Cass. n. 1295 del 19/01/2018; Cass. n. 3564 del 24/02/2016; Cass. n. 7469 del 31/03/2014; Cass. S.U. n. 9005 del 16/04/2009);

è stato, inoltre, precisato che: “ai fini dell’osservanza dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, è sufficiente, ove la notifica della sentenza impugnata sia avvenuta a mezzo posta, che il ricorrente depositi, insieme al ricorso, copia autentica della sentenza con la relazione di notificazione, ossia con l’attestazione dell’ufficiale giudiziario della spedizione dell’atto, spettando al resistente l’onere di contestare, attraverso il deposito dell’avviso di ricevimento in suo possesso, il rispetto del termine breve d’impugnazione, atteso che, alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata che eviti, in ossequio al principio del giusto processo, oneri tali da rendere eccessivamente difficile la tutela giurisdizionale, deve tenersi conto che solo il resistente, in qualità di notificante, ha la materiale disponibilità dell’avviso di ricevimento” (Cass. n. 19750 del 19/09/2014);

1.2. nel caso di specie, la ricorrente ha dichiarato che la sentenza della CTR è stata notificata in data 27 giugno 2011; tuttavia produce unicamente copia conforme della predetta sentenza, senza che dalla stessa risulti la relazione di notificazione ovvero l’attestazione dell’ufficiale giudiziario di spedizione dell’atto, nè tali elementi si ricavano dalla produzione della controricorrente;

2. all’improcedibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente alle spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo, avuto conto di un valore della lite di Euro 800.000,00.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in Euro 10.000,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2018

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