Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28700 del 27/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28700 Anno 2013
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: SEGRETO ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 9644-2012 proposto da:
VERICO IMPIANTI SRL 00088930 49, in persona
dell’amministratore unico, legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, PLE CLODIO 16, presso lo
studio dell’avvocato MAFFEY CATERINA, rappresentata e difesa
dall’avvocato NICOLETTA PESCATORE giusta procura a margine
del ricorso;
– ricorrente contro
SERCAR SRL, in persona del legale rappresentante, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA CLEMENTINO 94, presso lo studio
dell’avvocato TOMASSINI FRANCESCA, rappresentata e difesa
dall’avvocato SINISCALCHI MARIACARMELA giusta procura a
margine della memoria difensiva;

Data pubblicazione: 27/12/2013

- resistente –

avverso la sentenza n. 352/2012 del TRIBUNALE di AVELLINO,
depositata il 28/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

Ric. 2012 n. 09644 sez. M3 – ud. 07-11-2013
-2-

07/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;

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Ricorso n. 9644/2012
ORDINANZA
1.La Verico Impianti s.r.l. otteneva dal Tribunale di Avellino decreto ingiuntivo per E.
305.818,90 nei confronti di Secar s.r.1., quale corrispettivo per lavori eseguiti nell’ambito di
un contratto di appalto stipulato dall’Asir s.p.a. ed un’ATI, di cui la Verico faceva parte,
somma versata dalla committente AIR alla mandataria capogruppo Secar srl. e non riversata

da quest’ultima in favore della ricorrente.
Su opposizione della Secar srl il Tribunale , con sentenza depositata il 28.2.2012, dichiarava
la nullità del decreto ingiuntivo, essendo incompetente il tribunale ordinario ed essendo
competente il collegio arbitrale , giusto l’art. 9 della scrittura privata del 23.9.2008.
La Verico Impianti s.r.l. proponeva ricorso per regolamento di competenza.
La SERCAR srl presentava memoria difensiva.
2. La ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 806 c.p.c. e segg. , che
regolano l’arbitrato e la competenza arbitrale, nonché l’errata interpretazione della clausola
arbitrale, in violazione delle norme dettate dall’art. 1382 c.p.c. e segg, in materia di
interpretazione dei contratti (art. 1360 n. 2, 3 e 5 c.p.c.).
In particolare la ricorrente ha dedotto che il credito azionato da essa VERICO srl non trovava
né causa, né titolo né regolamentazione nei rapporti interni alle imprese partecipanti all’A.T.I.
e nelle relative convenzioni tra esse concluse con la scrittura privata del 23/9/08 (di impegno a
costituire l’A.T.I.) e con l’atto per notar Piroli del 24/11/08 (costitutivo dell’Associazione
Temporanea di Imprese e conferente mandato collettivo speciale con rappresentanza alla
SERCAR srl), ma derivava e traeva causa direttamente nel rapporto instaurato con il
contratto di appalto concluso con la committente A.I.R. spa.
3.1. Ritiene il Collegio che vada rigettato il ricorso e vada affermata la competenza
del collegio arbitrale.
Va, anzitutto, affermata l’ammissibilità del proposto regolamento di competenza, ai sensi
dell’art. 819 ter c.p.c., come novellato dall’art. 22 del D.L.vo 40/06, applicabile ratione
temporis (Cass. 19047/10; 5510/11).
3.2. Nel merito non sussiste né il lamentato vizio interpretativo del dettato dell’art. 806 c.p.c.
o dell’intero sistema normativo riflettente l’arbitrato e la competenza arbitrale, né la dedotta
violazione dei canoni ermeneutici legali, atteso che l’attorea domanda riflette la pretesa
creditoria rinveniente da inadempimento della capogruppo SERCAR s.r.l. al suo obbligo di

