Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28701 del 07/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 07/11/2019, (ud. 05/06/2019, dep. 07/11/2019), n.28701

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15582-2018 proposto da:

T.L., T.O., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

BARNABA ORTANI 85, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE TAMBERI,

rappresentati e difesi dall’avvocato MARIO TAMBERI;

– ricorrenti –

contro

L.A., S.F.;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. Cron. 2563/2017 rif. RG 393/17 del TRIBUNALE

di GROSSETO, depositata il 16/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 05/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

ORICCHIO.

Fatto

RILEVATO

che:

è stata impugnata da T.L. ed a. l’ordinanza n. cron. 2563/2017 del Presidente del Tribunale di Grosseto con ricorso fondato su due motivi e non resistito dalle parti intimate.

Deve, per una migliore comprensione della fattispecie in giudizio, riepilogarsi, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.

Il gravato provvedimento, come emerge dal tenore dello stesso, veniva dato a seguito di decisione di questa Corte che aveva annullato precedente provvedimento di liquidazione delle competenze spettanti per svolta attività di CTU.

La gravata ordinanza provvedeva alla determinazione delle succitate competenze avvalendosi del criterio delle vacazioni.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. – Il primo motivo del ricorso è così rubricato: “nullità dell’ordinanza per omessa motivazione in violazione dell’art. 134 c.p.c., dell’art. 111 Cost. (comma 6) e della L. n. 319 del 1980, art. 4 (comma 7), (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), nonchè omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

1.1 – Il motivo, per plurime ragioni, è inammissibile.

L’impugnata sentenza, decidendo in seguito di rinvio ed in puntuale osservanza di quanto già disposto da questa Corte, provvedeva nel senso innanzi indicato alla richiesta liquidazione di competenze.

Il motivo qui in esame, cumulando promiscuamente censure di varia e differente natura, tenta – attraverso la strumentale proposizione delle dette censure – di ottenere una rivisitazione in fatto e di tipo meritale relativa all’individuazione delle vacazioni in base alle quali è stata parametrata la disposta liquidazione.

Nella fattispecie, in ogni caso, il gravato provvedimento ha congruamente valutato la fattispecie e risulta immune da vizi.

Il motivo è, quindi, inammissibile.

2. – Con il secondo motivo del ricorso si censura l’omessa pronuncia da parte dell’ordinanza gravata in ordine alle dovute spese di lite e, quindi, la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

La censura è, per quanto di ragione, fondata.

A seguito del disposto rinvio già operato da questa Corte il Giudice del rinvio doveva provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Vi è, inoltre, mancanza di motivazione in ordine alle spese della prima fase presidenziale dell’opposizione.

Il motivo va, quindi, accolto.

3. – Il ricorso, ferma la ritenuta inammissibilità del suo primo motivo, deve, pertanto, essere accolto nei limiti e per le ragioni innanzi esposte con conseguente cassazione dell’impugnato provvedimento e rinvio al Giudice in dispositivo indicato che provvederà tenendo conto di quanto innanzi affermato.

PQM

La Corte:

accoglie il secondo motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa l’impugnato provvedimento in relazione alla censura accolta e rimette, anche per le spese, al Tribunale di Grosseto in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 5 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2019

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