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riversare alla VERICO s.r.l. (partecipante all’ATI) la quota di compensi dell’appalto spettante
a detta società ed incassata dalla capogruppo nella qualità di mandataria.
Con la scrittura privata del 23.9.2008, le parti, costituende in ATI per il probabile contratto di
appalto da parte dell’AIR s.p.a., manifestavano l’intenzione di “regolare i rapporti reciproci e
l’attività che svolgeranno in dipendenza dell’eventuale affidamento della commessa di cui in
premessa” impegnandosi a costituire la società Sercar quale capogruppo e mandataria
dell’ATI nei rapporti con la committenza. L’art. 9 prevedeva che “ogni controversia relativa
integrativi, sarà sottoposta al giudizio inappellabile di un Collegio arbitrale

all’esecuzione dell’accordo nonché di eventuali patti esecutivi, aggiuntivi modificativi o
In

attuazione di ciò, con successivo atto per notar Piroli del 24.11.2008, le dette società
conferivano mandato collettivo speciale con rappresentanza alla società Sercar s.r.1..
Come correttamente rileva il tribunale, la pretesa creditoria azionata con il monitorio trae
origine dal contratto di appalto stipulato dall’ATI con l’AIR s.p.a., trattandosi di pretesa
relativa al pagamento del prezzo delle opere eseguite dalla società opposta quale partecipante
all’Associazione di imprese, prezzo che è stato versato dall’AIR alla mandataria capogruppo
Secar, e da quest’ultima dovuto alla società opposta in virtù del rapporto di mandato.
Nei rapporti con la committente A.I.R. S.p.a., l’appaltatrice ATI agisce a mezzo della
capogruppo SERCAR s.r.1., mandataria speciale con rappresentanza, in forza delle previsioni
del contratto di appalto del 4.03.09, consonanti al dettato dell’art. 37 comma XVI del D.L.vo
163/06, mentre le modalità di ripartizione delle somme riscosse, tra le varie imprese facenti
parte dell’associazione temporanea, trovano disciplina nell’art. 6 della scrittura privata del
23.09.08 (che prevedeva la costituzione dell’ATI), clausola che demanda alla designanda
capogruppo il coordinamento della riscossione dei pagamenti dovuti dall’appaltante e nello
stesso dettato dell’atto costitutivo dell’ATI e di conferimento di mandato collettivo speciale
con rappresentanza alla capogruppo SERCAR s.r.1, deputata ad incassare le somme dovute in
acconto e a saldo dall’appaltante.
Pertanto l’inadempimento della SERCAR s.r.l. non attiene al momento dell’esazione
delle somme dovute dall’appaltante A.I.R. s.p.a., disciplinato dal contratto di appalto del
4.03.09, ma a quello della distribuzione delle somme, incassate dalla mandataria, tra le varie
imprese del raggruppamento, secondo le quote prefigurate nella scrittura privata del 23.09.08,
di tal che la controversia rientra nel novero di quelle relative all’esecuzione della predetta
scrittura privata del 23.09.08 e dei suoi patti esecutivi ed integrativi, scrittura il cui art. 9
devolve alla cognizione arbitrale i rapporti tra le società partecipanti all’ATI.

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Pertanto è corretta la declaratoria di nullità del provvedimento monitorio correlata
all’accoglimento dell’eccezione di incompetenza del Giudice adito, per spettare la stessa
all’organo arbitrale (v. Cass. 8166/99; 7127/95; 3246/89, ex coeteris).
4. Inoltre, contrariamente all’assunto della ricorrente, la formulazione, in via espressamente
subordinata, da parte dell’opponente dell’eccezione di compensazione non involge “rinuncia”
alcuna a quella di incompetenza.
Infatti l’abbandono tacito dell’eccezione di incompetenza può desumersi soltanto in

coltivarla (Cass. 14383/08; n. 9742 del 2005).

Nella fattispecie , come emerge chiaramente dall’atto di opposizione , l’opponente, solo ove
fosse stata rigettata l’eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per incompetenza del
tribunale ordinario, proponeva in via subordinata l’eccezione di compensazione. Quindi è
chiaramente esclusa ogni volontà di rinunziare all’eccezione di incompetenza, che anzi con lo
stesso atto veniva ribadita come principale ragione di opposizione.
5. Pertanto va rigettato il ricorso ed affermata la competenza a decidere del collegio arbitrale.
La ricorrente va condannata al pagamento delle spese di questo regolamento, sostenute dalla
resistente e liquidate in E. 3200,00, di cui E. 200,00 per spese oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e dichiara la competenza a decidere del collegio arbitrale.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo regolamento, sostenute dalla
resistente e liquidate in E. 3200,00, di cui E. 200,00 per spese oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, lì 7 novembre 2013.

presenza di condotte processuali inequivocabilmente incompatibili con la volontà di

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